Aggiornamento: 10/12/2008
L’Italia, in quanto Stato
membro dell’Unione Europea,
ha l’obbligo di recepire le Direttive comunitarie e di
ottemperare i Regolamenti (direttamente applicabili negli Stati
membri). Di conseguenza non è possibile limitare
l’importazione di prodotti OGM autorizzati a livello europeo
né vietarne la coltivazione se non per motivazioni
scientificamente supportate. La penetrazione delle colture
geneticamente modificate in Italia è stata comunque
fortemente contrastata dai ministri per le politiche agricole e
forestali Pecoraro Scanio e Alemanno. Il primo tentativo di
bloccare l’ingresso di prodotti OGM in Italia risale al 2000
con un decreto del Governo Amato
(soprannominato appunto “Decreto Amato”) che bloccava
l’uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais OGM, autorizzati a
livello europeo in accordo col Regolamento 258/97 basato sul
principio di "sostanziale equivalenza". Il decreto invocava la
clausola di salvaguardia, prevista dallo stesso Regolamento,
motivato dalla mancanza di una seria analisi dell’impatto
ambientale e sul fatto che fu rilevata la presenza di tracce della
proteina transgenica. Nel 2004 una sentenza del TAR del Lazio ha
annullato tale decreto in quanto non era stata prodotta alcuna
prova di pericolosità collegata a tale presenza e pertanto
non esisteva alcun motivo per considerare pericolosi tali
prodotti.
Al “Decreto Amato" seguì nel 2001, da parte di
Pecoraro Scanio, un provvedimento di stop a tutte le
sperimentazioni in campo agrobiotecnologico, sebbene
precedentemente approvate a norma di legge. Nel 2002 il neoministro
Gianni Alemanno, nonostante le rassicurazioni formulate durante la
campagna elettorale, con un altro provvedimento chiese la
sospensione delle sperimentazioni in corso presso gli istituti che
dipendevano dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.
Da un punto di vista strettamente normativo, oltre ai Regolamenti
europei, la legislazione italiana attualmente si fonda sulle
seguenti norme: il Decreto legislativo n. 224 dell’8 luglio
2003, il Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2005, la legge n. 5
del 28 gennaio 2005 e il Decreto Ministeriale del 18 marzo
2005.
Il D.lgs. 224/2003 è il recepimento della Dir. 2001/18/CE. Il decreto ha fatto suoi tutti i principi enunciati nella Direttiva, in alcuni casi delineandoli in maniera più precisa e puntuale. Anche rispetto alla normativa italiana precedente (D.lgs 92/93 e D.lgs 206/2001), ha portato cambiamenti nella gestione della problematica OGM; tra questi è il passaggio dell’Autorità Nazionale Competente dal Ministro della Salute al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. In Italia, quindi, sia per sperimentare sia per immettere in commercio un OGM è necessario presentare una richiesta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per l’analisi e la valutazione delle notifiche il Ministero si avvale di una Commissione Interministeriale di Valutazione appositamente istituita (art.6 del D.lgs. 224/2003) e costituita da membri ed esperti provenienti da diverse amministrazioni (una decina tra Ministeri, Istituti di ricerca, Regioni e Agenzie, tra cui anche l’APAT). All’interno del decreto sono inoltre presenti articoli che richiedono la predisposizione di decreti attuativi per una migliore definizione degli aspetti che riguardano la gestione della sicurezza dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare italiana.
Il D.M. del 19 gennaio 2005 risponde proprio a
questa esigenza e “definisce le prescrizioni ai fini
della valutazione dei rischi per l’agrobiodiversità, i
sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con
l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, per
qualsiasi fine diverso dall’immissione in
commercio”. All’interno di questo Decreto è
previsto che le regioni e le province autonome provvedano a
individuare l’Autorità Regionale o Provinciale
competente e i siti, presenti all’interno del proprio
territorio, in cui sarà possibile eseguire le
sperimentazioni. A differenza di quanto è accaduto sinora,
quindi, in Italia sarà possibile fare sperimentazioni con
OGM solo nei siti individuati ed indicati dalle regioni.
L’Autorità Nazionale Competente ha, comunque, la
possibilità di concedere delle deroghe sulla base di una
richiesta motivata del notificante, previa valutazione tecnica
della Commissione Interministeriale di Valutazione e
dell’Autorità Regionale Competente.
Parte integrante dello stesso decreto è l’allegato
tecnico che descrive gli obiettivi, i principi e le metodologie da
seguire per effettuare la valutazione del rischio specificatamente
per l’agrobiodiversità e la filiera agroalimentare.
Come corollario è prevista la pubblicazione, con Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di protocolli
tecnici operativi specifici per le diverse colture e che dovranno
essere utilizzati nella fase di progettazione della sperimentazione
e per la gestione del rischio (in fase di lavorazione).
La legge n. 5 del 28 gennaio 2005, che recepisce la Raccomandazione 2003/556/CE, fornisce le indicazioni per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. Il testo di legge non contiene specifiche tecniche ma solo i principi e gli obiettivi da perseguire (tutela della libertà di scelta dei consumatori e dei coltivatori), le sanzioni previste, l’attribuzione di responsabilità e le modalità per l’adozione di piani di coesistenza. All’interno della legge è prevista l’istituzione, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di un Comitato consultivo che avrà il compito di redigere le linee guida per assicurare la coesistenza tra le diverse colture e la separazione delle filiere produttive. In base a tali linee guida verranno quindi definite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali le norme quadro per la coesistenza e, con provvedimento delle singole regioni e province autonome, i piani di coesistenza regionali.
Il Decreto MiPAF del 18 marzo 2005 è stato emanato per consentire una deroga all’articolo 37, comma 1 della legge sementiera n. 1096 del 25 novembre 1971, secondo la quale in Italia era possibile coltivare solo le varietà iscritte al Registro Varietale Nazionale o Europeo, e quindi nessuna varietà GM. Il nuovo decreto descrive le modalità di presentazione della domanda, i quantitativi massimi ammessi e le modalità di circolazione delle sementi convenzionali e GM al fine di ottenere tale deroga.
Occorre infine ricordare che con il Decreto legislativo n. 206 del 12 aprile 2001 viene data attuazione in Italia alla direttiva n. 98/81/CE che “modifica la precedente direttiva n. 90/219/CE sull’impiego confinato di MOGM” e che stabilisce le misure per l’impiego confinato degli MOGM volte a tutelare la salute dell’uomo e dell’ambiente. Questo decreto sostituisce ed abroga il Decreto legislativo n. 91 del 3 Marzo 1993 che recepiva la precedente Direttiva.