Emergenze ambientali
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Con la Legge n°225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, l’Italia ha organizzato le attività di Protezione civile come “Servizio”, per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Il Servizio nazionale, affidato al coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dalle Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra Istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
Il coordinamento e indirizzo per le attività di Previsione, Prevenzione e Soccorso, nell’ambito del Servizio Nazionale, riguarda le tipologie degli eventi secondo quanto previsto dall’art.2 della Legge n°225/1992:
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Anche l’APAT, in base al D.Lgs.300/1999 che l’ha istituita, è una Componente del Servizio nazionale della Protezione civile ed è una Struttura operativa che pertanto partecipa direttamente alla redazione dei Programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio.
L’APAT, inoltre, fa parte del Comitato operativo della Protezione civile, che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza (art.5 comma 3-ter della L.401/2001), ed ha le competenze tecnico-scientifico, autorizzative e di supporto alle Autorità preposte, nel campo del rischio industriale (D.Lgs. 334/99-Seveso II), del rischio nucleare (DPR 230/94), della protezione ambientale (L. 61/94) e della riduzione del rischio idrogeologico (D.L. 180/98).
L'Agenzia coordina le attività di emergenza connesse a:
- pianificazione e pronto intervento relative alle emergenze di origine antropica (incidenti industriali, incidenti nucleari, siti inquinati, ecc.) o naturale (terremoti, inondazioni, frane, ecc.);
- rischio industriale;
- rischio nucleare;
- rischio naturale;
- rischio connesso alla presenza di siti/comparti ambientali contaminati;
- valutazione del danno ambientale relativo alle emergenze di origine antropica o naturale.



