Normativa vigente in materia di VIA
Aggiornamento: 27/10/2010
VIA e Testo Unico dell'Ambiente (o Codice Ambientale)
(D.Lgs. 152/2006 e i correttivi alla Parte II, D.Lgs. 4/2008 e
D.Lgs. n.128/2010)
Il D.Lgs 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla
delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il
riordino, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale.
Il testo è così suddiviso:
- Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali;
- Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata
(IPPC);
- Parte terza - difesa del suolo, lotta alla desertificazione,
tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
- Parte quarta - gestione dei rifiuti e bonifiche;
- Parte quinta - tutela dell’aria e riduzione delle
emissioni in atmosfera;
- Parte sesta - danno ambientale.
Il Testo Unico dell'Ambiente o Codice ambientale, aggiornato ad
agosto 2010, recepisce diverse direttive comunitarie. Il testo di
legge contiene i principi fondamentali di:
- produzione del diritto ambientale,
- prevenzione e precauzione,
- "chi inquina paga",
- sviluppo sostenibile,
- sussidiarietà e leale collaborazione,
- libero accesso alle informazioni ambientali e partecipazione a
scopo collaborativo.
Il D.Lgs 29 giugno
2010, n. 128 è in vigore dal 26 agosto 2010,
ed interviene sulla Parte I (disposizioni generali), nonché
sulle Parti II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del D.Lgs 3
aprile 2006, n. 152 .
In sintesi alcune modifiche del testo riguardano:
- Il recepimento della Direttiva 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
(IPPC) e conseguente abrogazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005
n.59, che riguardano la più accurata definizione all'interno
della Parte II, della disciplina dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (Aia);
- La definizione della VIA come PROCEDIMENTO non
più come Processo (la VAS è un
Processo, l’AIA un Provvedimento);
- L’inserimento della definizione dei termini: sostanze,
inquinamento, impianto, impianto esistente, impianto nuovo,
emissione, valori limite di emissione, norma di qualità
ambientale, modifica sostanziale di un progetto-opera-impianto,
migliori tecniche disponibili, verifica di assoggettabilità
di un piano o programma, parere motivato, AIA, gestore;
- La VIA riguarda progetti che possono avere impatti
significativi e NEGATIVI sull’ambiente e sul patrimonio
culturale;
- L'autorità competente in sede statale valuta caso per
caso se devono essere sottoposti a VIA i progetti relativi ad opere
ed interventi non destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nei Contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
- I progetti sottoposti ad AIA vengono elencati all’interno
dell’Allegato VIII e XII;
- All'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette
per scopi di tutela ambientale, sono vietate le attività di
ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare. Il divieto è stabilito anche nelle zone di
mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree
marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi
liquidi nella fascia marina compresa entro 5 miglia lungo l'intero
perimetro costiero nazionale. Al di fuori di questi limiti le
attività sono autorizzate previa sottoposizione alla
procedura di VIA, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle
attività. V. Art. 6 comma 17;
- La Commissione AIA viene definita all’art. 8 bis;
- Il provvedimento di VIA per i progetti elencati nell'allegato
XII, per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato, fa
luogo dell'AIA;
- Verifica di assoggettabilità, Art. 20: il proponente
trasmette all'autorità competente il progetto preliminare,
lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, o
nei casi di particolare difficoltà, anche su supporto
cartaceo, nel caso di progetti: elencati nell'allegato II e IV;
inerenti le modifiche o estensioni dei progetti dell'allegato II.
L'autorità competente sulla base dell'allegato V e tenuto
conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve
comunque esprimersi e può, per una sola volta, richiedere
integrazioni documentali o chiarimenti al proponente;
- Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale,
Art. 21: la documentazione deve essere presentata dal
proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di
particolare difficoltà, anche su supporto cartaceo;
- Studio di impatto ambientale, Art. 22, la documentazione
è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficoltà, anche su supporto cartaceo;
- Art. 23 comma 4: Entro 30 giorni l'autorità competente
verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento
del contributo. Qualora l'istanza risulti incompleta,
l'autorità competente richiede al proponente la
documentazione integrativa da presentare entro un termine non
superiore a 30 giorni. È fatta salva la facoltà per
il proponente di richiedere una proroga del termine per la
presentazione della documentazione integrativa;
- Art. 23 comma 9: Entro 30 giorni successivi alla scadenza del
termine, il proponente può chiedere di modificare gli
elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel
corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio. Se accoglie
l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione
degli elaborati un termine non superiore a 45 giorni, prorogabili
su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90
giorni dalla presentazione degli elaborati modificati;
- Art. 23 comma 9-bis. L'autorità competente, ove ritenga
che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e dia avviso
dell'avvenuto deposito. Entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del progetto, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati. In questo caso, l'autorità
competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per
la presentazione delle osservazioni;
- Art. 23 comma 10., l'autorità competente pubblica la
documentazione presentata, sul suo sito web, comprese le
osservazioni, le controdeduzioni e le modifiche eventualmente
apportate al progetto;
- Decisione, Art. 26: L'autorità competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA
nei 150 giorni successivi alla presentazione dell'istanza (come
nel D.Lgs 4/2008);
- Monitoraggio, Art. 28, comma 1-bis: qualora dalle
attività di monitoraggio risultino impatti negativi
ulteriori e diversi, o di entità superiore rispetto a quelli
previsti e valutati, l'autorità competente, può
modificare il provvedimento di VIA ed apporvi condizioni
ulteriori. Qualora dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio
dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative,
non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e
sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare
la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate,
nelle more delle determinazioni correttive da adottare;
- Al Titolo III-bis,viene definita l’ Autorizzazione
Integrata Ambientale.
Gli allegati alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
aggiornati dal D.Lgs 128/2010, illustrano quali
sono le opere da sottoporre a processo di VAS, procedimento di VIA,
provvedimento di AIA:
- Allegato I, Criteri per la verifica di assoggettabilità
di piani e programmi di cui all'articolo 12;
- Allegato II, Progetti di competenza statale;
- Allegato III, Progetti di competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Allegato IV, Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilità di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
- Allegato V, Criteri per la verifica di assoggettabilità
di cui all'articolo 20;
- Allegato VI, Contenuti del rapporto ambientale di cui
all'articolo 13;
- Allegato VII, Contenuti dello Studio di impatto ambientale di
cui all'articolo 22;
- Allegato VIII, Categorie di attività industriali di cui
all'articolo 6, comma 12;
- Allegato IX, Elenco delle autorizzazioni ambientali già
in atto, da considerare sostituite dalla AIA;
- Allegato X, Elenco indicativo delle principali sostanze
inquinanti di cui é obbligatorio tener conto se pertinenti
per stabilire i valori limite di emissione;
- Allegato XI, Considerazioni da tenere presenti nella
determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto
dei costi e dei benefici e del principio di precauzione e
prevenzione;
- Allegato XII, Categorie di impianti relativi alle
attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA
statale.
Le norme tecniche
E’ tutt’oggi in vigore il D.P.C.M. 27 dicembre
1988, che contiene le Norme Tecniche per la redazione
degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e la formulazione del
giudizio di compatibilità, che definiscono, per tutte le
categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e
la loro articolazione, la documentazione relativa,
l’attività istruttoria ed i criteri di formulazione
del giudizio di compatibilità.
Lo Studio di Impatto Ambientale dell’opera deve
essere redatto conformemente alle prescrizioni relative ai Quadri
di riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale:
- il Quadro Programmatico: fornisce gli elementi
conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti
di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
- il Quadro Progettuale: descrive il progetto e le
soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché
l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area
vasta interessati;
- il Quadro Ambientale: sviluppato secondo criteri
descrittivi, analitici e previsionali. Considera le componenti
naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente
idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi,
Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute
pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema
ambientale preso nella sua globalità.
Il PROCEDIMENTO di VIA si conclude con il provvedimento
di valutazione dell’impatto ambientale emesso
dall’Autorità Competente, obbligatorio, vincolante e
sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di
patrimonio culturale.
I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento
di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il
provvedimento può stabilire un periodo più lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del
Proponente, dall’Autorità che ha emanato il
provvedimento, il PROCEDIMENTO di valutazione
dell’impatto ambientale deve essere reiterato.
La storia dei correttivi al D.Lgs 152/2006
Il Testo del D. Lgs. 152/2006, per quel che riguardava la VIA,
presentava alcune difformità con la Direttiva 85/337/CEE,
riguardo ad alcune categorie progettuali indicate negli Allegati,
presentando diverse categorie di opere e diversi limiti
dimensionali. Varie associazioni di addetti ai lavori ed alcuni
Enti Locali avevano sottolineato ulteriori dissonanze del testo di
legge con altre Direttive comunitarie. Iniziano così gli
avvicendamenti legislativi che vedono all’esame del Consiglio
dei Ministri tre diverse versioni di testo correttive del D. Lgs.
152/2006. Il 12 ottobre 2006, il Consiglio approvava il primo testo
di modifica del D. Lgs., che venne inviato all’esame delle
Commissioni Ambiente di Camera e Senato ed alla Conferenza
Stato-Regioni. A marzo 2007, in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Enti locali, venne raggiunta un’intesa su una
nuova formulazione del decreto correttivo. Il 27 luglio 2007 venne
approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto recante modifiche
alle Parti Prima (disposizioni generali) e Seconda (VIA e VAS) del
D. Lgs. 152, su cui le Commissioni Parlamentari Ambiente avevano
espresso parere favorevole. A settembre 2007, il mancato rispetto
dei tempi stabiliti della legge delega 308/2004 produssero la
decadenza del correttivo in itinere, il Consiglio dei Ministri di
conseguenza, approvò in prima lettura il testo di un nuovo
schema di decreto legislativo. Il 21 dicembre 2007, il Consiglio
approvò in maniera definitiva lo schema di D. Lgs. recante
modifiche alla Parte Prima (disposizioni comuni e principi
generali), Seconda (VIA/VAS), Terza (Acque) e Quarta (Rifiuti) del
D. Lgs. 152/2006, considerando i pareri positivi e le prescrizioni
espresse dalle Commissioni Parlamentari Ambiente e con il parere
della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Il primo
correttivo (D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4) è stato infine
pubblicato il 29 gennaio 2008, e sostituiva la parte I e II del D.
Lgs. 152/2006 e i suoi Allegati.
Per quel che riguarda l’intero D.Lgs 152 nel marzo 2008 sono
state individuati i mezzi e le infrastrutture destinati alla
sicurezza nazionale, disciplinati dalla parte IV con "procedure
speciali". Da Aprile 2008 è in vigore il Decreto del
Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 recante la "Disciplina
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera
differenziata" (tra cui anche i Raee), emanato in attuazione del
Dlgs 152/2006 e relativo alla sua Parte IV.
Con il D.L. 8 aprile 2008, n. 59 sono state apportate modifiche
alla Parte III (Tutela delle acque).
Con la pubblicazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, (Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile) il numero dei commissari che
componevano la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale, viene ridotto da sessanta a cinquanta membri. Inoltre
in deroga ad alcune disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per
la procedura di VIA relativa all’apertura delle discariche ed
all’esercizio degli impianti in Campania, il Sottosegretario
di Stato può procedere alla convocazione di una conferenza
di servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro
e non oltre sette giorni dalla convocazione. Il Consiglio dei
Ministri si deve esprimere entro i sette giorni successivi in caso
di inadempienza o parere negativo.
Altre recenti modifiche al D.Lgs.
152/2006
Ricordiamo inoltre le ultime modifiche apportate soprattutto
alla Parte IV Rifiuti
- 12 ottobre 2010 - Dpr 7 settembre 2010, n. 168, Attuazione del
Dl 112/2008 su Parte III acque
- 19 agosto 2010 - L. 13 agosto 2010, n. 129, di conversione del
Dl 105/2010
- 3 giugno 2010 - Dl 31 maggio 2010, n. 78
- 21 maggio 2010 - Dl 20 maggio 2010, n. 72
- 30 aprile 2010 - Comunicato di "correzione" del Dpcm 27 aprile
2010
- 16 aprile 2010 - schema di D.Lgs per il recepimento della
direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti.
- 28 marzo 2010 - L. 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del
D.l. 2/2010 su Parte III acque e IV rifiuti
- 12 marzo 2010 – L. 25 febbraio 2010 n. 36, su
Parte III acque
- 28 febbraio 2010- D.M. 15 febbraio 2010
- 28 febbraio 2010 -L 26 febbraio 2010, n. 25 (conversione
del D.L 184/2009, su Parte V aria
- 14 gennaio 2010 – D.M. 17 dicembre 2009,
- 30 dicembre 2009 – D.L. 194/2009.
Le precedenti procedure di VIA
Procedura VIA “Ordinaria”
Lo S.I.A. è pubblicizzato
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze
e osservazioni
La Commissione VIA esamina e rilascia un parere motivato
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (di
concerto con il Ministro dei Beni Culturali, sentita la Regione
interessata), previa valutazione delle osservazioni/opposizioni, si
pronuncia definitivamente sulla compatibilità ambientale
dell’opera;
Durata istruttoria: 90 gg (salvo interruzioni per richiesta di
integrazioni).
Procedura “VIA Speciale” di cui al D.L.vo
20/08/2002 n° 190
Lo S.I.A. è pubblicizzato;
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze
e osservazioni;
La Commissione “Speciale” VIA rilascia un parere
motivato;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisisce i
pareri da parte degli enti competenti e formula la proposta al
CIPE;
Il CIPE emette la decisione finale (o, in caso di dissenso del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio o del
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Consiglio
dei Ministri).
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di
integrazioni).
Procedura VIA a livello Regionale di cui al D.P.R. del 12
aprile 1996
Lo S.I.A. è pubblicizzato;
Partecipazione degli enti locali e dei cittadini;
Eventuale inchiesta pubblica;
Istruttoria tecnica;
Eventuale conferenza dei servizi;
Giudizio di compatibilità;
Pubblicizzazione degli esiti della procedura.
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di
integrazioni).