Aggiornamento: 12/05/2004
Con la direttiva viene introdotta, a livello territoriale, la
principale unità per la gestione dei bacini
idrografici definita "distretto idrografico", costituito ove
opportuno da uno o più bacini idrografici limitrofi piccoli
e grandi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Un bacino
idrografico che si estende sul territorio di più Stati
sarà assegnato a un distretto idrografico
internazionale. Dovrà essere individuata da ogni Stato
membro l'Autorità competente, per l'applicazione della
normativa comunitaria all'interno di ciascun distretto presente nel
proprio territorio. Lo Stato membro dovrà conseguire gli
obiettivi ambientali di cui all'art. 4 coordinando, i programmi di
misure, in tutto il distretto idrografico. Viene previsto, per i
distretti internazionali e per quelli che superano i confini della
Comunità, un coordinamento adeguato, rispettivamente,
con gli Stati membri e terzi.
I programmi di misure inseriti nei piani di gestione dei bacini di
cui all'allegato VII, saranno resi operativi attivando per le
acque superficiali, per le acque sotterranee e le aree protette,
azioni necessarie ad impedire il deterioramento, proteggere,
migliorare e ripristinare lo stato dei corpi idrici, determinato a
partire da una analisi degli impatti e delle pressioni. Un
obiettivo fondamentale è la riduzione dei livelli
quantitativi e di concentrazione delle sostanze pericolose
prioritarie entro il 2016.