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Normativa vigente in materia di VIA

Aggiornamento: 27/10/2010

VIA e Testo Unico dell'Ambiente (o Codice Ambientale)

(D.Lgs. 152/2006 e i correttivi alla Parte II, D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. n.128/2010)

 

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale.

Il testo è così suddiviso:

  • Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali;
  • Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
  • Parte terza - difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
  • Parte quarta - gestione dei rifiuti e bonifiche;
  • Parte quinta - tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
  • Parte sesta - danno ambientale.

Il Testo Unico dell'Ambiente o Codice ambientale, aggiornato ad agosto 2010, recepisce diverse direttive comunitarie. Il testo di legge contiene i principi fondamentali di:

  • produzione del diritto ambientale,
  • prevenzione e precauzione,
  • "chi inquina paga",
  • sviluppo sostenibile,
  • sussidiarietà e leale collaborazione,
  • libero accesso alle informazioni ambientali e partecipazione a scopo collaborativo.

 

Il D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128  è in vigore dal 26 agosto 2010, ed interviene sulla Parte I (disposizioni generali), nonché sulle Parti II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 .

 

In sintesi alcune modifiche del testo riguardano:

  • Il recepimento della Direttiva 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) e conseguente abrogazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n.59, che riguardano la più accurata definizione all'interno della Parte II, della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia);
  • La definizione della VIA come PROCEDIMENTO non più come Processo (la VAS è un Processo, l’AIA un Provvedimento);
  • L’inserimento della definizione dei termini: sostanze, inquinamento, impianto, impianto esistente, impianto nuovo, emissione, valori limite di emissione, norma di qualità ambientale, modifica sostanziale di un progetto-opera-impianto, migliori tecniche disponibili, verifica di assoggettabilità di un piano o programma, parere motivato, AIA, gestore;
  • La VIA riguarda progetti che possono avere impatti significativi e NEGATIVI sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
  • L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso se devono essere sottoposti a VIA i progetti relativi ad opere ed interventi non destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nei Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
  • I progetti sottoposti ad AIA vengono elencati all’interno dell’Allegato VIII e XII;
  • All'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette per scopi di tutela ambientale, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Il divieto è stabilito anche nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro 5 miglia lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori di questi limiti le attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di VIA, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività. V. Art. 6 comma 17;
  • La Commissione AIA viene definita all’art. 8 bis;
  • Il provvedimento di VIA per i progetti elencati nell'allegato XII, per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato, fa luogo dell'AIA;
  • Verifica di assoggettabilità, Art. 20: il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, o nei casi di particolare difficoltà, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti: elencati nell'allegato II e IV; inerenti le modifiche o estensioni dei progetti dell'allegato II. L'autorità competente sulla base dell'allegato V e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi e può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente;
  • Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, Art. 21:  la documentazione deve essere presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà, anche su supporto cartaceo;
  • Studio di impatto ambientale, Art. 22, la documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà, anche su supporto cartaceo;
  • Art. 23 comma 4: Entro 30 giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa;
  • Art. 23 comma 9: Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a 45 giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati;
  • Art. 23 comma 9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e dia avviso dell'avvenuto deposito. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni;
  • Art. 23 comma 10., l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, sul suo sito web, comprese le osservazioni, le controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto;
  • Decisione, Art. 26: L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei 150 giorni successivi alla presentazione dell'istanza (come nel D.Lgs 4/2008);
  • Monitoraggio, Art. 28, comma 1-bis: qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, o di entità superiore rispetto a quelli previsti e valutati, l'autorità competente, può modificare il provvedimento di VIA ed apporvi condizioni ulteriori. Qualora dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;
  • Al Titolo III-bis,viene definita l’ Autorizzazione Integrata Ambientale.

 

Gli allegati alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., aggiornati dal D.Lgs 128/2010, illustrano quali sono le opere da sottoporre a processo di VAS, procedimento di VIA, provvedimento di AIA:

  • Allegato I, Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12;
  • Allegato II, Progetti di competenza statale;
  • Allegato III,  Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Allegato IV, Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Allegato V, Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20;
  • Allegato VI,  Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13;
  • Allegato VII, Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22;
  • Allegato VIII, Categorie di attività industriali di cui all'articolo 6, comma 12;
  • Allegato IX, Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla AIA;
  • Allegato X, Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui é obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione;
  • Allegato XI, Considerazioni da tenere presenti nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei benefici e del principio di precauzione e prevenzione;
  • Allegato XII, Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA statale.

 

Le norme tecniche

 

E’  tutt’oggi in vigore il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e la formulazione del giudizio di compatibilità, che definiscono, per tutte le categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l’attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità.

Lo Studio di Impatto Ambientale dell’opera deve essere redatto conformemente alle prescrizioni relative ai Quadri di riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale:

  • il Quadro Programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
  • il Quadro Progettuale: descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati;
  • il Quadro Ambientale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. Considera le componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

 

Il PROCEDIMENTO di VIA si conclude con il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale emesso dall’Autorità Competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale.


I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del Proponente, dall’Autorità che ha emanato il provvedimento, il PROCEDIMENTO di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterato.

 

La storia dei correttivi al D.Lgs 152/2006

 

Il Testo del D. Lgs. 152/2006, per quel che riguardava la VIA, presentava alcune difformità con la Direttiva 85/337/CEE, riguardo ad alcune categorie progettuali indicate negli Allegati, presentando diverse categorie di opere e diversi limiti dimensionali. Varie associazioni di addetti ai lavori ed alcuni Enti Locali avevano sottolineato ulteriori dissonanze del testo di legge con altre Direttive comunitarie. Iniziano così gli avvicendamenti legislativi che vedono all’esame del Consiglio dei Ministri tre diverse versioni di testo correttive del D. Lgs. 152/2006. Il 12 ottobre 2006, il Consiglio approvava il primo testo di modifica del D. Lgs., che venne inviato all’esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato ed alla Conferenza Stato-Regioni. A marzo 2007, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali, venne raggiunta un’intesa su una nuova formulazione del decreto correttivo. Il 27 luglio 2007 venne approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto recante modifiche alle Parti Prima (disposizioni generali) e Seconda (VIA e VAS) del D. Lgs. 152, su cui le Commissioni Parlamentari Ambiente avevano espresso parere favorevole. A settembre 2007, il mancato rispetto dei tempi stabiliti della legge delega 308/2004 produssero la decadenza del correttivo in itinere, il Consiglio dei Ministri di conseguenza, approvò in prima lettura il testo di un nuovo schema di decreto legislativo. Il 21 dicembre 2007, il Consiglio approvò in maniera definitiva lo schema di D. Lgs. recante modifiche alla Parte Prima (disposizioni comuni e principi generali), Seconda (VIA/VAS), Terza (Acque) e Quarta (Rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, considerando i pareri positivi e le prescrizioni espresse dalle Commissioni Parlamentari Ambiente e con il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Il primo correttivo (D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4) è stato infine pubblicato il 29 gennaio 2008, e sostituiva la parte I e II del D. Lgs. 152/2006 e i suoi Allegati.


Per quel che riguarda l’intero D.Lgs 152 nel marzo 2008 sono state individuati i mezzi e le infrastrutture destinati alla sicurezza nazionale, disciplinati dalla parte IV con "procedure speciali". Da Aprile 2008 è in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata" (tra cui anche i Raee), emanato in attuazione del Dlgs 152/2006 e relativo alla sua Parte IV.

 

Con il D.L. 8 aprile 2008, n. 59 sono state apportate modifiche alla Parte III (Tutela delle acque).

 

Con la pubblicazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile) il numero dei commissari che componevano la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, viene ridotto da sessanta a cinquanta membri. Inoltre in deroga ad alcune disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la procedura di VIA relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti in Campania, il Sottosegretario di Stato può procedere alla convocazione di una conferenza di servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Il Consiglio dei Ministri si deve esprimere entro i sette giorni successivi in caso di inadempienza o parere negativo.

 

Altre recenti modifiche al D.Lgs. 152/2006
 
Ricordiamo inoltre le ultime modifiche apportate soprattutto alla Parte IV Rifiuti
  • 12 ottobre 2010 - Dpr 7 settembre 2010, n. 168, Attuazione del Dl 112/2008 su Parte III acque
  • 19 agosto 2010 - L. 13 agosto 2010, n. 129, di conversione del Dl 105/2010
  • 3 giugno 2010 - Dl 31 maggio 2010, n. 78
  • 21 maggio 2010 - Dl 20 maggio 2010, n. 72
  • 30 aprile 2010 - Comunicato di "correzione" del Dpcm 27 aprile 2010
  • 16 aprile 2010 - schema di D.Lgs per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti.
  • 28 marzo 2010 - L. 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del D.l. 2/2010 su Parte III acque e IV rifiuti
  • 12 marzo 2010 L. 25 febbraio 2010 n. 36, su Parte III acque
  • 28 febbraio 2010- D.M. 15 febbraio 2010
  • 28 febbraio 2010 -L 26 febbraio 2010, n. 25 (conversione del D.L 184/2009, su Parte V aria
  • 14 gennaio 2010 – D.M. 17 dicembre 2009,
  • 30 dicembre 2009 D.L. 194/2009.

 

Le precedenti procedure di VIA

 

Procedura VIA “Ordinaria”

Lo S.I.A. è pubblicizzato
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze e osservazioni
La Commissione VIA esamina e rilascia un parere motivato
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, sentita la Regione interessata), previa valutazione delle osservazioni/opposizioni, si pronuncia definitivamente sulla compatibilità ambientale dell’opera;
Durata istruttoria: 90 gg (salvo interruzioni per richiesta di integrazioni).


Procedura “VIA Speciale” di cui al D.L.vo 20/08/2002 n° 190


Lo S.I.A. è pubblicizzato;
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze e osservazioni;
La Commissione “Speciale” VIA rilascia un parere motivato;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisisce i pareri da parte degli enti competenti e formula la proposta al CIPE;
Il CIPE emette la decisione finale (o, in caso di dissenso del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio o del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Consiglio dei Ministri).
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di integrazioni).


Procedura VIA a livello Regionale di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996


Lo S.I.A. è pubblicizzato;
Partecipazione degli enti locali e dei cittadini;
Eventuale inchiesta pubblica;
Istruttoria tecnica;
Eventuale conferenza dei servizi;
Giudizio di compatibilità;
Pubblicizzazione degli esiti della procedura.
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di integrazioni).