Aggiornamento: 16/06/2011
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Codice disciplinare del
personale dei livelli I/VIII
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Il decreto legislativo n. 150/2009 ha modificato l'art. 55 del
decreto legislativo n. 165/2001 prevedendo che "la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice
disciplinare... equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro".
Di seguito, quindi, viene pubblicato il Nuovo codice disciplinare
per i dipendenti dell'ISPRA, costituito da:
In caso di contrasto, le norme di carattere legislativo prevalgono sulle altre.
| Art. 26 Doveri del dipendente |
Art. 27 Sanzioni e procedure disciplinari |
Art. 28 Codice disciplinare |
Art. 29 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare |
Art. 30 Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale |
| Art. 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative |
Art. 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare |
Art. 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale |
Art. 55-quater Licenziamento disciplinare |
| Art. 55-quinquies False attestazioni o certificazioni |
Art. 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare |
Art. 55-septies Controlli sulle assenze |
Art. 55-octies Permanente inidoneità psicofisica |
Art. 26 - Doveri del
dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di collaborare
con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti
istituzionali dell'Ente, come definiti dalla programmazione
scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi
propri dell'Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e
imparzialità delle attività da svolgere ed
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse dell'Ente agli
interessi privati propri ed altrui.
2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza, da un
lato, di garantire la migliore qualità del servizio e,
dall'altro, di salvaguardare, nel quadro della richiamata
programmazione scientifica e tecnologica, l'autonomia nello
svolgimento dell'attività di ricerca singolarmente o
nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le determinazioni assunte dagli Enti per la realizzazione dei compiti istituzionali e per la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con l'utente, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonchè attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 2;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con gli utenti ed i terzi una condotta informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio o all'attività di ricerca e progettazione (fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 60, comma 5), rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non svolgere attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione, salvo quanto previsto, in funzione dell'autonomia della ricerca, dall'art. 60, comma 1. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
j) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
k) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali, tenuto conto, peraltro, di quanto previsto dagli articoli 58, comma 4, e 60, comma 1;
l) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate dal soggetto competente o ne abbiano titolo, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare agli Enti la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli Enti che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri.
Art. 27 - Sanzioni e
procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'articolo 20 del presente contratto danno luogo, secondo la
gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni
disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono
tenuti a garantire ai sensi dell'art. 2, lettera, n. 6, della legge
421/92 e dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.
3. Gli Enti, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza aver prima contestato l'addebito e senza aver
sentito, a sua difesa, il dipendente eventualmente assistito da un
procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato. La contestazione va effettuata in
forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio
istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del
fatto.
4. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D.lgs.
n. 165/2001, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini
del comma 2 dello stesso art. 55, comunica all'ufficio competente
il fatto da contestare al dipendente. Il responsabile della
struttura deve effettuare la comunicazione, con atto formale, entro
e non oltre i 20 giorni da quando abbia avuto conoscenza del
fatto.
6. Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore,
è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base
degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
9. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile nelle
ipotesi di cui al comma 1 lettere c) e d), può essere
ridotta di un terzo, ma in tal caso non sono più esperibili
l'impugnazione nè il tentativo di conciliazione.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Del pari,
non si tiene conto del rimprovero verbale se non seguito, entro i
predetti due anni, da rimprovero scritto (censura) in relazione ad
un comportamento reiterato già oggetto dello stesso
rimprovero verbale.
11. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali
egli sia incorso.
12. Il dipendente può impugnare in sede arbitrale la
sanzione disciplinare irrogata entro 20 giorni dalla notifica del
provvedimento.
13. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'accordo quadro sottoscritto il 23.1.2001, in materia di
arbitrato e conciliazione.
Art. 28 - Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto
previsto dall'art. 55 del D. Lgs n. 165/2001, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del disservizio determinato;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5,
già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito
dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata
nel rispetto della dignità personale del dipendente per le
infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve
entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione,
si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione
ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nello svolgimento dell'attività di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 60, comma 1, o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 300/70;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o per terzi;
h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato nel
bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'Ente;
e) testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h) manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
j) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso e reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 1, ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro, laddove previsti;
f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
c1) per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), b), c), d), e)
del D. Lgs. n. 267/2000;
c2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 27, comma 3
deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga
nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Ente venga a
conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna,
il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti
dall'art. 27, comma 3, dalla data di conoscenza della
sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8
è riattivato entro 90 giorni da quando l'Ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva. Trova applicazione l'art. 5,
comma 4, della legge n. 97/2001.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data pubblicità mediante affissione in luogo idoneo
accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Entro quindici giorni
dalla data di cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita da altre. Il codice disciplinare si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
Art. 29 - Sospensione cautelare
in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso
del procedimento disciplinare, per motivate ragioni di
opportunità, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per
un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile
agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 30 - Rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale
1. Trova applicazione la legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale , qualora egli sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o
comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 28,
commi 6 e 7.
4. L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 2, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni di cui al comma 3.
5. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'
art. 58, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto
previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 28, commi 8 e 9.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento
della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
8. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento
con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di assegno alimentare viene conguagliato con
quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio.
9. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
55. Responsabilità,
infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai
contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure
di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la
facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i
quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento,
da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è
soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare
restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa
e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di
cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma
3.
55-bis. Forme e termini del
procedimento disciplinare
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali
è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento
disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando
il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi
di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare
si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per
le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto
l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso
di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una
memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio
della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
attività istruttoria, il responsabile della struttura
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a
dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente,
il termine per la conclusione del procedimento è prorogato
in misura corrispondente. Il differimento può essere
disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero,
per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli
atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio
individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è
più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e
salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il
termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di
prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta
da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto
di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le
comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax,
di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax
ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono
effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il
dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o
ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento,
né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa,
che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità
dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di
quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare
è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione
commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se
comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo
le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
55-ter. Rapporti fra
procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o
in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di
cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è
ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di
maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al
dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di
elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione,
può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del
dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto
conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare
per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio
penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni
dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza
di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla
ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono
mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte
dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini
delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di
procedura penale.
55-quater. Licenziamento
disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal
contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto,
altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad
un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento è senza preavviso.
55-quinquies. False
attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente
la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica
al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,
è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i
quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno
all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì,
se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento
per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati.
55-sexies.
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per
l'esercizio dell'azione disciplinare
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del
danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti,
ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di
un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, è collocato in
disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che
accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e
all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce
il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per
le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il
periodo nel quale è collocato in disponibilità, il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva
e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed
altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità
nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi
generali, ai casi di dolo o colpa grave.
55-septies. Controlli sulle
assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento
di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
è inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per
la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50,
comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente
inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in
modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente
articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli
articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
55-octies. Permanente
inidoneità psicofisica
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica
al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti
pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Decreta:
Art. 1. Disposizioni di carattere generale
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici -
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. I contratti
collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai
codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art.
58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n.
29.
Art. 2. Princìpi
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed
i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e'
affidato. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al
fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle
proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità connesse ai propri compiti. Il dipendente usa
e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio
e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli
dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni
necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti. Il dipendente limita gli adempimenti
a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3. Regali e altre utilità
Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche
in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto
o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio. Il dipendente non chiede, per se' o per
altri, ne' accetta, regali o altre utilità da un subordinato
o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre
regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti
entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico
valore.
Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione,
il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati. Il dipendente non costringe altri dipendenti
ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5. Obblighi di dichiarazione
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
- se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro
il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche
che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale,
egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6. Obblighi di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7. Attività collaterali
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali
è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8. Imparzialità
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri. Il dipendente si
attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo
in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9. Comportamento nella vita sociale
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10. Comportamento in servizio
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida ad
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie. Il dipendente non utilizza a fini
privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che
dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per
lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione. Il dipendente
non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11. Rapporti con il pubblico
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che
gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità. Nella redazione dei testi scritti e in tutte
le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico
si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte
dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12. Contratti
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto. Il dipendente non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con
le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3
si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei
risultati
Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli
utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle
procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
Art. 14. Aggiornamento del codice
Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994
è abrogato.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111
**************************************************************************
Codice disciplinare dei
dirigenti Area VII
**************************************************************************
| Art. 6 Principi generali |
Art. 7 Obblighi del dirigente |
Art. 8 Sanzioni e procedure disciplinari |
Art. 9 Codice disciplinare |
| Art. 10 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare |
Art. 11 Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare |
Art. 12 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale |
Art. 13 Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato |
| Art. 14 Indennità sostitutiva della reintegrazione |
Art. 15 La determinazione concordata della sanzione |
Art. 16 Disposizioni particolari |
| Art. 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative |
Art. 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare |
Art. 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale |
Art. 55-quater Licenziamento disciplinare |
| Art. 55-quinquies False attestazioni o certificazioni |
Art. 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare |
Art. 55-septies Controlli sulle assenze |
Art. 55-octies Permanente inidoneità psicofisica |
Art. 6 - Principi
generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle
particolari responsabilità che caratterizzano la figura del
dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le
funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo
e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza,
nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al
fine di assicurare una migliore funzionalità ed
operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite
specifiche forme di responsabilità disciplinare per i
dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la
garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure
ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla
responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli
esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene
alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi
e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla
responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21
del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le
procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione,
nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di
cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165
del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla
responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in
quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.
165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato
1).
Art. 7 - Obblighi del
dirigente
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e
trasparenza dell'attività amministrativa nonché
quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di
cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati
propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al
perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento
dell’organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento
di elevati standard di efficienza ed efficacia delle
attività e dei servizi istituzionali, nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente
deve in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’Amministrazione e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno dell’ Amministrazione con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’ Amministrazione;
d) nell’ambito della propria attività, come disciplinata dall’art. 17, comma 2, del CCNL del 5.3.2008, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l’ Amministrazione, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore.
5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 8 - Sanzioni e procedure
disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi
disciplinati nell’art. 7 (Obblighi del dirigente), secondo la
gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto
previsto dall’art. 9 (Codice disciplinare), previo
procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle
seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 9 (Codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Per l’individuazione dell’autorità
disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della
dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare
trovano applicazione le previsioni dell’art.55-bis del D.Lgs.
n.165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla
loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il
dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere
nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità
dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal
sistema di valutazione.
Art. 9 - Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri
generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle
sanzioni:
a) la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
a)le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’ Amministrazione o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
a)l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8,
già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate
nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di €
200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando
l’entità della stessa in relazione ai criteri del
comma 1, nei casi di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’ Amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;v c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’Amministrazione o per gli utenti; g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Amministrazione. h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria
è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante
per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica
nei casi previsti dall’art.55- sexies, comma 3, e
dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del
2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un
massimo di sei mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ Amministrazione o ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’ Amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69del 2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 11 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 7
(Obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione, secondo le previsioni
dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del
2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle
forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le
sanzioni previste dal D.lgs. n. 150 del 2009 si applicano
dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 10 - Sospensione cautelare
in corso di procedimento disciplinare
1. L’Amministrazione, qualora ritenga necessario espletare
ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in
concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al
dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello
stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con
la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento.
2. L’eventuale sospensione cautelare non deve costituire
impedimento all’esercizio del diritto alla difesa da parte
del dirigente.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile
agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 11 - Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale
1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà
personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con
sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione
della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione
della libertà, salvo che l’Amministrazione non proceda
direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare).
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico
anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche
se non comporti la restrizione della libertà personale o
questa sia comunque cessata, qualora l’Amministrazione
disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del
2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine
di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza
dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b),
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e
59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati
nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale,
lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’ fatta salva
l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare), qualora l’Amministrazione non disponga, ai
sensi dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello
penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale).
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi
stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma
1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso,
l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2
(Codice disciplinare), qualora l’Amministrazione non disponga
la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale).
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto
previsto dall’art. 12 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
6. Ove l’Amministrazione proceda all’applicazione della
sanzione di cui all’art. 9, comma 9, punto 2, (Codice
disciplinare) la sospensione del dirigente disposta ai sensi del
presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal
servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il
dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali,
in presenza di reati che comportano l’applicazione
dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare),
l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del
dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della
stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di
opportunità ed operatività dell’Amministrazione
stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti
motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a
revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare
sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del
procedimento penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione
può essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2
(Codice disciplinare).
7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo
sono corrisposti un’indennità alimentare pari al 50%
dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di
anzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e
gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione,
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o
“l’imputato non lo ha commesso”, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo
di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto
al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche
della retribuzione di posizione in godimento all'atto della
sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 2, secondo periodo,
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al
dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto
dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della
retribuzione di posizione in godimento all’atto della
sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione
del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato.
Art. 12 - Sospensione cautelare
in corso di procedimento disciplinare
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 55-ter, del D.Lgs.n.165 del
2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi
dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza
penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
“fatto non sussiste” o “non costituisce illecito
penale” o che “l’imputato non lo ha
commesso”, l’autorità disciplinare procedente,
nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed
adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni
dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In
questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende
e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le
modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con
l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi
dell’art. 9, comma 9, punto 2 (codice disciplinare), e
successivamente il procedimento penale sia definito con una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il
“fatto non sussiste” o “non costituisce illecito
penale” o che “l’imputato non lo ha
commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si
concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.
55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dirigente ha
diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione
in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero
nella medesima sede o in altra sede, nonché
all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello
posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina
trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente
consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di
revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale
periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione
di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso
di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al
convivente superstite e ai figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre
violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure
previste dal presente CCNL.
Art. 13 - Reintegrazione del
dirigente illegittimamente licenziato
1. L’Amministrazione, a domanda, reintegra in servizio il
dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla
data della sentenza che ne ha dichiarato
l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in
soprannumero, riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal
servizio, nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il
conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a
quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente
spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato
corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento
alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del
licenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre
violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure
previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 14 - Indennità
sostitutiva della reintegrazione
1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre
all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, di cui all’art. 13 (Reintegrazione del
dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del
dirigente di un’indennità supplementare determinata,
in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse,
tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato,
maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un
massimo pari al corrispettivo di ventiquattro
mensilità.
2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è
automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è
ricompresa anche la retribuzione di posizione già in
godimento del dirigente al momento del licenziamento, con
esclusione di quella di risultato.
4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare
in luogo della reintegrazione non può successivamente adire
l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione.
In caso di pagamento dell’indennità supplementare,
l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto
precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi
dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità
supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai
mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità
supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha
dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del
licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui
all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad
un numero di mensilità pari al solo periodo non
lavorato.
6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di
definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 15 - La determinazione
concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dirigente,
in via conciliativa, possono procedere alla determinazione
concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi
per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la
sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura
conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie
diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo
per l’infrazione per la quale si procede e non è
soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dirigente
può proporre all’altra parte, l’attivazione
della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura
obbligatoria, entro il termine dei tre giorni successivi alla
audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai
sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001.
Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del
2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del
dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati
all’altra parte con le modalità dell’art.
55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la
proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di
attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la
procedura conciliativa deve essere comunicata entro i quattro
giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165
del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto
termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del
procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs.
n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità
disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il
dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui
il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo
raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto
dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la
sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad
impugnazione, può essere irrogata dall’autorità
disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in
apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con
conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del
2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il
termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima
dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine
comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente
già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza
delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della
stessa.
Art. 16 - Disposizioni
particolari
1. Il comma 3, art. 14, del CCNL 5/3/2008, quadriennio normativo
2002 – 2005, è così sostituito: “3. Fatto
salvo quanto previsto dall'art.16, ai fini dell’articolazione
delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità,
cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene
conto, per quanto concerne le Università, oltre ai criteri
generali relativi alle oggettive caratteristiche delle
Università stesse, anche dei seguenti criteri:
a) numero del personale non dirigente, tenendosi altresì conto della collocazione nel contesto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione o di staff con gli Organi dell’Ente.
a) Istituzioni con più sedi operative sul territorio e/o con laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.C) CONTESTO TERRITORIALE
a) Istituzioni situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).
2. L’ art. 28 (Mobilità e relativi accordi) del CCNL del 5 marzo 2008, quadriennio normativo 2002 – 2005, è integrato dal seguente comma: “14. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi comprese quelle previste dal presente articolo ”.
55.
Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai
contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure
di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la
facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i
quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento,
da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è
soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare
restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa
e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di
cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma
3.
55-bis. Forme e termini del
procedimento disciplinare
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali
è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento
disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando
il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi
di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare
si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per
le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto
l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso
di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una
memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio
della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
attività istruttoria, il responsabile della struttura
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a
dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente,
il termine per la conclusione del procedimento è prorogato
in misura corrispondente. Il differimento può essere
disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero,
per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli
atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio
individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è
più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e
salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il
termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di
prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta
da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto
di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le
comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax,
di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax
ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono
effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il
dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o
ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento,
né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa,
che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità
dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di
quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare
è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione
commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se
comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo
le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
55-ter. Rapporti fra
procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o
in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di
cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è
ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di
maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al
dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di
elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione,
può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del
dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto
conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare
per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio
penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni
dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza
di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla
ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono
mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte
dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini
delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di
procedura penale.
55-quater.
Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal
contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto,
altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad
un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento è senza preavviso.
55-quinquies. False
attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente
la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica
al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,
è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i
quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno
all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì,
se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento
per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati.
55-sexies.
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per
l'esercizio dell'azione disciplinare
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del
danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti,
ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di
un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, è collocato in
disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che
accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e
all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce
il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per
le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il
periodo nel quale è collocato in disponibilità, il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva
e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed
altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità
nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi
generali, ai casi di dolo o colpa grave.
55-septies.
Controlli sulle assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento
di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
è inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per
la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50,
comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente
inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in
modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente
articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli
articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
55-octies.
Permanente inidoneità psicofisica
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica
al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti
pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Decreta:
Art. 1. Disposizioni di carattere generale
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici -
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. I contratti
collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai
codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art.
58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n.
29.
Art. 2. Princìpi
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed
i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e'
affidato. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al
fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle
proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità connesse ai propri compiti. Il dipendente usa
e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio
e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli
dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni
necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti. Il dipendente limita gli adempimenti
a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3. Regali e altre utilità
Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche
in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto
o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio. Il dipendente non chiede, per se' o per
altri, ne' accetta, regali o altre utilità da un subordinato
o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre
regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti
entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico
valore.
Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione,
il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati. Il dipendente non costringe altri dipendenti
ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5. Obblighi di dichiarazione
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
- se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro
il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche
che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale,
egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6. Obblighi di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7. Attività collaterali
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali
è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8. Imparzialità
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri. Il dipendente si
attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo
in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9. Comportamento nella vita sociale
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10. Comportamento in servizio
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida ad
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie. Il dipendente non utilizza a fini
privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che
dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per
lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione. Il dipendente
non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11. Rapporti con il pubblico
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che
gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità. Nella redazione dei testi scritti e in tutte
le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico
si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte
dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12. Contratti
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto. Il dipendente non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con
le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3
si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei
risultati
Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli
utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle
procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
Art. 14. Aggiornamento del codice
Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994
è abrogato.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111