Istituto Superiore per la Protezione
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

URP - Servizio per i Rapporti con il Pubblico

 

Che cosa è il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

E' il diritto, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, recentemente modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e ulteriormente disciplinato dalle norme di attuazione del regolamento 27 giugno 1992, n.352, di poter visionare o avere copia dei documenti della Pubblica Amministrazione. L'esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, degli eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento dell'imposta di bollo.
Tutte le informazioni relative alle interlocuzioni tra ISPRA e la propria utenza, aventi oggetto la richiesta di atti amministrativi, sono raccolte e analizzate da ISPRA nei seguenti report annuali.

 

Chi può avvalersi del diritto di accesso?

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) abbia un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Può accedervi, quindi, colui nei cui confronti il provvedimento o l'atto amministrativo produce effetti, anche indiretti, significativi da un punto di vista giuridico.

 

Come deve essere formulata la domanda di accesso?

La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta, utilizzando l' apposito modulo. Nella richiesta devono indicarsi gli estremi del documento che si vuole consultare o di cui si vuole avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; indicare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla richiesta.

 

E’ possibile accedere a tutti i documenti?

No, non è possibile accedere ai documenti che rientrano in una delle categorie elencate dall'art. 24 della legge n.241/90, come modificata dalla L. 15/2005, categorie che le singole Amministrazioni individuano con appositi regolamenti.

 

Entro quale termine deve concludersi il procedimento?

Il procedimento, se non diversamente stabilito dalla legge o determinato espressamente dall'Amministrazione, deve concludersi nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, ovvero entro novanta giorni nel caso di valutazioni tecniche da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90. Trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.
Contro le determinazioni di un'Amministrazione Statale centrale, è possibile presentare istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricorso al T.A.R. entro trenta giorni.

 

Come può intervenire la Commissione sull’accesso qualora un richiedente a cui sia stato negato l’accesso le sottoponga un’istanza di riesame?

La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione l’accesso è consentito.

 

La presentazione dell’istanza di riesame alla Commissione per l’accesso esclude la possibilità di presentare ricorso al TAR?

Assolutamente no, è possibile presentare prima l’istanza di riesame e poi il ricorso giurisdizionale oppure indifferentemente solo l’una o l’altro. Qualora il richiedente si sia rivolto prima alla Commissione per l’accesso, il termine per presentare ricorso al TAR decorre dalla data del ricevimento da parte del richiedente dell’esito della sua istanza alla Commissione stessa. La decisione del TAR è impugnabile entro trenta giorni davanti al Consiglio di Stato.