Aggiornamento: 02/01/2012
Nella Comunità europea la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente è stata
introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.
Gli stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva entro il 21
luglio del 2004. L’Italia non ha rispettato tale termine ed
ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale norma
è stata sostanzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008 e nuovamente
modificata dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.
Normativa nazionale
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a livello nazionale,
è regolata dalla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n.
152 così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito
indicata “decreto”).
Finalità
Come stabilito nel decreto la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Soggetti coinvolti
I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:
l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Il parere motivato è il provvedimento
obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude
la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità
competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni.
Ambito di applicazione
La VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale:
i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.
Per i piani e programmi prima descritti che determinano
l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e programmi prima descritti, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità
competente valuti che producano impatti significativi
sull’ambiente, mediante l’espletamento di una verifica
di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di
sensibilità ambientale dell’area oggetto di
intervento.
L’autorità competente valuta mediante
l’espletamento di una verifica di assoggettabilità se
piani e programmi, diversi da quelli prima descritti, che
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei
progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
Competenze
Per i piani e programmi da assoggettare a VAS:sono sottoposti a VAS
in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad
organi dello Stato;
sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi
regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle
regioni e province autonome o agli enti locali.
Fasi della procedura
La VAS è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma ed
è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e
quindi anteriormente all’approvazione del piano o
programma.
Le fasi principali della procedura sono:
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
l’elaborazione del rapporto ambientale;
lo svolgimento di consultazioni;
la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
la decisione;
l’informazione sulla decisione;
il monitoraggio.
Il decreto stabilisce la durata di ciascuna fase della procedura.
Verifica di assoggetabilità
L’autorità procedente trasmette
all’autorità competente un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del
decreto.
L’autorità competente trasmette il rapporto
preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale,
individuati in collaborazione con l’autorità
procedente, per acquisirne il parere. Sentita
L’autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verificato se il piano o programma possa avere impatti
significativi sull’ambiente, emette il provvedimento di
verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla
valutazione.
La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative
a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di
piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica
di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti
significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente
sovraordinati.
Elaborazione del rapporto ambientale
Prima fase (detta fase di scoping)
Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o
l’autorità procedente elabora un rapporto preliminare
sui possibili impatti ambientali significativi
dell’attuazione del piano o programma ed entra in
consultazione con l’autorità competente e con i
soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale.
Redazione del rapporto ambientale e svolgimento delle
consultazioni
Il rapporto ambientale, la cui redazione
spetta al proponente o all’autorità procedente,
costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna
l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano
o programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito di
applicazioneterritoriale del piano o programma. Le informazioni da
fornire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato
VI del decreto.
Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione della
fase di scoping ed evidenzia come sono stati presi in
considerazione i contributi pervenuti.
La proposta di piano o programma, con il rapporto ambientale ed una
sintesi non tecnica dello stesso, sono comunicati
all’autorità competente e messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinché abbiano l’opportunità di
presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione
L’autorità competente, in collaborazione con
l’autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
presentati durante la consultazione, ed esprime il proprio parere
motivato
L’autorità procedente, in collaborazione con
l’autorità competente, provvede, prima della
presentazione del piano o programma per l’approvazione e
tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati
delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del
piano o programma.
Decisione e informazione sulla decisione
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito
della consultazione, sono trasmessi all’organo competente
all’adozione o approvazione del piano o programma.
La decisione finale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o
sul Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione
della sede ove si può prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria.
Sono rese pubbliche sui siti web delle autorità
interessate:
Monitoraggio
Il monitoraggio assicura il controllo
sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione dei piani e programmi approvati e la verifica
dell raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti ed adottare le opportune misure
correttive.
Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità
procedente in collaborazione con l’Autorità competente
anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
Il piano o programma individua le responsabilità e le
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio.
Normativa delle regioni e province autonome
Nel periodo intercorso tra
l’entrata in vigore della Direttiva e la sua trasposizione a
livello nazionale, alcune regioni hanno emanato disposizioni
normative concernenti l’esercizio della VAS talvolta con
norme dedicate al recepimento della direttiva comunitaria, in altri
casi nell’ambito di norme sulla pianificazione territoriale o
sulla VIA.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto devono adeguare
il proprio ordinamento a tale disposizione.
Secondo quanto stabilito nel decreto le Regioni e le Province
Autonome con le proprie leggi:
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della situazione dei dispositivi legislativi delle Regioni e Province Autonome in materia di VAS, aggiornato al mese di dicembre 2011, tratto dal Repertorio della normativa in materia di VAS- Normativa delle Regioni e Province Autonome
Quadro normativo sulla VAS per regioni e provincie autonome: