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DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il Regolamento EMAS prevede
l'obbligo dell'informazione verso il pubblico attraverso la dichiarazione
ambientale i cui requisiti, dettati nell'Allegato III del Regolamento EMAS
761/01, sono stati integrati da una linea guida contenuta nell'Allegato I della
Raccomandazione della Commissione del 07/09/2001 (2001/680/CE). Il testo della
Raccomandazione riporta una serie di indicazioni utili per l'organizzazione che
deve redigere la dichiarazione ambientale su aspetti normati nel Regolamento
stesso.
L'obiettivo
è quello di aiutare le imprese, ma anche i verificatori ambientali e gli
organismi competenti, a comprendere più a fondo lo spirito del Regolamento in
tema di comunicazione ambientale e di creare un quadro di riferimento
all'interno del quale ogni organizzazione può trovare un proprio modo di
informare in modo completo e trasparente.
La dichiarazione ambientale deve essere resa disponibile, per chi la richiede,
in forma cartacea. La linea guida della Commissione incoraggia l'uso dello
strumento informatico (siti web).
La dichiarazione ambientale deve fornire una descrizione dettagliata delle
attività dell'organizzazione e delle sue prestazioni ambientali. Essa viene
redatta in una versione consolidata, ossia completa in ogni sua parte (punto 3.2
Allegato III Regolamento EMAS), da presentare all'atto della prima registrazione
e a ogni successiva richiesta di registrazione, ad intervalli non superiori a
tre anni.
Per ogni anno di validità della registrazione, l'impresa deve redigere un
aggiornamento annuale (in particolari circostanze si può derogare a tale
frequenza di aggiornamento - Decisione della Commissione 2001/681/CE - Allegato
II punti 3.1 e 3.2) che riporta solo i dati ambientali relativi all'anno di
riferimento e le variazioni intervenute, ad esempio, nella gestione e negli
impianti.
Gli aggiornamenti annuali devono essere anch'essi convalidati dal verificatore
ed inviati all'Organismo Competente prima della loro pubblicazione.
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