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Elenco delle principali disposizioni normative nazionali (aggiornamento: Aprile 2008)


Leggi Nazionali


Semplificazioni normative


R.D. n. 1775 del 11/12/1933 – B.U. R. n. 5 del 8/1/1934

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.


Art. 9

1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;

d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

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L. n. 70 del 25/1/1994 – B.U. R. n. 24 del 31/1/1994

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.


5. Sistema di ecogestione e di audit ambientale.

1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;

b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;

c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;

d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

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L. n. 422 del 29/12/2000 – B.U. R. n. 16 del 20/01/2001

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.


12. Discariche di rifiuti: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;

c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

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L. n. 93 del 23/3/2001 – B.U. R. n. 79 del 4/4/2001

Disposizioni in campo ambientale.


18. Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d) [decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento].

3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.

6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

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D.P.R. n. 416 del 26/10/2001 – B.U. R. n. 277 del 28/11/2001

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della L. n. 449 del 1997.


Allegato

Allegato tecnico al regolamento recante le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) - Art. 17, commi dal 29 al 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Parte Seconda: criteri di controllo

Criteri per la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della correttezza dei dati dichiarati:

1. La verifica della correttezza dei dati sui volumi, si effettua sulla base dell'applicazione delle formule di cui alla parte prima o della tabella 1 del presente Allegato tecnico, relativamente ai quantitativi e al tipo di combustibile utilizzato.

2. Per la verifica della correttezza dei dati dichiarati relativamente ai valori di concentrazione, si effettuano delle campagne di misura al camino contestualmente alle misure di consumo di combustibile, ovvero:

- nel caso di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati forniti da SME (sistema monitoraggio emissioni);

- nel caso di assenza di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati di periodiche campagne di misura condotte in presenza degli organi preposti al controllo ambientale.

Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure:

- concordate con l'Autorità di controllo ambientale competente e certificate da Enti accreditati;

- volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'àmbito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

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L. n. 179 del 31/7/2002 – B.U. R. n. 189 del 13/08/2002

Disposizioni in materia ambientale.


5. Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente.

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, e D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

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Del. CIPE n. 57/2002 del 2/8/2002 – B.U. R. n. 255 del 30/10/2002

Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).


2.3 Integrazione del fattore ambientale nei mercati.

48 Lo schema prioritario di riferimento per la certificazione ambientale in Europa, come in Italia, è EMAS, Environmental Management and Audit Scheme. Con il D.M. del '96 l'Italia recepisce il Regolamento Comunitario 1836/93, in seguito aggiornato con il Regolamento 761/01, che introduce EMAS II. EMAS è uno strumento volontario che affianca gli strumenti della regolazione diretta (command and control) e punta ad internalizzare gli obiettivi di qualità ambientale nella gestione delle imprese e delle organizzazioni. EMAS offre alle imprese l'opportunità di un riconoscimento pubblico e della diffusione delle informazioni intorno al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Ogni sito produttivo certificato EMAS viene registrato sulla G.U. Europea e consegue il marchio di qualità a cura della Commissione per la registrazione dei siti EMAS e dei marchi ecologici che opera in Italia dal 1997. EMAS può essere considerato un contratto con il quale l'impresa offre trasparenza in materia ambientale e garanzie di miglioramento, migliore efficienza, posizione competitiva sul mercato e migliori relazioni con azionisti, gruppi di interesse e cittadini. A medio termine ciò comporta benefìci finanziari, riduzione dei premi assicurativi, miglioramento delle condizioni contrattuali e un diverso clima di consenso e di partecipazione nella società civile. La nuova certificazione EMAS II consente l'adozione contestuale degli standard ISO di qualità ambientale.

49 Gli standard di qualità ISO hanno origine nel settore privato. Studi in campo ambientale nel settore privato hanno portato nel '93 all'istituzione, in sede ISO, del Technical Committee TC207, con lo scopo di standardizzare gli aspetti relativi alla gestione ambientale di impresa. Viene così varato lo standard ISO 14000 al cui interno trovano spazio le problematiche dell'etichettatura ecologica dei prodotti (ISO 14020) e dell'analisi del ciclo di vita (ISO 14040). La norma ISO affronta gli aspetti relativi all'etichettatura di 1° tipo (o di 3° parte, ovvero l'ecolabel comunitario e nazionale) con l'ISO 14024, l'autocertificazione con l'ISO 14021, e un possibile schema di dichiarazione ambientale dei prodotti con l'ISO 14025.

50 Gli ultimi dati disponibili per l'Italia (2001) registrano 83 siti EMAS (10 nel '99) e 553 siti certificati ISO 14001 (243 nel '99); 236 prodotti (10 nel '99) di 16 aziende risultano avere il marchio ecolabel. La crescita delle adesioni, delle certificazioni e dei marchi compensano tendenzialmente il ritardo italiano nel quadro dell'Unione Europea. Le ragioni del ritardo sono molteplici e chiamano in causa il deficit di tecnologia, l'insufficiente investimento in attività di ricerca, la polverizzazione delle imprese, le politiche arretrate di advertising, le responsabilità a carico dell'amministrazione, gli errori nella incentivazione alle imprese, i ritardi nella riforma fiscale ecologica e l'inadeguata politica del credito. Il rovesciamento puntuale di questi assunti, in uno con l'impegno riconfermato delle associazioni degli imprenditori di tutti i settori e l'impegno delle banche in favore dell'ambiente, è la condizione per l'attuazione degli obiettivi di qualità ambientale indispensabili per lo sviluppo sostenibile della produzione e del consumo.

2.7 Il finanziamento dello sviluppo sostenibile.

68 La strategia del settore finanziario prevede di istituzionalizzare la valutazione/integrazione della componente ambientale nel processo della concessione del credito e dell'attività assicurativa. Possibili azioni attivabili sono:

- formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (attualmente sono state già avviate iniziative finanziate dal PON «Sviluppo Locale» e sono stati sottoscritti due protocolli di intesa con istituti finanziari);

- incentivare l'adozione da parte delle banche di iniziative di politiche ambientalmente favorevoli (investimenti verdi, fondi verdi, procedure di valutazione nella concessione dei crediti che tengano conto del rischio ambientale, politica dei prestiti agevolata per imprese registrate EMAS);

- partecipazione attiva alle iniziative di disseminazione del principio della responsabilità per danno ambientale;

- iniziative rivolte a verificare la sostenibilità dei regimi di aiuto fortemente connessi al settore creditizio (istruttorie bancarie delle leggi di promozione ed incentivazione L. n. 488 del 1992, L. n. 341 del 1995, L. n. 588 del 1994, L. n. 1329 del 1965).

3.1 I cambiamenti climatici e l'effetto serra.

91 Nel sistema industriale le azioni consistono nell'innovazione di prodotto e di processo, l'adozione crescente delle BAT, il rispetto degli standard di emissione, l'etichettatura delle apparecchiature energetiche; la diffusione di ecolabel e ecoaudit; l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001); l'implementazione della Valutazione del ciclo di vita, Life Cycle Assessment (LCA); la promozione estensiva di accordi volontari.

4.3 L'ambiente marino e costiero.

Tabella 4.2 - Obiettivi, indicatori e target per la protezione e l'uso sostenibile della natura e della biodiversità, del suolo e del mare

INDICATORI

Numero di applicazioni turistiche sostenibili attivate e realizzate; Numero di strutture ricettive certificate EMAS, ISO 14000 e di marchi di qualità.

5.1 L'ambiente urbano.

200 Linea 5: miglioramento a livello locale della capacità di governo ambientale e della partecipazione ai processi decisionali mediante:

- nuove iniziative per la promozione di strumenti innovativi di gestione ambientale integrata nella Pubblica amministrazione: incentivi economici mirati (co-finanziamento sulla base di bandi) e sostegno tecnico (linee guida, formazione, progetti pilota, etc.) per la diffusione di sistemi di analisi e organizzazione delle conoscenze (indicatori di sostenibilità, impronta ecologica, contabilità ambientale...); esperienze di progettazione partecipata come la Agenda 21 locale; strumenti innovativi di dialogo tra amministrazione e cittadini; tecniche e strumenti per promuovere il partenariato con i settori no-profit e per perfezionare gli attuali strumenti di rapporto tra pubblico e privato; innovazione e certificazione ambientale delle attività di competenza diretta delle pubbliche amministrazioni: Progetti pilota per il riorientamento in senso ambientale delle politiche di acquisto degli Enti Locali; EMAS o ISO 14001 applicato alle parti di Piano d'azione ambientale di stretta competenza della PA; EMAS/ISO applicato alle aziende pubbliche di servizi pubblici;

- promozione di un ruolo attivo delle Amministrazioni locali a favore dell'innovazione ambientale nelle imprese locali: azioni di promozione della certificazione ambientale EMAS/ISO nelle aziende di servizi pubblico - private; con la diffusione di informazioni su tecnologie pulite e EMAS, con la valorizzazione in senso ambientale degli Sportelli unici, sviluppando il benchmarking e una gestione del sistema autorizzativo mirata alla promozione di accordi positivi (minori tasse o sanzioni locali, in cambio di alte performance ambientali).

5.9 La criminalità ambientale

Tabella 5.1 - Obiettivi e indicatori per la qualità dell'ambiente e la qualità della vita negli ambienti urbani

INDICATORI

Imprese (private e pubbliche) con certificazione ambientale - EMAS/ISO 14000 (o sociale) (EU LC 7)

6.3 I cicli di produzione-consumo.

353 In diversi Paesi l'inserimento dei requisiti ambientali tra gli elementi di selezione di un prodotto da parte della Pubblica Amministrazione (PA) è stato realizzato (o è in via di messa a punto); si va dalla predisposizione di «Guide di riferimento» specializzate per ogni singolo prodotto, per gli addetti agli acquisti alla creazione di liste di prodotti che forniscano, accanto ai parametri prestazionali, anche quelli relativi a specifici aspetti ambientali, o all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai prodotti in possesso di specifici requisiti ambientali (Ecolabel, Emas, ISO 14000).

6.4 I rifiuti.

383 L'obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti, per la quale non è semplice definire target quantitativi per effetto della rapida trasformazione del settore, comporta quanto meno che la crescita sia fermata. Gli strumenti sono:

- l'applicazione e la diffusione di strumenti normativi e di certificazione della qualità ambientale (IPPC, EMAS, ISO 14000) delle imprese, favorendo e incentivando il tessuto delle aziende medie e piccole;

- l'introduzione graduale della tariffa sui rifiuti urbani, misurata sulla quantità dei rifiuti prodotti, con il duplice scopo di incidere sul comportamento del cittadino e dell'utente commerciale, nonché garantire la trasparenza dei costi del servizio di gestione rifiuti riferiti alle singole voci;

- la responsabilità onerosa per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi per tutto il ciclo di vita dei loro prodotti.

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D.lgs. n. 190 del 20/8/2002 – B.U. R. n. 199 del 26/08/2002

Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.


10. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

20. Relazione generale del progetto esecutivo.

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

21. Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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D.P.C.M. del 24/12/2002 – B.U. R. n. 3 del 4/01/2003

Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003.


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

CERTIFICAZIONE EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento (Ce) 761/2001 (certificazione EMAS) barrare la casella affermativa corrispondente a tale certificazione ed indicare la data di rilascio ed il numero di registrazione; in caso contrario barrare comunque la casella negativa.

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D.lgs. n. 209 del 24/6/2003 – B.U. R. n. 182 del 7/08/2003

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.


6. Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso.

8. In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

15 Disposizioni transitorie e finali.

6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.

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L. n. 308 del 15/12/2004 – B.U. R. n. 302 del 27/12/2004

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.


8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

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D.P.C.M. del 22/12/2004 – B.U. R. n. 305 del 30/12/2004

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso.


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

CERTIFICAZIONE EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento (Ce) 761/2001 (certificazione EMAS) barrare la casella affermativa corrispondente a tale certificazione ed indicare la data di rilascio ed il numero di registrazione; in caso contrario barrare comunque la casella negativa.

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D.lgs. n. 59 del 18/2/2005 – B.U. R. n. 93 del 22/04/2005

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.


5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale.

5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

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D.lgs. n. 189 del 17/8/2005 – B.U. R. n. 221 del 27/09/2005

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.


10 . Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

20 . Relazione generale del progetto esecutivo.

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

21 . Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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D.Dirett. del 26/01/2006 – B.U. R. n. 45 del 23/02/2006

Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.


4. Requisiti per il riconoscimento.

1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:

a) imparzialità e indipendenza;

b) competenze del gruppo di verifica;

c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità;

d) ricorsi e reclami;

e) documentabilità e tracciabilità dell'operato;

f) garanzie finanziarie.

2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:

a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure alla direttiva 2003/87/CE;

b) o iscrizione all'albo speciale delle società di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.

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D.lgs. n. 152 del 3/4/2006 – B.U. R. n. 88 del 14/04/2006

Norme in materia ambientale.


96. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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D.lgs. n. 20 del 8/2/2007 – B.U. R. n. 57 del 6/03/2007

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE.


14. Disposizioni transitorie.

1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purchè i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purchè i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

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D.P.C.M. del 9/5/2007 – B.U. R. n. 170 del 24/7/2007

Approvazione del Programma statistico nazionale 2007-2009.


3.2 Territorio e ambiente.

3.2.2 AMBIENTE

Obiettivi e progetti

Per quanto concerne tematiche che fanno riferimento a più domini, si citano i progetti nuovi dell'Istat e dell'Apat, i quali si riferiscono sia alla sostenibilità, sia alle relazioni tra l'ambiente e altri settori tematici:

- il progetto dell'Istat Indicatori di sviluppo sostenibile multi-domini (ambientale, economico, sociale), il quale analizza, sulla base dei principali schemi concettuali disponibili, gli indicatori e i dati disponibili per il popolamento di set di indicatori per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale;

- il progetto dell'Istat Sviluppo e implementazione di indicatori agro-ambientali per l'analisi della sostenibilità, il quale approfondisce il filone di ricerca, relativo al tema degli indicatori agro-ambientali, sviluppando l'analisi degli indicatori proposti e dei dati disponibili verso l'analisi della sostenibilità;

- il progetto dell'Istat Applicazioni analitiche della contabilità ambientale e sviluppo sostenibile, nel quale, nell'ambito dei conti ambientali, saranno analizzati indicatori sullo sviluppo sostenibile per le politiche macroeconomiche;

- il progetto dell'Apat L'eco-efficienza dei settori produttivi (Indicatori di disaccoppiamento ai fini della sostenibilità) che si propone di monitorare l'eco-efficienza dei settori produttivi tramite il metodo del disaccoppiamento, implementando indici compositi delle principali pressioni ambientali, confrontati con quelli di natura economica (driving forces);

- il progetto dell'Apat Registro Emas ed Ecolabel, che raccoglie in un archivio ed elabora in tempo reale informazioni relative: a) ai prodotti etichettati con il marchio Ecolabel che hanno un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, essendo i criteri basati sullo studio Lca, mantenendo sia le caratteristiche prestazionali sia quelle ambientali; b) il numero di licenze Ecolabel rappresenta il «consumo rispettoso dell'ambiente» delle aziende, e conseguentemente dei consumatori, evidenziando in questo modo la «sensibilità» ambientale del settore produttivo; c) alle registrazioni Emas delle organizzazioni/imprese.

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D.lgs. n. 201 del 6/11/2007 – B.U. R. n. 261 del 9/11/2007

Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.


11. Valutazione di conformità.

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.

2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorità, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente.

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D.M. del 21/12/2007 – B.U. R. n. 16 del 19/01/2008

Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.


3. Disposizioni finali.

1. I certificati verdi rilasciati per le produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, realizzate nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche agli anni 2008 e 2009. Possono essere usati per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 11 dcl decreto legislativo n. 79/1999, anche i certificati verdi rilasciati ai soggetti titolari degli impianti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo le modalità ivi previste.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza elettrica superiore a 10 MW, è subordinato all'ottenimento, entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le relative modalità, fermo restando le ulteriori condizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Agevolazioni fiscali-finanziarie


D.M. del 21/11/1997 – B.U. R. n. 278 del 28/11/1997

Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.


Allegato

Le prestazioni di cui al presente decreto attengono alle azioni che l'impresa intraprende, entro l'esercizio di regime dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la riduzione degli impatti ambientali e/o dell'inquinamento e dei consumi di risorse naturali presso l'unità produttiva oggetto dell'iniziativa medesima.

Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali, esse vengono individuate come segue:

1) adesione al sistema comunitario ecoaudit (regolamento n. 1836/93), e successive modifiche e integrazioni, o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001); o, in subordine ed in alternativa;

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Del. CIPE del 18/12/1997 – B.U. R. n. 68 del 23/3/1998

Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (legge n. 266/1997, art. 8). (Deliberazione n. 259/97).


4. Spese ammissibili.

Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);

e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000.

L'acquisizione dei beni può essere effettuata anche nelle forme previste dall'art. 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.

I servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni sono ammessi alle agevolazioni se acquisiti mediante appositi contratti, stipulati con:

a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Gli investimenti relativi a software e servizi di consulenza sono ammissibili, secondo gli orientamenti e le limitazioni dell'Unione europea, solo se effettuati da piccole e medie imprese.

Le spese per la certificazione di cui ai precedenti punti e1) ed e2) sono riconosciute, anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi, nel limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente; in ogni caso, tale agevolazione non può superare i seguenti massimali:

  • 200 milioni di lire per la registrazione EMAS (regolamento 1836/93/CEE), per il marchio ecologico sui prodotti (regolamento 880/92/CEE) e per il marchio nazionale sui prodotti (legge n. 344 del 1997;)

  • 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;

  • 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9000.

La fruizione delle agevolazioni correlate alle spese di cui sopra è subordinata all'avvenuto rilascio della prevista certificazione. Relativamente ai beni per i quali non sia previsto l'impianto e l'utilizzo stabile in una unità locale dell'impresa beneficiaria, dovuto alle particolarità degli investimenti ovvero alla loro integrazione funzionale nel ciclo produttivo, le agevolazioni sono concesse, a pena di revoca, a fronte della dichiarazione di impegno dell'impresa beneficiaria all'utilizzo nell'ambito del territorio di una unica regione. Per tali investimenti, l'importo delle agevolazioni è determinato, in relazione alla dimensione dell'impresa, sulla base della più bassa misura percentuale agevolata applicabile al territorio regionale interessato.

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L. n. 449 del 27/12/1997 – B.U. R. n. 302 del 30/12/1997

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.


4. Incentivi per le piccole e medie imprese.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

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D.M. del 2/2/2001 – B.U. R. n. 36 del 13/02/2001

Individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 10 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile.


1. Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorità, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

5° Criterio - Certificazioni ambientali e/o di qualità e programmi finalizzati al commercio elettronico.

Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:

a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonché l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220;

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D.M. del 8/5/2001 – B.U. R. n. 123 del 29/05/2001

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Agrigento.


Allegato 1

LEGGE 488/1992

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

REGIONE SICILIA

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - SICILIA

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino

Condizioni generali di ammissibilità

Gli investimenti sono ammessi a condizione che non comportino un aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale [*]. Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità [*].

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio DOP, IGP (Regolamento CE 2081/92), AS (Regolamento CE 2082/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti di pregio e di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

2. Gli investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

3. Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS;

4. Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

5. Gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

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[*] Ai fini dell'applicazione della legge n. 488 del 1992, la capacità di macellazione va intesa a livello di singola impresa.

Comparto suino e ovicaprino

Condizioni generali di ammissibilità

Gli investimenti sono ammessi a condizione che non comportino un aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale [*]. Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità [*].

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio DOP, IGP (Regolamento CE 2081/92), AS (Regolamento CE 2082/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti di pregio e di prodotti innovativi (terza e quarta gamma);

2. Gli investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

3. Gli investimenti finalizzati all'attivazione di sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS (Regolamento CE 1836/93);

4. Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

5. Gli investimenti per impianti atti al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

__________

[*] Ai fini dell'applicazione della legge n. 488 del 1992, la capacità di macellazione va intesa a livello di singola impresa.

CARNE AVICOLA - SICILIA

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto cunicolo (conigli)

Condizioni generali di ammissibilità

Gli investimenti sono ammessi a condizione che non comportino un aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale [*]. Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità [*].

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio DOP, IGP (Regolamento CE 2081/92), AS (Regolamento CE 2082/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi) e di prodotti innovativi (terza e quarta gamma);

2. Gli investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

3. Gli investimenti finalizzati all'attivazione di sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS (Regolamento CE 1836/93);

4. Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

5. Gli investimenti per rimpianti atti al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

Comparto avicolo

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti finalizzati all'attivazione di sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS (Regolamento CE 1836/93);

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D.M. del 30/5/2001 – B.U. R. n. 197 del 25/08/2001

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della L. 7 agosto 1997, n. 266.


Allegato A

Criteri e modalità per le «agevolazioni automatiche» - legge n. 341/1995 e legge n. 266/1997


2. Iniziative e spese ammissibili

2.1. Le iniziative ammissibili alle agevolazioni sono quelle relative alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. Gli investimenti oggetto di tali iniziative sono quelli utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso. Gli investimenti si distinguono in:

  • • investimenti fissi;
  • investimenti mobili.

Devono intendersi «fissi» gli investimenti per i quali la collocazione e l'utilizzo esclusivo riguardano un'unità locale dell'impresa beneficiaria; devono intendersi «mobili» quelli per i quali non siano previsti l'impianto e l'utilizzo esclusivo in una unità locale dell'impresa beneficiaria.

In analogia a quanto anche previsto dalla normativa di cui alla legge n. 488/1992, gli investimenti «mobili» sono ammissibili alle agevolazioni condizionatamente all'esclusivo utilizzo degli stessi nelle aree ammissibili di un'unica regione. Per gli investimenti «mobili» l'importo delle agevolazioni è determinato in relazione alla dimensione dell'impresa, sulla base dell'aliquota minima prevista per le aree ammissibili della regione medesima.

Sono comunque esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro.

2.2. Le spese ammissibili per le suddette iniziative sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);

2.6. Gli investimenti di cui alle lettere e1) ed e2) del punto 2.2 sono considerati ammissibili solo se effettuati da piccole e medie imprese e sono riconosciuti, anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. L'ammontare di tali investimenti ritenuto ammissibile ai benefìci non può superare il 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente (intendendosi per fatturato utile, quello corrispondente alla voce A1 del Conto Economico relativo all'ultimo bilancio chiuso e approvato, redatto secondo le vigenti norme del codice civile); l'agevolazione corrispondente a tali investimenti, calcolata come indicato al successivo punto 3.1, non può in ogni caso superare i seguenti massimali:

  • 200 milioni di lire per la registrazione EMAS, per il marchio ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;
  • 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standards ISO 14001;
  • >
  • 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standards UNI EN ISO 9000.
  • >

Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria. È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di trattenere ed esibire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione competente o del Gestore concessionario le certificazioni effettivamente rilasciate e sussistenti all'atto della richiesta di fruizione delle agevolazioni.

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D.M. del 15/10/2001 – B.U. R. n. 253 del 30/10/2001

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.


Allegato A3

Programma di intervento

a corredo del modulo per la richiesta delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Relazione preliminare per la valutazione dell'ammissibilità dell'iniziativa, contenente elementi su:

Inoltre, in funzione del tipo d'intervento proposto, dovrà essere presentata la documentazione riportata di seguito.

a) Asse per il risanamento ambientale

1. per i progetti esecutivi di bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro: progetto preliminare di fattibilità dell'intervento ed elenco degli allegati che verranno predisposti con la progettazione esecutiva, calcolo della parcella relativa all'esecuzione del progetto esecutivo proposto secondo le tariffe previste dagli Ordini Professionali.

2. per i lavori di bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro: progetto esecutivo dei lavori da realizzare e relativi obiettivi di sicurezza previsti sulla base dell'analisi dei rischi post operam. Cronogramma dell'attività previste, anche secondo lotti funzionali.

b) Asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza

1. sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza:

- Scelta delle norme di riferimento per il progetto di sviluppo del sistema di gestione per l'ambiente (UNI EN ISO 14001 o Regolamento EMAS) e per il progetto di sviluppo del sistema di gestione per la sicurezza e l'igiene del lavoro (BSI OHSAS 18001 o altro da specificare).

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Del. CIPE n. 16/2002 del 28/3/2002 – B.U. R. n. 167 del 18/7/2002

Legge n. 388 del 2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della L. n. 488 del 2001. Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 16/2002).


Allegato A

Programma di attività anno finanziario 2001

Misura 2.

Interventi di promozione di innovazioni teonologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o all'incremento dell'efficienza energetica (Importo: 23.240.560,46 euro).

Finalità:

Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo finalizzati a:

  • riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel ciclo produttivo;
  • >
  • riutilizzo nel ciclo produttivo e a scopo di raffreddamento, delle acque reflue depurate;
  • >
  • miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle trentadue sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa comunitaria;
  • riduzione delle emissioni in atmosfera;
  • riduzione della quantità e pericolosità degli imballaggi e progressiva eliminazione di materiali da imballaggio inquinanti;
  • riciclaggio degli inerti da demolizione;
  • introduzione di tecnologie di impiego delle fonti rinnovabili;
  • riduzione del consumo dei vettori energetici (energia elettrica, gas, aria compressa, ecc.);
  • miglioramento dell'efficienza ed efficacia del monitoraggio delle emissioni inquinanti e dei consumi.

L'attribuzione delle risorse avverrà prioritariamente per i progetti che rientrano nell'ambito di accordi per la sostenibilità con le imprese interessate, che comprendano misure gestionali finalizzate alla realizzazione di un miglioramento a regime e permanente delle performances ambientali dell'azienda o del comparto o del ciclo produttivo interessato e delle capacità di controllo delle emissioni e dei consumi, anche attraverso il conseguimento della certificazione ambientale di prodotto (ECOLABEL), del marchio nazionale di qualità ecologica, della certificazione ambientale dei processi o dei sistemi produttivi, con particolare riferimento ai distretti e alle aree territoriali (EMAS).

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Del. CIPE n. 63/2002 del 2/8/2002 – B.U. R. n. 279 del 28/11/2002

Legge n. 388 del 2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488 del 2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per gli anni finanziari 2001-2002. (Deliberazione n. 63/2002).


Allegato B

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile (legge n. 388 del 2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001)

Programma di attività per l'anno finanziario 2002.

Le condizioni e le modalità sono così individuate con riferimento alle diverse misure:

Misura 1.

Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario 761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese (importo 12.500.000,00 euro).

Finalità.

Diffondere la certificazione ambientale a norma del regolamento 761/2001/CE (EMAS), nel tessuto produttivo nazionale, caratterizzato da piccole e medie imprese (di seguito PMI), così come definite dalla vigente normativa (decreto ministeriale 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato - Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997). L'adesione allo strumento volontario in questione potrà assicurare la competitività delle stesse, rispetto ai criteri di sviluppo definiti dalla politica europea, nonché il perseguimento degli obiettivi posti dal VI Programma di azione comunitario per l'ambiente (2001-2010), recepiti dalla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

A tal fine vengono promosse iniziative di agevolazione finalizzate a ridurre i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese per il conseguimento della certificazione ambientale.

Criteri e modalità.

Le azioni sono finalizzate ad agevolare i costi sostenuti dalle PMI per il conseguimento della registrazione ambientale EMAS, attraverso la definizione e la pubblicazione di un bando nazionale che preveda il rimborso delle spese sostenute.

Il rimborso verrà erogato ai sensi del regolamento 69/2001/CE sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), che prevede una sovvenzione diretta fino a un massimo di 100.000 euro in tre anni.

In considerazione della differenza esistente tra piccole imprese e medie imprese, sia in termini di dimensioni che in termini di fatturato, il contributo concedibile - e relativa intensità di aiuto - verrà diversificato a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria, tenendo anche conto del fatto che l'impresa abbia già conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Misura 1: Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario 761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese, importo 12.500.000,00 euro.

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D.M. del 21/11/2002 – B.U. R. n. 38 del 15/02/2003

Modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488.


9. Formazione delle graduatorie.

1. Entro trenta giorni dal termine della fase istruttoria di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione e pubblicazione.

2. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano per ciascun programma d'investimento i valori normalizzati dei seguenti indicatori:

1) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

2) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.

Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema.

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D.M. del 29/11/2002 – B.U. R. n. 18 del 23/01/2003

Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale.


5. Presentazione della domanda di contributo per rilievi geofisici.

7. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione dettagliata sui rilievi geofisici, comprendente: quadro geologico, modalità e tempi di esecuzione, nonché obiettivi programmati;

b) eventuale copia della certificazione ambientale, conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, posseduta dal soggetto richiedente;

c) prospetto delle spese previste secondo il modello di cui all'allegato 1, a firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) dichiarazione dell'impegno ad usare nello svolgimento delle gare di appalto per l'esecuzione dei rilievi geofisici, un criterio di selezione legato al possesso da parte delle società contrattiste di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001;

6. Modalità di istruttoria delle domande e di concessione di contributo per rilievi geofisici.

5. Nel caso l'importo delle richieste complessive di contributi concedibili superi la disponibilità del fondo nell'anno, il Ministero convoca entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande valutate positivamente una conferenza di servizi con le regioni interessate e formula una proposta di graduatoria dei programmi agevolabili utilizzando i seguenti criteri sequenziali:

a) iniziative ordinate in funzione della novità dell'area o del tema di ricerca o degli obiettivi minerari interessati dai rilievi in programma;

b) in caso di equipollenza, costituisce criterio preferenziale di selezione delle iniziative, il possesso da parte del soggetto richiedente delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2000, n. 164, quindi l'elaborazione dei rilievi da parte del richiedente anche ai fini della conoscenza degli acquiferi profondi, quindi il possesso di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, implementato da parte del soggetto richiedente ed infine il grado di innovazione delle tecniche di acquisizione e/o di processamento dei dati in relazione alle caratteristiche dell'area ed al tema di ricerca interessato dai rilievi in programma.

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D.Dirett. del 7/05/2003 – B.U. R. n. 232 del 6/10/2003

Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione dei contributi ai sensi della Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 63.


1. Oggetto e finalità.

Il presente decreto determina, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalità ed i termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle attività di seguito indicate.

Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), della Commissione UE (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

3. Tipologie di intervento.

I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:

1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS);

2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;

3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.

4. Spese ammissibili.

Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati. Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di erogazione sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1685/2000:

a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;

b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;

c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono escluse:

le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge;

le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per il monitoraggio ambientale;

d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;

e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si farà riferimento ai documenti contabili presentati.

6. Contributi.

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento:

Per le piccole imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione EMAS. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Per le medie imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

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D.Dirett. del 9/01/2004 – B.U. R. n. 23 del 29/01/2004

Graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Del.CIPE 4 aprile 2001, n. 53 con le modalità previste dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di La Spezia».


Allegato n. 4

NOTE ESPLICATIVE

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna I (5 - Maggiorazione degli indicatori): l'eventuale incremento del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in relazione all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

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D.M. del 5/2/2004 – B.U. R. n. 87 del 14/04/2004

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.


4. Registrazione EMAS.

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.

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D.M. del 5/7/2005 – B.U. R. n. 217 del 17/09/2005

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.


4. Registrazione EMAS.

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

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D.M. del 25/11/2005 – B.U. R. n. 291 del 15/12/2005

Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, nonché dei criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni medesime.


2. Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorità, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

5° CRITERIO - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI QUALITÀ ED INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE.

Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:

a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonché l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

b) l'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.

Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.

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D.M. del 1/2/2006 – B.U. R. n. 67 del 21/03/2006

Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488.


8. Procedure e termini per l'istruttoria.

12. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:

a) 1,5% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato;

b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50%;

c) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

15. Modalità semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle imprese artigiane.

13. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato dell'1% nel caso di programmi proposti da imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

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D.lgs. n. 152 del 3/4/2006 – B.U. R. n. 88 del 14/04/2006

Norme in materia ambientale.


194. Spedizioni transfrontaliere.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

210. Autorizzazioni in ipotesi particolari.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

212. Albo nazionale gestori ambientali.

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

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D.lgs. n. 216 del 4/4/2006 – B.U. R. n. 140 del 19/06/2006

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.


9. Coordinamento con altri dispositivi di legge.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2;

b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

Allegato D

CRITERI APPLICABILI

ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

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D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 – B.U. R. n. 100 del 2/05/2006

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.


10. Relazioni tecniche e relazioni, specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

20. Relazione generale del progetto esecutivo.

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

21. Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

44. Norme di gestione ambientale.

(art. 50, direttiva 2004/18)

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

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Bandi


D.M. del 25/5/2000 – B.U. R. n. 174 del 27/07/2000

Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002.


TITOLO III - Gli obiettivi e gli strumenti di intervento

1. Gli obiettivi

B. Potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale.

1.24 Le precedenti considerazioni inducono ad assumere comportamenti coerenti da parte dell'amministrazione anche in merito agli indirizzi da assumere rispetto ai nuovi investimenti in acquacoltura, penalizzando le iniziative di produttori che non mostrano una adeguata sensibilità in favore delle buone pratiche di allevamento ed agevolando quelle iniziative che, al contrario, ne faranno un uso ampio e corretto. In particolare, nel corso del prossimo triennio si ritiene indispensabile favorire la diffusione delle norme ISO e dei siti registrati secondo le direttive comunitarie EMAS. Anche in questo caso saranno associate priorità di intervento agli investimenti che contribuiscono all'affermazione di modelli di sviluppo compatibili con l'ambiente.

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D.Dirett. del 30/11/2001 – B.U. R. n. 2 del 3/01/2002

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 del «settore turistico-alberghiero» - 9° bando di attuazione.


Allegato n. 1

Note esplicative

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori normalizzati dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) sub 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488 del 1992 (per le graduatorie dei grandi progetti gli indicatori sono tre, con esclusione di quello relativo alle priorità regionali), ciascuno incrementato del 5% per le imprese che abbiano già aderito o intendano aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna I (Maggiorazione degli indicatori): l'eventuale incremento del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in relazione all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

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D.M. del 21/11/2002 – B.U. R. n. 37 del 14/02/2003

Bando straordinario per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.


4. [1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:

a) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare 14 luglio 2000, n. 900315 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare 14 luglio 2000, n. 900315 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

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D.M. del 14/07/2003 – B.U. R. n. 216 del 17/09/2003

Bando straordinario della legge n. 488 del 1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.


Art. 5.

1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:

a) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare 14 luglio 2000, n. 900315 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare 14 luglio 2000, n. 900315 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

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D.M. del 16/06/2005 – B.U. R. n. 151 del 1/07/2005

Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.


8. Criteri per la determinazione del punteggio.

5. In caso di parità di punteggio, prevale il programma relativo ad una o più unità produttive per le quali, alla data di presentazione delle domande di agevolazione, le imprese abbiano ottenuto la certificazione relativa all'adesione al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93 e successive modificazioni) ovvero aderito a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella Scheda Tecnica e documentato con la relativa certificazione); nel caso di programma svolto in più unità produttive, il predetto requisito deve sussistere con riferimento alla maggioranza delle unità produttive interessate. Qualora permanesse lo stato di ex-aequo, prevale il programma nel quale le attività di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare (c.d. programma «multitematico»).

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D.Dirett. del 4/8/2006 – B.U. R. n. 190 del 17/08/2006

Graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui alla Del.CIPE 4 aprile 2001, n. 53/2001 con le modalità previste dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro-Tarquinia, per i settori «industria» e «turismo» - 29° bando.


Allegato 1

Note esplicative

Le graduatorie sono due, come di seguito specificato:

1) settore industria;

2) settore turismo.

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 operanti nei settori di riferimento.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5. c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% per le imprese che abbiano già aderito o intendano aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

graduatoria settore turismo (maggiorazione degli indicatori): gli indicatori numeri 1 e 2 sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

colonna I graduatoria settore turismo (5 - Maggiorazione degli indicatori): per la formazione della graduatoria del «settore turismo» vengono utilizzati i suddetti indicatori numeri 1 e 2. I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

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Linee guida


D.M. del 29/01/2007 – B.U. R. n. 130 del 7/06/2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.


E. Descrizione delle analisi elaborate in ambito comunitario per la individuazione delle Bat con particolare riferimento, ove disponibili, alle conclusioni dei Bref

Migliori tecniche e tecnologie

Sistemi di gestione ambientale

Sulla base di quanto premesso esistono MTD che sono da considerarsi trasversali ai due settori oggetto di questo documento e che riguardano in particolare la gestione degli impianti produttivi stessi in termini di corretta gestione ambientale. Sotto questo aspetto sono da considerarsi MTD possibili tutti gli strumenti di gestione dei sistemi ambientali previsti standardizzati, quali EMAS e EN ISO 14001, o non ma che comunque prevedano una gestione dell'impianto di produzione con gli stessi principi dei sistemi citati. Il sistema di gestione in questo documento è inteso come una MTD necessaria ma non sufficiente e, per essere efficace, deve essere totalmente integrato con tutte le altre tecniche operative e tecniche MTD selezionate per la specifica situazione.

H. Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria), della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia

H1. Macellazione

H1.1 Tutti gli stabilimenti di macellazione e di lavorazione dei sottoprodotti della macellazione

1. Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati).

2. Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale.

3. Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.

E) CONCETTI GENERALI SULLA SCELTA DELLE MIGLIORI TECNICHE E TECNOLOGIE DI SETTORE

E.2.1 Strumenti di gestione ambientale

Certificazione

Le attività connesse con la gestione ambientale dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi.

È necessario promuovere le attività relative all'adozione di sistemi di gestione per la qualità certificati ISO 9001-2000 e soprattutto nel progetto di progressiva adesione ai requisiti ambientali ISO 14001 ed al sistema EMAS.

H) DEFINIZIONE (SULLA BASE DELL'APPROFONDIMENTO E DELL'ESTENSIONE DELLE ANALISI SVOLTE IN SEDE COMUNITARIA) DELLA LISTA DELLE MIGLIORI TECNICHE PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO DELLO SPECIFICO SETTORE IN ITALIA

H.9 Strumenti di gestione ambientale

H.9.5 Certificazione

È necessario promuovere le attività relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

I) ANALISI DELL'APPLICABILITÀ AD IMPIANTI ESISTENTI DELLE TECNICHE DI PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO ELENCATE AL PUNTO PRECEDENTE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI DI ATTUAZIONE

I.2.6 Certificazione

È necessario promuovere le attività relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

D) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, DEGLI EVENTUALI SOTTOPROCESSI E DEGLI IMPIANTI PER I QUALI SONO ANALIZZATE LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

D.4.1 Panoramica sui Sistemi di Gestione

L'adozione di sistemi di certificazione ambientale secondo le norme ISO 9000 e EN ISO 14001 e soprattutto la registrazione EMAS degli impianti, ai sensi del regolamento sono elementi importanti di valutazione dell'efficienza, sotto il profilo ambientale, dei sistemi di gestione adottati nelle diverse tipologie di impianti, è considerata essa stessa una BAT.

Si ritiene, pertanto, utile fornire un quadro della situazione attuale e attesa relativamente agli impianti italiani di rigenerazione (tabella D.4.1.1).

H) DEFINIZIONE (SULLA BASE DELL'APPROFONDIMENTO E DELL'ESTENSIONE DELLE ANALISI SVOLTE IN SEDE COMUNITARIA), DELLA LISTA DELLE MIGLIORI TECNICHE PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO DELLO SPECIFICO SETTORE IN ITALIA

Riguardo alla gestione si considerano BAT

- Adozione di sistemi di Sistemi di gestione ambientale (EMS).

- Attivazione delle procedure di un sistema di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto adesione al sistema EMAS.

E) CONCETTI GENERALI SULLA SCELTA DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DI SETTORE

Certificazione

Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. Vanno promosse le azioni relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS), nonché di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

G) LE MIGLIORI TECNICHE E TECNOLOGIE

G.1.4 Metodi di gestione ambientale

Nella gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti deve essere applicato il principio della prevenzione dell'inquinamento ambientale e pertanto devono essere rispettate le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi.

Gli impianti devono essere gestiti con criteri di qualità ambientale.

Un sistema di gestione ambientale (EMS) può essere standardizzato o non standardizzato. Aderire ad un sistema internazionale standardizzato come ISO 14001 può dare una maggiore credibilità all'EMS, specialmente quando soggetto ad una verifica formale esterna. Il sistema europeo EMAS produce credibilità aggiuntiva grazie ai presupposti di interazione con il pubblico, attraverso la relazione ambientale e al meccanismo che assicura la conformità della gestione alla legislazione ambientale vigente.

In generale, un sistema di gestione ambientale (EMS) deve contenere le seguenti componenti:

a. Definizione di una politica ambientale

b. Pianificazione e fissazione di obiettivi

c. Programma di gestione

d. Programma di sorveglianza e controllo

e. Preparazione del rapporto ambientale

f. Convalida del sistema di gestione ambientale

g. Procedure di dismissione

h. Sviluppo di tecnologie pulite

a) Definizione di una politica ambientale

La direzione generale dell'impianto ha il compito di definire una politica ambientale che garantisca la minimizzazione degli impatti e quindi preveda:

- un impegno alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento

- un impegno ad ottemperare la vigente normativa ambientale

- la disponibilità di idonea comunicazione interna (addetti) ed esterna (pubblico e tutte le parti interessate)

b) Pianificazione e fissazione di obiettivi

Questa fase consiste principalmente nei seguenti punti:

- identificare gli impatti ambientali dell'impianto e delle singole unità e fornire le specifiche misure di contenimento

- stabilire un programma di organizzazione ambientale, includendo la designazione delle responsabilità per gli obiettivi ambientali individuati

c) Programma di gestione

Il programma deve individuare le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative siano condotte in conformità con i principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. In particolare deve indicare:

- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, tipologia degli automezzi impiegati, sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e da sversamenti nel corso del conferimento;

- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);

- modalità e criteri di stoccaggio e trattamento;

- criteri di gestione dei processi di trattamento;

- procedura di chiusura dell'impianto;

- piano di intervento per condizioni straordinarie quali: allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente.

d) Programma di sorveglianza e controllo

Il programma di sorveglianza e controllo è finalizzato a garantire che:

tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste

- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione

- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo

- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione

- venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza

- vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti.

Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente. I prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, operanti in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

e) Preparazione della predisposizione del rapporto ambientale

Il rapporto ambientale deve essere finalizzato a fornire i risultati ottenuti dall'impianto in rapporto ai suoi obiettivi ambientali e reso disponibile al pubblico. Ai fini della predisposizione del rapporto, l'operatore deve utilizzare indicatori ambientali esistenti che garantiscano:

- una adeguata illustrazione delle caratteristiche dell'impianto

- confronti delle performance dell'impianto nel corso degli anni

- confronti con i parametri settoriali, nazionali e internazionali

- verifica della conformità alle disposizioni della vigente normativa ambientale

f) La convalida del sistema di gestione ambientale

La convalida deve essere effettuata attraverso una certificazione interna o una verifica EMS esterna può aumentare la credibilità del sistema.

g) Procedure di dismissione

La dismissione pone rischi di contaminazione del suolo (e del sottosuolo) e genera una grande quantità di rifiuti. Tra le tecniche preventive si possono considerare:

- Utilizzare caratteristiche costruttive che facilitano lo smantellamento

- Minimizzare l'utilizzo di elementi contenenti sostanze pericolose

- Utilizzare materiali biodegradabili e riciclabili ove possibile.

h) Sviluppo di tecnologie pulite

Considerare lo sviluppo di tecnologie pulite sia con studi e attività interne di ricerca e sviluppo, sia grazie ad analisi e confronti con il panorama internazionale di settore.

Benefici ambientali realizzati

L'adesione ad un EMS pone l'attenzione dell'operatore sulla performance ambientale dell'impianto. In particolare, la gestione, con procedure trasparenti, di operazioni di routine e eccezionali, dovrebbe assicurare la conformità con gli obiettivi ambientali.

I sistemi di gestione ambientale normalmente assicurano il continuo miglioramento della performance ambientale ovvero se l'impianto possiede una buona performance ambientale, il sistema aiuta a mantenerne alto il livello.

E) INDIVIDUAZIONE DELLE BAT, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, OVE DISPONIBILI, ALLE CONCLUSIONI DEI BREF COMUNITARI

E.5.1.1 Criteri generali e sistemi di monitoraggio

Sono da considerarsi Migliori Tecniche Disponibili:

22. le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. Vanno attivate le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

H) DEFINIZIONE (SULLA BASE DELL'APPROFONDIMENTO E DELL'ESTENSIONE DELLE ANALISI SVOLTE IN SEDE COMUNITARIA) DELLA LISTA DELLE MIGLIORI TECNICHE PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO DELLO SPECIFICO SETTORE IN ITALIA

H 2.3 Certificazione

Vanno promosse le azioni relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

E) DESCRIZIONE DELLE ANALISI ELABORATE IN AMBITO COMUNITARIO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE BAT, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, OVE DISPONIBILI, ALLE CONCLUSIONI DEI BREF

Nel presente capitolo vengono riportate, in forma sintetica, le tecniche e i processi che, ad oggi, minimizzano le emissioni e gli impatti sull'ambiente e rappresentano l'utilizzo migliore e più sostenibile delle risorse economiche e ambientali e che possono essere ritenute le più idonee per la definizione delle BAT (Best Available Techniques) relative al trattamento biologico dei rifiuti, riportando ove esistenti i risultati dei lavori a livello europeo («Best Available Techniques for Waste Treatments Industries»)

E.5.3 Strumenti di gestione ambientale

Personale

La responsabilità della gestione dell'impianto di trattamento deve essere affidata ad una persona competente, tutto il personale deve essere adeguatamente addestrato.

Benchmarking

Risulta opportuno analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri impianti e organizzazioni che effettuano le stesse attività.

Certificazione

Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. È necessario attivare le procedure per l'adozione sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.