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Regolamento Reach

Aggiornamento: 12/10/2009

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Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (l’acronimo sta per Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), approvato dal parlamento europeo il 18 dicembre 2006 ed entrato in vigore il 1 giugno 2007, istituisce un nuovo quadro normativo per l’immissione in commercio delle sostanze chimiche, con l’obiettivo di garantire un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, rafforzando al contempo la competitività e l'innovazione dell’industria chimica europea attraverso la sostituzione delle sostanze più problematiche e l’incentivazione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.

 

Il REACH istituisce un sistema unico per la gestione del rischio delle sostanze chimiche. Scompare, infatti, la distinzione tra “sostanze nuove” e “sostanze esistenti”, che aveva come spartiacque il 1981, con la disparità di trattamento che imponeva requisiti essenzialmente a scapito delle sostanze immesse sul mercato dopo tale data.

 

È prevista la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità superiore a 1 tonnellata/anno (si stima che siano almeno 30.000), che per essere immesse sul mercato dovranno essere corredate delle informazioni e degli studi necessari ad attestarne la sicurezza. La mancata registrazione comporta l’impossibilità di produrre o importare la sostanza nella Unione Europea.

 

Il registrante deve predisporre una relazione sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno.

 

Le sostanze considerate prioritarie per quantità e caratteristiche di pericolosità saranno, inoltre, sottoposte a una valutazione più approfondita dei rischi da parte delle autorità, nell’ambito di un piano europeo di valutazione.

 

È prevista l’autorizzazione per le sostanze più problematiche (“very high concern”), quali le cancerogene mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), i perturbatori endocrini. Autorizzazione che potrà essere rilasciata solo per usi specifici e controllati, nell’ottica di una sostituzione con sostanze meno pericolose, man mano che le alternative si renderanno disponibili.

 

Una restrizione può essere stabilita quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di una sostanza comporta un rischio inaccettabile per la salute o per l'ambiente che richiede un'azione a livello comunitario. Viene trasposto nel REACH il sistema delle restrizioni in vigore.

 

L’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), con sede a Helsinki, si occupa degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del Regolamento e ne assicura la coerente applicazione a livello comunitario. ECHA gestisce il processo di registrazione, effettua la valutazione dei dossier, coordina il processo di valutazione delle sostanze prioritarie. ECHA, inoltre, ha il compito di facilitare la condivisione delle informazioni, in particolare i dati delle sperimentazioni sugli animali, ed è tenuta a rendere pubbliche le informazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze.

 

Una delle innovazioni principali del Regolamento è la riallocazione delle responsabilità, con l’onere della valutazione dei rischi delle sostanze a carico delle imprese che producono e importano sostanze chimiche, mentre in precedenza ricadeva essenzialmente sulle autorità pubbliche. Nel processo di valutazione, inoltre, sono chiamati in causa anche gli utilizzatori a valle, che dovranno fornire le informazioni sugli utilizzi delle sostanze, in modo da consentire l’identificazione di tutti i possibili scenari di esposizione presenti nel ciclo di vita della sostanza, dal momento della sua fabbricazione fino allo smaltimento e al riutilizzo.