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ISTRUZIONE OPERATIVE PER L’USO DEI DISINFETTANTI E PER IL LORO STOCCAGGIO
L’uso dei disinfettanti, salvo quelli ammessi direttamente per l’uso sul pesce, deve avvenire rigorosamente sulle strutture di allevamento vuote, sulle reti, guadini e quanto altro possa costituire sorgente di contaminazione microbica, ricettacolo di parassiti, uova di
parassiti od ospiti intermedi di parassiti. Per quanto riguarda l'impegno dei
disinfettanti (Allegato II del Reg. 2377/90), non è richiesta la prescrizione da
parte della ASL, ma è da sottolineare che alcune di queste sostanze possono
essere impiegate solo in assenza di pesci e disciolti in acqua,
tenendo conto delle concentrazioni massime ammesse allo scarico.
Lo stoccaggio dei disinfettanti ed il loro protocollo di impiego deve avvenire sotto controllo di personale specializzato, in ambiente idoneo, inaccessibile ai non addetti.
In nessun caso la concentrazione residua allo scarico potrà superare i termini di legge per la classe di sostanze (o per la sostanza) impiegate ed in nessun caso è ammesso l’uso di una maggiore quantità di acqua al solo scopo di diluirne le concentrazioni allo scarico.
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