Aggiornamento: 17/05/2004
In via prioritaria la legge italiana privilegia il risarcimento
economico per equivalente, valutato sulla base di una
“precisa” quantificazione economica del danno, rispetto
al risarcimento in forma specifica.
La quantificazione economica del danno avviene attraverso
l’attribuzione di un valore/prezzo in base alle
utilità sociali ricavate dalle risorse ambientali
compromesse. Una precisa quantificazione deve pertanto fare
riferimento a tutte le possibili utilità dell’ambiente
e porta alla valutazione del cosiddetto Valore Economico Totale
(VET).
Alcune delle utilità delle risorse ambientali sfuggono al
mercato e quindi sono prive di un valore/prezzo. Le utilità
che non trovano uno specifico riconoscimento nel prezzo sono
riconducibili agli aspetti patrimoniali e agli usi non governati o
non governabili dal mercato.
Una ricerca del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali
dell’Università di Padova, promossa dall’APAT,
illustra gli aspetti teorici e operativi della stima economica
delle utilità delle risorse ambientali a partire dalle
modificazioni che un loro danneggiamento induce nella funzione di
spesa dei consumatori (approccio duale). Un altro approccio
interessante che è stato indagato nell’ambito della
stessa ricerca è quello della stima del valore economico del
danno ambientale attraverso la somma di quanto i membri della
comunità interessata sono disposti a pagare per il
ripristino dello stato dei luoghi (valutazione contingente).
Tuttavia, la fattibilità tecnica e giuridica in termini
oggettivi di una quantificazione analitica e integrale delle
risorse ambientali danneggiate è di difficile
applicabilità. Nel caso in cui non sia possibile una precisa
quantificazione economica del danno ambientale l’art. 18
della Legge 349/86 stabilisce la possibilità che il Giudice
possa determinare il risarcimento economico in via equitativa sulla
base dei seguenti parametri:
L’illecito profitto conseguito dal trasgressore tiene
conto degli eventuali costi di gestione, ottimizzazione,
ristrutturazione e ammodernamento tecnico-gestionale
dell’impianto che, se attuati, avrebbero evitato il danno
ambientale contestato ma che non sono stati sostenuti dai
responsabili del danno (altre interpretazioni ipotizzano come
profitto del trasgressore quello maturato dai responsabili durante
e a seguito delle condotte illecite contestate).
La gravità della colpa tiene conto delle situazioni
aggravanti/attenuanti che specificano le circostanze in cui sono
maturati gli illeciti (colpa, dolo, continuità,
associazione, ecc.).
Il costo per il ripristino dello stato dei luoghi comprende le
spese necessarie, eventualmente già sostenute dalle
amministrazioni dello Stato, per il monitoraggio, la messa in
sicurezza, la bonifica e la rinaturalizzazione dei luoghi/matrici
compromesse.
In questo ambito l’azione di ripristino viene ipotizzata
indipendentemente dalla reale/opportuna fattibilità
dell’intervento in quanto l’unica finalità
è quella di fornire un quadro più realistico
possibile per poter effettuare una stima dei costi, sulla base
delle estensioni dei luoghi/matrici compromesse (in termini di
volumi, superfici, litri, Kg, ecc.) e dei relativi costi unitari
per il disinquinamento.
Nel caso in cui non sia possibile determinare le estensioni dei
luoghi/matrici compromesse, come nel caso di rilasci di sostanze
inquinanti in matrici ambientali estese e non confinate (mare,
atmosfera, ecc.), le quantità possono essere stimate
attraverso il prodotto dei quantitativi delle sostanze rilasciate
per la loro capacità di inquinamento, valutata in base alle
concentrazioni massime ammissibili.