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Pianificazione delle emergenze nucleari

Aggiornamento: 24/08/2004

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La normativa italiana che regolamenta la pianificazione d’emergenza connessa con il rischio nucleare e radiologico è contenuta nel Capo X del Decreto Legislativo 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
In esso è definito il contenuto dei piani di emergenza e la descrizione dell’iter di autorizzazione stabilito per la compilazione e l’approvazione di tali piani. In particolare la normativa specifica le tipologie delle pianificazioni d’emergenza identificandole nei Piani d’Emergenza Esterna e nel Piano Nazionale d’Emergenza per il rischio nucleare e radiologico.
I Piani d’Emergenza Esterna (PEE) si riferiscono alle situazioni d’emergenza che possono venire a crearsi a seguito di incidenti il cui impatto previsto interessa un ambito locale e che comportano “…l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria” (Legge 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile). In altre parole, ricade sul Prefetto la responsabilità della predisposizione del PEE e della sua attuazione.
Gli scenari di riferimento contemplati nei PEE riguardano eventi incidentali che possono verificarsi:

  • nelle installazioni nucleari presenti nel territorio nazionale: ex-centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare non più in esercizio (come gli impianti di riprocessamento e di fabbricazione del combustibile nucleare), centri di ricerca, reattori di ricerca, depositi di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
  • nelle aree portuali ove sia prevista la sosta di unità navali a propulsione nucleare (marine militari estere);
  • nel corso di un trasporto di materie radioattive.

Sono inoltre da aggiungere alle pianificazioni locali quei Piani d’Intervento che devono essere predisposti per fronteggiare emergenze associate ad incidenti che possono avvenire nel corso di attività che prevedono l’utilizzo di sorgenti radioattive in ambito industriale, in quello sanitario - diagnostica e terapia medica - e nel campo della ricerca e della didattica.
Il Piano d’Emergenza Nazionale definisce le misure protettive contro le emergenze nucleari e radiologiche che possono interessare il territorio nazionale e che “..per loro natura ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari” (Legge 225/92), cioè che necessitano di azioni d’intervento coordinate a livello nazionale. Il piano è, infatti, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne coordina l’attuazione.
Gli incidenti previsti dal Piano Nazionale riguardano eventi potenzialmente in grado di interessare vaste aree del Paese e/o che non siano preventivamente correlabili con alcuna area specifica del territorio nazionale stesso (localizzazione non conosciuta a priori).
L’evento di riferimento è rappresentato da un incidente che possa accadere in una delle centrali nucleari di potenza oltre frontiera ma prossima ai confini nazionali.
Negli ambiti suddetti, sono assegnate all’APAT funzioni di supporto tecnico scientifico alle amministrazioni responsabili della predisposizione e dell’attuazione dei piani d’emergenza, con le quali collabora nelle diverse fasi della pianificazione. 

 

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