Trasmissione informazioni D.Lgs.351-99
Aggiornamento: 20/05/2009
D.Lgs. 351/99 e decreti attuativi: trasmissione delle
informazioni dalle regioni all’APAT
Trasmissione delle informazioni sulla valutazione e
gestione della qualità dell'aria (D.Lgs. 4 agosto 1999
n.351, D.M. 2 aprile 2002 n.60, D.M. 1° ottobre 2002 n. 261 e
D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 183)
In base al D.Lgs
4 agosto 1999 n. 351 di attuazione della Direttiva quadro
sulla qualità dell'aria ambiente 96/62/CE, e al D.M. 2
aprile 2002 n. 60 di recepimento delle Direttive "figlie"
1999/30/CE e 2000/69/CE e al D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 183 di
attuazione della direttiva 2002/3/CE, le Regioni comunicano al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al
Ministero della Salute, per il tramite dell'APAT, le informazioni
relative alla valutazione della qualità dell'aria sul
proprio territorio.
In particolare:
le Regioni trasmettono (art. 5 del D.M. 60):
- Metodi di valutazione preliminare per biossido di
azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato,
piombo, benzene e monossido di carbonio:
i metodi
seguiti per la valutazione preliminare della qualità
dell'aria ambiente (art. 5 del D.Lgs 351) per biossido di azoto,
ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato, piombo,
benzene e monossido di carbonio;
- Questionario:
le informazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1 e 2), e lettera b)
del D.Lgs 351, integrate come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del
D.M. 60, e le informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del D.M.
60, relativamente a : biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido
di zolfo, materiale particolato e piombo, benzene e monossido di
carbonio. La prima trasmissione è relativa all'anno 2001 per
biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale
particolato e piombo, all’anno 2003 per il benzene e il
monossido di carbonio..
Per la comunicazione del questionario utilizzare i moduli in
formato excel qui scaricabili (nuovo formato approvato con
Decisione della Commissione Europea 2004/461/CE del
29/04/2004).
Le Regioni trasmettono (art.12 del D.Lgs.351):
- Piani e Programmi:
i piani e i programmi
per il raggiungimento dei valori limite (art. 8 del D.Lgs 351) per
le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di uno o più
inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di
tolleranza. La prima trasmissione è relativa all'anno
2001.
Per la comunicazione delle informazioni sui piani e programmi
utilizzare i moduli
qui scaricabili
Le Regioni trasmettono (art. 9 del D.Lgs. 183):
- Metodi di valutazione preliminare per
l'ozono:
i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare
della qualità dell'aria per l'ozono (art. 6 del D.Lgs.
183).