Aggiornamento: 09/06/2009
La procedura di VIA ordinaria è stata introdotta
nell'ordinamento italiano con l’art 6 della legge n.349 del 8
luglio 1986 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale”.
In conformità a detto articolo, in attesa
dell’attuazione delle direttive comunitarie in materia di
impatto ambientale, sono state individuate le norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità ambientale con DPCM 27 dicembre
1988, e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente con DPCM n.377, 10 agosto 1988.
L’articolo 6 inoltre, prevede che i progetti delle opere
siano comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla
regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione
dell'impatto sull'ambiente. Il Ministro dell'ambiente, sentita la
regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la
procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di
particolare rilevanza. Nel caso in cui il Ministro competente alla
realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla
valutazione del Ministero dell'Ambiente, la questione è
rimessa al Consiglio dei ministri. Qualora, nell'esecuzione delle
opere, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti
con il parere espresso sulla compatibilità ambientale, o
comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette
la questione al Consiglio dei ministri.
Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti,
può presentare, ai Ministeri competenti e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione di impatto ambientale.
Il DPCM 27 dicembre 1988, sopra citato, prevede, per tutte le
categorie di opere di cui all’ art.1 del DPCM n.377/88, che
la domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale
presentata dal Committente, debba contenere lo Studio di Impatto
Ambientale (SIA) articolato secondo tre quadri di riferimento:
La diversità, il numero elevato delle categorie d’opera e i tempi ristretti previsti per l’attività istruttoria, rendono indispensabile il ricorso ad uno strumento come quello delle linee guida (parte generale, appendici). Quest’ultime possono costituire un riferimento univoco sia per il proponente che per il valutatore, ovvero rappresentano un ausilio essenziale sia per l’operatore pubblico che in esse trova traccia per il proprio lavoro di analisi, sia per l’operatore privato che viene dotato di uno strumento operativo utile per presentare le informazioni richieste nell’ambito della procedura VIA o di verifica in modo completo e coerente con quanto l’operatore pubblico richiede.
Il quadro normativo è stato notevolmente ampliato a
seguito dell’introduzione di ulteriori norme nazionali, tra
le quale ricordiamo, per citare le ultime, la “legge
obiettivo” (legge n. 443/01) ed il relativo decreto di
attuazione in materia di infrastrutture e trasporti (D.Lgs n.
190/02), la legge n.5/04, le “Linee guida per l'utilizzo dei
sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”
(Decreto MATT 1 aprile 2004), il “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia” (legge n.
239/04), la “Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione (Legge n. 308/04) e la
Legge Comunitaria 2004 (Legge n. 62/05), che hanno comportato
l’emanazione di dispositivi legislativi e regolamentari
(leggi, decreti legislativi, D.P.R., D.P.C.M., delibere e circolari
ministeriali).
In definitiva l’istituto della VIA risulta attualmente
regolato da circa 110 dispositivi la cui lettura deve essere
coordinata ed integrata.
APAT ha predisposto un rapporto tecnico recante “Dispositivi
legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di
VIA. Quadro legislativo internazionale, comunitario e nazionale
aggiornato al mese di gennaio 2007”.
Per poter approfondire la portata ed il significato della normativa
è stato reputato utile raccogliere la
produzione giurisprudenziale più significativa.
Tra i dispositivi legislativi introdotti dall’ordinamento
italiano si segnala il D. Lgs n. 190/02 “Attuazione della
legge n. 443/01 per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”.
In tale decreto il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche
e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese. Il DL n. 315/03, convertito in legge
n.5/04, concernente “Disposizioni in tema di
composizione delle Commissioni per la Valutazione di Impatto
Ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica”, sostituisce l’articolo 19,
comma 2, del D.Lgs n. 190/02. In particolare essa modifica la
composizione delle Commissioni VIA e VIA speciale, portando
rispettivamente il numero dei membri da quaranta a trentacinque e
da venti a diciotto, oltre il presidente; inoltre, integra la
composizione delle stesse, ove ricorre un interesse regionale
concorrente ovvero sussistano interessi regionali inerenti al
governo del territorio, con un componente designato dalle Regioni o
dalle Province autonome interessate al fine di consentire la
partecipazione degli Enti territoriali coinvolti nel
procedimento.
Il D.Lgs. 190/02, e sue successive modifiche, individua la
disciplina speciale che regola la progettazione,
l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di cui alla delibera adottata dal CIPE
il 21 dicembre 2001.
La procedura prevista da tale decreto si articola in due fasi:
L’art. 12 dei DPCM 16 dicembre 2003 e DPCM 23 gennaio 2004, istitutivi delle “nuove” Commissioni VIA, titolato “Sistemi innovativi”, pone a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’obbligo di individuare, con proprio decreto, “le linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi di cui sia scientificamente verificata la validità e l’efficacia per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale”. Il Decreto MATT 1 aprile 2004 costituisce, pertanto, un adempimento a tale statuizione.
La legge n. 239/04 di riordino
del settore energetico stabilisce che al fine di garantire la
sicurezza del sistema energetico, la costruzione e
l’esercizio degli elettrodotti sono soggetti a
un’autorizzazione unica (180 gg) rilasciata dal MAP di
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Il MATTM provvede alla VIA e alla
verifica della conformità delle opere al progetto
autorizzato. Esito positivo VIA costituisce parte integrante e
condizione necessaria per procedimento autorizzatorio.
L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o
acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità
alla VIA. La VIA per le attività di ricerca e per la
concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma si
conclude entro tre mesi per le attività in terraferma e
quattro mesi per le attività a mare e costituisce parte
integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzativo.
Da sottolineare che con legge n. 308/04, il Governo
è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni
legislative nei settori e materie, tra cui al punto f) procedure
per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione
ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC). I decreti legislativi devono essere informati
agli obiettivi di massima economicità e razionalità,
anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione
elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad
interventi sostitutivi, sulla base di princìpi e criteri
specifici. In particolare il punto f) prescrive di garantire il
pieno recepimento delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e della
direttiva 2001/42/CE e semplificare le procedure di VIA che
dovranno tenere conto del rapporto costi – benefici del
progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
Inoltre con decreto GAB/DEC/007/2005 in data 21 gennaio 2005
è stata istituita la Commissione, prevista dall'art. 1,
comma 11, della suddetta legge n. 308/2004, di cui si avvale il
MATTM, per la predisposizione dei decreti attuativi,con
riferimento anche alle procedure per la VIA, per la VAS e per
l'autorizzazione ambientale integrata. Con il DM del 7 giugno 2005
vengono definite le “Modalità di consultazione delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni
nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela
dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi attuativi della L. 15 dicembre 2004, n.
308”
In ultimo si segnala la Legge Comunitaria 2004 (legge n. 62/05) di
recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva
85/337/CEE in materia di VIA. In particolare, per i progetti
sottoposti a VIA è facoltà del Proponente, prima
dell'avvio del procedimento di VIA, richiedere alla competente
direzione del MATTM un parere in merito alle informazioni che
devono essere contenute nello SIA (fase di scoping). A tale fine il
Proponente presenta una relazione che, sulla base
dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il
piano di lavoro per la redazione dello SIA, le metodologie che
intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso
contenute e il relativo livello di approfondimento. Il MATTM, anche
nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al
Proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA,
chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione
presentata.