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Normativa

Aggiornamento: 20/06/2011

Italia

 

Vengono riportate alcune delle leggi più importanti che riguardano il settore portuale.

 

Legge 84/94
Le Autorità Portuali italiane, istituite con la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 sul riordino del settore portuale finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle attività commerciali via mare, risultano operanti in tutti i maggiori porti nazionali. Le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici aventi personalità giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministro dei trasporti. Sono organi dell’Autorità Portuale il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

La legge n. 84 del 1994 ha istituito l’Autorità Portuale nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Ad esse sono state aggiunte, dopo opportune verifiche, Olbia, Piombino e Salerno nel 1995. Le Autorità Portuali di Gioia Tauro e di Augusta sono state istituite più tardi, nel 1998 e nel 2001 rispettivamente.

Affinché un porto possa essere considerato sede di un’Autorità Portuale è necessario che nell’ultimo triennio abbia registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 200.000 TEU.

Attualmente si sta lavorando sulla riforma di tale legge; il nuovo testo dovrebbe prevedere un rafforzamento dei poteri del presidente, una norma specifica sui dragaggi e l’accelerazione dei piani regolatori portuali che dovranno essere approvati in tempi brevi.

 

Dragaggi

Le disposizioni in materia di dragaggio sono disciplinate secondo quanto riportato nell’articolo 5bis della legge 84/94. ISPRA (ex ICRAM ed ex APAT) ha realizzato un manuale che riporta le azioni da intraprendere per una gestione ecosostenibile di materiale sedimentario in ambito marino-costiero. 

 

Rifiuti

Le direttive europea 2000/59/CE e 2007/71/CE prevedono che per ciascun porto degli Stati membri sia elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2000/59/CE, il comandante di una nave che approda in un porto comunitario conferisce tutti i rifiuti prodotti dalla nave ad un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto (art. 7 comma 1) e gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi (art. 4 comma 1). La direttiva 2007/71/CE modifica l'allegato II della direttiva 2000/59/CE includendo le acque di scarico tra le categorie di rifiuti prodotti dalle navi che devono essere notificati prima dell'entrata nel porto.

La direttiva 2000/59/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" mentre la direttiva 2007/71/CE è stata recepita  dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 01/07/2009.

 

Emissioni di SOx

Nel luglio 2005 viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2005/33/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205.

In particolare, il decreto vieta:

  • l’utilizzo, nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica, di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa;
  • l’immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa a decorrere dal 1° gennaio 2010;
  • l’immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa;
  • l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa a bordo di navi battenti bandiera italiana nelle acque territoriali, nelle zoneeconomiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SOx e a bordo di navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
  • l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa nell’area del Mar Baltico e, a decorrere dall’11 agosto 2007, nell’area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate;
  • l’utilizzo, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’Unione europea e per le navi non battenti bandiera italiana che si trovano in un porto italiano;
  • l’utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio marino e dall’olio diesel marino, con un tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi adibite alla navigazione interna;
  • l’utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi all’ormeggio.

La direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, recepita dal decreto legislativo n. 55 del 31 marzo 2011, ha introdotto nuove specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna.

ISPRA, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dagli operatori del settore e dalle autorità preposte ai controlli, elabora una relazione annuale sul tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati in Italia nell’anno civile precedente.