Aggiornamento: 02/01/2012
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella
Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva
VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un
importante contributo all’attuazione delle strategie
comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa
l’integrazione della dimensione ambientale nei processi
decisionali strategici.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita
con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in
vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29
giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n.
186.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito
nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la
finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per
uno sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:
Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel
Decreto sono stabilite le modalità di svolgimento, i
contenuti, i Soggetti coinvolti.
L’autorità competente è la pubblica
amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del
parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali
osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di
VAS.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:
Per i piani e programmi delle suddette categorie che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, è prevista la VAS qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente.
Tra i piani e programmi oggetto di VAS obbligatoria rientrano i
piani regionali riportati nella Tabella 1 seguente in cui si
indicano anche le norme nazionali istitutive degli stessi. Essi
costituiscono un insieme esemplificativo di piani soggetti a VAS,
per i settori indicati, in quanto a livello locale il quadro
pianificatorio e programmatico è caratterizzato da
molteplici e diversificate tipologie di piani e programmi previsti
da norme regionali e pertanto caratteristici delle specifiche
realtà territoriali.
Tabella 1: Esemplificazione di piani regionali ai quali si
applica la VAS istituiti dalle disposizioni legislative nazionali
indicate
L’applicazione del processo VAS attraverso le specifiche
componenti del processo, quali la verifica di sostenibilità
degli obiettivi di piano, l’analisi degli impatti ambientali
significativi delle misure di piano, la costruzione e la
valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al
processo dei soggetti interessati e il monitoraggio delle
performances ambientali del piano, rappresenta uno strumento di
supporto sia per il proponente che per il decisore per la
definizione di indirizzi e scelte di pianificazione
sostenibile.
In sostanza la VAS costituisce per il piano/programma, elemento
costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.
Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano
sostanzialmente il modo di pianificare si possono ricondurre ai
seguenti: