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Biocidi

Aggiornamento: 12/10/2009

I biocidi sono prodotti costituiti da uno o più principi attivi in grado di distruggere o rendere innocui organismi ritenuti nocivi per la salute dell’uomo o degli animali e per proteggere la conservazione dei prodotti; a causa delle loro proprietà intrinseche e dell’uso diffuso, tuttavia, possono creare rischi di tipo sanitario e ambientale.
La Direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi, recepita nel nostro paese con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, armonizza le diverse normative degli Stati membri, favorendo il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e garantendo un elevato livello di protezione per l’uomo e per l’ambiente.
La direttiva prevede la compilazione, a livello comunitario, di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi e che sono inseriti negli Allegati I, IA o IB. I prodotti biocidi contenenti i principi attivi ammessi potranno essere immessi sul mercato previa autorizzazione o registrazione rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi del D.L.vo 174/2000. Se un prodotto biocida è già autorizzato o registrato in uno Stato membro, è possibile chiederne il riconoscimento reciproco.
Successivi regolamenti comunitari hanno avviato e delineato le fasi per un programma di revisione decennale dei principi attivi contenuti nei biocidi presenti sul mercato europeo.