Aggiornamento: 12/10/2009
I biocidi sono prodotti costituiti da uno o più principi
attivi in grado di distruggere o rendere innocui organismi ritenuti
nocivi per la salute dell’uomo o degli animali e per
proteggere la conservazione dei prodotti; a causa delle loro
proprietà intrinseche e dell’uso diffuso, tuttavia,
possono creare rischi di tipo sanitario e ambientale.
La Direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei
prodotti biocidi, recepita nel nostro paese con il Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, armonizza le diverse
normative degli Stati membri, favorendo il riconoscimento reciproco
delle autorizzazioni e garantendo un elevato livello di protezione
per l’uomo e per l’ambiente.
La direttiva prevede la compilazione, a livello comunitario, di un
elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi
e che sono inseriti negli Allegati I, IA o IB. I prodotti biocidi
contenenti i principi attivi ammessi potranno essere immessi sul
mercato previa autorizzazione o registrazione rilasciata dal
Ministero della Salute ai sensi del D.L.vo 174/2000. Se un prodotto
biocida è già autorizzato o registrato in uno Stato
membro, è possibile chiederne il riconoscimento
reciproco.
Successivi regolamenti comunitari hanno avviato e delineato le fasi
per un programma di revisione decennale dei principi attivi
contenuti nei biocidi presenti sul mercato europeo.