Aggiornamento: 15/11/2004
La "Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici", approvata a New York il 9 maggio 1992, costituisce il
primo trattato internazionale riferito specificamente ai
cambiamenti climatici.
Lo strumento attuativo della Convenzione è il Protocollo di
Kyoto, che stabilisce per i Paesi industrializzati e per i Paesi
con economie in transizione obiettivi di riduzione delle emissioni
di 6 gas-serra.
Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati e quelli ad
economia in transizione (i Paesi dell'est europeo) a ridurre
complessivamente del 5,2% nel periodo 2008-2012 le principali
emissioni antropogeniche di gas capaci di alterare l'effetto serra
naturale del nostro pianeta. I sei gas-serra sono:
L'anno di riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi
tre gas è il 1990, mentre per i rimanenti tre è
possibile scegliere tra il 1990 e il 1995. La riduzione complessiva
del 5% viene ripartita in maniera diversa: per i Paesi dell'Unione
europea nel loro insieme la riduzione deve essere dell'8%, per gli
Stati Uniti la riduzione deve essere del 7% e per il Giappone del
6%. Nessuna riduzione, ma solo stabilizzazione è prevista
per la Federazione Russa, la Nuova Zelanda e l'Ucraina. Possono,
invece, aumentare le loro emissioni fino all'1% la Norvegia, fino
all'8% l'Australia e fino al 10% l'Islanda. Nessun tipo di
limitazione alle emissioni di gas-serra viene previsto per i Paesi
in via di sviluppo.
Per l'Unione europea Kyoto ha fissato, a conclusione
dell'impegnativa negoziazione, una riduzione dell'8%, tradotta poi
dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 17 giugno 1998
negli obiettivi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati
membri. Per
l'Italia è stato stabilito che entro il 2008-2012 il
nostro Paese riduca le proprie emissioni nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990.
Per il conseguimento dei propri obiettivi, i Paesi industrializzati
e ad economia in transizione possono “contabilizzare”
come riduzione delle emissioni, secondo le decisioni negoziali
assunte dalla Settima Conferenza sul Clima di Marrakesh, il
carbonio assorbito dalle nuove piantagioni forestali e dalle
attività agroforestali (carbon sink) e
utilizzare in maniera sostanziale i meccanismi flessibili (Clean
Development Mechanism, Joint Implementation ed Emissions Trading),
previsti dal Protocollo di Kyoto. In particolare:
Nell'adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni, ogni Paese elaborerà politiche e misure, come ad esempio:
Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore in data 16 febbraio 2005.
Gli effetti di questo evento non riguardano tanto le prospettive di riduzione delle emissioni mondiali di gas-serra sul breve periodo; infatti se l’obiettivo dichiarato del Protocollo di Kyoto era quello di una riduzione delle emissioni di gas-serra nei Paesi industrializzati del 5,2% nel 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990, la mancata adesione degli USA e le concessioni richieste dalla Russia hanno finito col ridurre questa percentuale allo 0,4% rispetto ai valori del 1990.
L’effetto più importante dell'entrata in vigore – che rappresenta un grosso successo politico per l’Unione Europea, che si è impegnata strenuamente per il rafforzamento di questo processo - è invece quello di rilanciare la cooperazione internazionale per la tutela del clima globale del pianeta, di cui il Protocollo rappresenta solo il primo passo. Entro il 2005, infatti, la Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà cominciare a prendere in considerazione gli obiettivi di riduzione per la fase successiva al quinquennio 2008-2012, obiettivi che dovranno prevedere impegni di riduzione più stringenti da parte dei paesi industrializzati e la partecipazione di tutte le maggiori economie alla salvaguardia del clima terrestre.