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Piano nazionale di attuazione

Aggiornamento: 21/12/2009

 

Per realizzare i compiti previsti dal REACH gli stati membri sono tenuti a individuare un’Autorità Nazionale Competente che si occupi della valutazione delle sostanze, di prendere parte allo scambio di informazioni e ai processi decisionali in ambito comunitario e organizzare un sistema di vigilanza e di controlli del regolamento. Il quadro multidisciplinare delle competenze richieste rende necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni e il coordinamento da parte di una struttura centrale.

 

In Italia la Legge 6 aprile 2007, n. 46 (Art. 5 bis) istituisce l’Autorità Competente (AC) rappresentata dal Ministero della Salute che opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e le Province autonome. Per gli aspetti di valutazione del rischio sanitario e ambientale l’Autorità Competente si avvale del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC) presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex-APAT).

 

Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2007 stabilisce il piano di attività relativo agli adempimenti previsti dal Regolamento. Sono specificati i compiti dei vari organismi interessati e la ripartizione delle risorse finanziarie. Genericamente, i compiti svolti dalle amministrazioni centrali e dagli organismi tecnici di supporto riguardano le attività inerenti le proposte di autorizzazione, restrizione, classificazione e valutazione delle sostanze, la partecipazione ai lavori dei comitati comunitari, le attività per l’istituzione di un sistema di ispezione e vigilanza, la promozione della formazione, dell’assistenza alle imprese e dell’informazione al pubblico, ed infine la promozione della ricerca e dello sviluppo.

 

Valutazione delle sostanze

La valutazione delle sostanze prioritarie individuate nell’ambito del piano europeo di valutazione (“rolling plan”) riguarderà inizialmente la predisposizione dei pareri tecnici di competenza. Gli organismi istituzionali sono inoltre coinvolti in attività inerenti gli strumenti regolamentari per la limitazione del rischio delle sostanze, quali la procedura di autorizzazione, restrizione e classificazione armonizzata. In questo contesto, in particolare, è stata avviata la discussione sulle misure di restrizione per il metanolo, sostanza che in Italia è già soggetta a limitazioni a partire dagli anni ’80, limitazioni che l’Autorità competente intende proporre a livello europeo, presentando il dossier richiesto all’ECHA. È stata inoltre avviata un’analoga discussione relativa all’Esabromociclododecano, sostanza già inserita dall’ECHA nella “candidate list” per la procedura di autorizzazione, e che l’Italia, insieme ad altri stati membri, vorrebbe invece gestire con lo strumento della restrizione.

 

Partecipazione ai lavori degli organismi comunitari


L’Autorità competente e gli altri organismi coinvolti partecipano ai lavori dei comitati dell’ECHA, nonché ai gruppi di lavoro istituiti dai comitati stessi per svolgere compiti specifici. I comitati dell’Agenzia europea a cui partecipano sono: comitato per la valutazione dei rischi (RAC), comitato per l’analisi socio-economica (SEAC), comitato degli stati membri (MSC), comitato di cui all’art. 133 del Regolamento e il Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali. Inoltre i vari soggetti istituzionali partecipano presso la Commissione Europea ai meeting delle Autorità Competenti per i regolamenti REACH e CLP (CARACAL) e, per le competenze specifiche, ai relativi sotto gruppi di lavoro.

 

Attività di controllo e vigilanza


L’Autorità competente coordina le attività di controllo e vigilanza mediante la realizzazione di una rete nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni del Regolamento da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato. Le attività ispettive e di vigilanza che sono realizzate in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio secondo quanto stabilito dall’ accordo Stato-Regioni 29 ottobre 2009 e dal decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante la disciplina sanzionatoria. L’Autorità competente dovrà presentare annualmente una relazione sui risultati dei controlli all’Agenzia europea.

 

Promozione della formazione e informazione

Nuove iniziative di formazione, rivolte sia alle imprese sia al sistema pubblico, si aggiungono a quelle già svolte a partire dal 2008, su temi di interesse generale e specifico per la costruzione delle competenze necessarie all’adempimento delle prescrizioni del Regolamento. È in programma nel 2009 la realizzazione della II conferenza nazionale sul Regolamento REACH. Sono inoltre in corso di attuazione adeguamenti dell’offerta formativa delle università in relazione ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal Regolamento.
Per venire incontro alle necessità delle piccole e medie imprese e favorire l’applicazione del Regolamento, è stato istituito uno sportello di assistenza tecnica Helpdesk, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed operativo dal 1 giugno 2007. Gli Helpdesks degli stati membri sono connessi ad una rete europea (REHCORN).
Iniziative di informazione al pubblico prevedono, oltre alla diffusione di informazioni di carattere generale sulla conoscenza del Regolamento, la promozione di attività volte a garantire un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze attraverso la costituzione di banche dati.

 

Promozione della ricerca e dello sviluppo


Le attività di ricerca e sviluppo sono volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra esposizione ambientale ad agenti chimici ed effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente al fine della sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti, nonché della integrazione delle conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana. Sono inoltre promosse attività di ricerca finalizzate alla messa a punto di metodi alternativi ai test che richiedono l’utilizzo di animali, così come prescritto dal Regolamento.
Sono in corso attività di censimento dei laboratori di saggio operanti in ambito nazionale con l’obiettivo di individuare le strutture pubbliche e private già in grado di svolgere i test tossicologici ed eco-tossicologici previsti, e con la funzione di sensibilizzare e promuovere l’accreditamento secondo le Buone Pratiche di Laboratorio, che è il requisito previsto per l’effettuazione delle prove suddette.

 

Comitato tecnico di coordinamento


Per lo svolgimento della necessaria attività di raccordo operativo tra gli organismi coinvolti, per gli aspetti connessi all’attuazione del Regolamento, con Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2008 di nomina dei membri è stato istituito, presso il Ministero della Salute, un Comitato tecnico di coordinamento. Nell’ambito del Comitato vengono affrontate le problematiche tecnico-scientifiche, di interpretazione della norma, di predisposizione delle posizioni nazionali in merito ai temi in discussione a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda il processo di modifiche degli allegati al Regolamento. Il comitato svolge, inoltre, una continua attività di discussione e confronto con i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’applicazione della norma.
Il Comitato ha adottato un regolamento di funzionamento interno per l’assunzione delle decisioni, inoltre sono stati istituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.

  • Gruppo di lavoro “Sostegno alle imprese”, che, con riferimento alle azioni indicate nel paragrafo 4 dell’allegato I del D.M. 22 novembre 2007, ha l’obiettivo di valutare, definire e proporre iniziative a sostegno delle imprese per favorire l’attuazione dei compiti previsti dal regolamento REACH.
  • Gruppo di lavoro “attività di vigilanza”, che, con riferimento alle attività di ispezione e vigilanza indicate al paragrafo 3 dell’allegato I del D.M. 22 novembre 2007, ha l’obiettivo valutare, definire e proporre iniziative per favorire l’avvio del sistema di controlli ufficiali allo scopo di assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento REACH.
  • Gruppo di lavoro “nanomateriali”, che, con riferimento alle attività in corso a livello comunitario concernenti l’applicazione del regolamento REACH ai nanomateriali, ha l’obiettivo di valutare, definire e proporre iniziative per garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente in relazione allo sviluppo delle nanotecnologie.
  • Gruppo di lavoro “attività di valutazione e supporto ai comitati dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)”, che, con riferimento alle attività di valutazione e di indicate al paragrafo 1 punti 5 e 6 dell’allegato I del D.M. 22 novembre 2007, ha l’obiettivo di definire e proporre iniziative allo scopo di garantire lo svolgimento coordinato delle attività di carattere tecnico-scientifico previste ed un supporto adeguato agli esperti designati nei comitati dell’ECHA.
  • Gruppo di lavoro “supporto alla partecipazione alle procedure di comitato previste dal regolamento REACH”, che, con riferimento alle procedure di comitato inerenti l’autorizzazione, la restrizione e la classificazione armonizzata delle sostanze di cui al paragrafo 1 punto 7 dell’allegato I del D.M. 22 novembre 2007, ha l’obiettivo di valutare e formulare indicazioni per favorire la definizione di posizioni coordinate.
  • Gruppo di lavoro “formazione ed informazione”, che, con riferimento alle azioni indicate al paragrafo 4 dell’allegato I del D.M. 22 novembre 2007, ha l’obiettivo di valutare, definire e proporre iniziative per favorire l’attuazione di programmi di formazione e informazione.