Aggiornamento: 21/12/2009
Per realizzare i compiti previsti dal REACH gli stati membri sono tenuti a individuare un’Autorità Nazionale Competente che si occupi della valutazione delle sostanze, di prendere parte allo scambio di informazioni e ai processi decisionali in ambito comunitario e organizzare un sistema di vigilanza e di controlli del regolamento. Il quadro multidisciplinare delle competenze richieste rende necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni e il coordinamento da parte di una struttura centrale.
In Italia la Legge 6 aprile 2007, n. 46 (Art. 5 bis) istituisce l’Autorità Competente (AC) rappresentata dal Ministero della Salute che opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e le Province autonome. Per gli aspetti di valutazione del rischio sanitario e ambientale l’Autorità Competente si avvale del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC) presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex-APAT).
Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2007 stabilisce il piano di attività relativo agli adempimenti previsti dal Regolamento. Sono specificati i compiti dei vari organismi interessati e la ripartizione delle risorse finanziarie. Genericamente, i compiti svolti dalle amministrazioni centrali e dagli organismi tecnici di supporto riguardano le attività inerenti le proposte di autorizzazione, restrizione, classificazione e valutazione delle sostanze, la partecipazione ai lavori dei comitati comunitari, le attività per l’istituzione di un sistema di ispezione e vigilanza, la promozione della formazione, dell’assistenza alle imprese e dell’informazione al pubblico, ed infine la promozione della ricerca e dello sviluppo.
Valutazione delle sostanze
La valutazione delle sostanze prioritarie individuate nell’ambito del piano europeo di valutazione (“rolling plan”) riguarderà inizialmente la predisposizione dei pareri tecnici di competenza. Gli organismi istituzionali sono inoltre coinvolti in attività inerenti gli strumenti regolamentari per la limitazione del rischio delle sostanze, quali la procedura di autorizzazione, restrizione e classificazione armonizzata. In questo contesto, in particolare, è stata avviata la discussione sulle misure di restrizione per il metanolo, sostanza che in Italia è già soggetta a limitazioni a partire dagli anni ’80, limitazioni che l’Autorità competente intende proporre a livello europeo, presentando il dossier richiesto all’ECHA. È stata inoltre avviata un’analoga discussione relativa all’Esabromociclododecano, sostanza già inserita dall’ECHA nella “candidate list” per la procedura di autorizzazione, e che l’Italia, insieme ad altri stati membri, vorrebbe invece gestire con lo strumento della restrizione.
Partecipazione ai lavori degli organismi comunitari
L’Autorità competente e gli altri organismi coinvolti
partecipano ai lavori dei comitati dell’ECHA, nonché
ai gruppi di lavoro istituiti dai comitati stessi per svolgere
compiti specifici. I comitati dell’Agenzia europea a cui
partecipano sono: comitato per la valutazione dei rischi (RAC),
comitato per l’analisi socio-economica (SEAC), comitato degli
stati membri (MSC), comitato di cui all’art. 133 del
Regolamento e il Forum per lo scambio delle informazioni tra le
autorità nazionali. Inoltre i vari soggetti istituzionali
partecipano presso la Commissione Europea ai meeting delle
Autorità Competenti per i regolamenti REACH e CLP (CARACAL)
e, per le competenze specifiche, ai relativi sotto gruppi di
lavoro.
Attività di controllo e vigilanza
L’Autorità competente coordina le attività di
controllo e vigilanza mediante la realizzazione di una rete
nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione delle
prescrizioni del Regolamento da parte di tutti i soggetti della
catena di distribuzione delle sostanze, dalla
produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul
mercato. Le attività ispettive e di vigilanza che sono
realizzate in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi
tecnici operanti sul territorio secondo quanto stabilito
dall’
accordo Stato-Regioni 29 ottobre 2009 e dal
decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante la
disciplina sanzionatoria. L’Autorità competente
dovrà presentare annualmente una relazione sui risultati dei
controlli all’Agenzia europea.
Promozione della formazione e informazione
Nuove iniziative di formazione, rivolte sia alle imprese sia al
sistema pubblico, si aggiungono a quelle già svolte a
partire dal 2008, su temi di interesse generale e specifico per la
costruzione delle competenze necessarie all’adempimento delle
prescrizioni del Regolamento. È in programma nel 2009 la
realizzazione della II conferenza nazionale sul Regolamento REACH.
Sono inoltre in corso di attuazione adeguamenti dell’offerta
formativa delle università in relazione ai compiti di
carattere tecnico-scientifico previsti dal Regolamento.
Per venire incontro alle necessità delle piccole e medie
imprese e favorire l’applicazione del Regolamento, è
stato istituito uno sportello di assistenza tecnica Helpdesk,
gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed operativo dal 1
giugno 2007. Gli Helpdesks degli stati membri sono connessi ad una
rete europea (REHCORN).
Iniziative di informazione al pubblico prevedono, oltre alla
diffusione di informazioni di carattere generale sulla conoscenza
del Regolamento, la promozione di attività volte a garantire
un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà
pericolose delle sostanze attraverso la costituzione di banche
dati.
Promozione della ricerca e dello sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo sono volte ad aumentare le
conoscenze sulle correlazioni tra esposizione ambientale ad agenti
chimici ed effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente al
fine della sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti,
nonché della integrazione delle conoscenze sui rischi delle
sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale e
della salute umana. Sono inoltre promosse attività di
ricerca finalizzate alla messa a punto di metodi alternativi ai
test che richiedono l’utilizzo di animali, così come
prescritto dal Regolamento.
Sono in corso attività di censimento dei laboratori di
saggio operanti in ambito nazionale con l’obiettivo di
individuare le strutture pubbliche e private già in grado di
svolgere i test tossicologici ed eco-tossicologici previsti, e con
la funzione di sensibilizzare e promuovere l’accreditamento
secondo le Buone Pratiche di Laboratorio, che è il requisito
previsto per l’effettuazione delle prove suddette.
Comitato tecnico di coordinamento
Per lo svolgimento della necessaria attività di raccordo
operativo tra gli organismi coinvolti, per gli aspetti connessi
all’attuazione del Regolamento, con Decreto
Ministeriale del 4 dicembre 2008 di nomina dei membri è
stato istituito, presso il Ministero della Salute, un Comitato
tecnico di coordinamento. Nell’ambito del Comitato vengono
affrontate le problematiche tecnico-scientifiche, di
interpretazione della norma, di predisposizione delle posizioni
nazionali in merito ai temi in discussione a livello comunitario,
in particolare per quanto riguarda il processo di modifiche degli
allegati al Regolamento. Il comitato svolge, inoltre, una continua
attività di discussione e confronto con i vari soggetti,
pubblici e privati, coinvolti nell’applicazione della
norma.
Il Comitato ha adottato un regolamento di funzionamento interno per
l’assunzione delle decisioni, inoltre sono stati istituiti
gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche
problematiche.