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VALLE D´AOSTA

Elenco delle principali disposizioni normative regionali (aggiornamento: Aprile 2008)

Semplificazioni normative

Delib. Giunta Reg. n. 3355 del 10/11/2006 - B.U. R. n. 5 del 30/1/2007

Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 3, 8, comma 3, e 9, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante «Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico».

Art. 2. La relazione di previsione di impatto acustico

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2.1 Opere, insediamenti ed attivit à soggetti alla relazione di previsione di impatto acustico

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Per la modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o il potenziamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la relazione di previsione di impatto acustico può coincidere con la documentazione prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora essa sia predisposta conformemente ai criteri ed ai contenuti stabiliti dal presente documento.

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Agevolazioni fiscali-finanziarie

Delib. Giunta Reg. n. 124 del 20/1/2006 - B.U. R. n. 8 del 21/2/2006

Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della L.R. n. 31/2001, e successive modificazioni (Interventi regionali a sostegno delle piccole medie imprese per iniziative in favore della qualit à, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilit à sociale). Revoca della Delib.G.R. 30 dicembre 2004, n. 4933.

10. Tipologia di interventi ai sensi dell'articolo 12 - Sistema di gestione ambientale L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalit à la verifica di opportunit à, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformit à dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o per la prima registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione o per la conferma della dichiarazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale per sei anni dalla prima certificazione o dalla prima registrazione;
e) concessione di contributi per la certificazione della conformit à a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne garantiscano la qualit à ecologica;
10.1 Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunit à, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione. 10.1.1. Modalit à di presentazione delle domande - art. 12, comma 1, lettera a)

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Dopo la realizzazione dell'intervento, dovr à essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

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Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalit à, di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alle norme EN ISO 14000 o registrato conforme al regolamento EMAS, sar à erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella gi à erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformit à del sistema o ad avvenuta registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

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10.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale
In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilit à gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme EN ISO 14000 o dal regolamento EMAS. La conformit à del sistema di gestione ambientale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
10.2.1 Modalit à di presentazione delle domande - art. 12, comma 1, lettera b)

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Dopo la realizzazione degli interventi, dovr à essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

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L'erogazione del contributo avverr à dopo la certificazione della conformit à o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione ambientale rispettivamente alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione ambientale.

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10.3. Incentivi finanziari per la certificazione o la registrazione di sistemi di gestione ambientale In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata. I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione o per la prima registrazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformit à dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS.

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Delib. Giunta Reg. n. 1618 del 1/6/2006 - B.U. R. n. 28 del 11/7/2006
Ulte7riori modificazioni alla Delib.G.R. 30 giugno 2003, n. 2588 recante approvazione delle disposizioni applicative della L.R. n. 6/2003 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane».

7. Intensit à delle agevolazioni

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7.5 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2., art. 17 della L.R. n. 6/2003, disposte nei limiti comunitari di cui al precedente punto 4., possono essere cumulate, per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime de minimis per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale cumulo non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS.

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8. Intensit à delle agevolazioni

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8.3 La percentuale indicata al punto 8.2 è elevata al 45% nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto certificazioni di qualit à ai sensi delle norme serie UNI EN 9000 oppure di rilievo ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN 14000 o del regolamento comunitario EMAS;

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7. Intensit à delle agevolazioni

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7.3 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2, art. 17 della L.R. n. 6/2003, disposte nei limiti comunitari di cui al precedente punto 4, possono essere cumulate, per i consorzi o le societ à consortili che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime de minimis per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale cumulo non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora i consorzi o le societ à consortili richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS. In ogni caso, i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della L.R. n. 6/2003 possono essere concessi per un importo massimo di euro 80.000,00.

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Delib. Giunta Reg. n. 3874 del 15/12/2006 - B.U. R. n. 4 del 23/1/2007
Approvazione di nuovi criteri e modalit à per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della L.R. n. 31/2001, e successive modificazioni (interventi a sostegno delle PMI per iniziative in favore della qualit à, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilit à sociale). Revoca della Delib.G.R. 20 gennaio 2006, n. 124.

10. Tipologia di interventi ai sensi dell'articolo 12 - sistema di gestione ambientale [L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalit à la verifica di opportunit à, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformit à dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o per la prima registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione o per la conferma della dichiarazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale per sei anni dalla prima certificazione o dalla prima registrazione;
e) concessione di contributi per la certificazione della conformit à a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne garantiscano la qualit à ecologica;

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10.1 Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione

...

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunit à, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

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10.1.1. Modalit à di presentazione delle domande - art. 12, comma 1, lettera a)

...

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalit à, di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alle norme EN ISO 14000 o registrato conforme al regolamento EMAS, sar à erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella gi à erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformit à del sistema o ad avvenuta registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

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10.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale

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In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilit à gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme EN ISO 14000 o dal regolamento EMAS. La conformit à del sistema di gestione ambientale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

...

10.2.1 Modalit à di presentazione delle domande - art. 12, comma 1, lettera b)

...

L'erogazione del contributo avverr à dopo la certificazione della conformit à o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione ambientale rispettivamente alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione ambientale.

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10.3. Incentivi finanziari per la certificazione o la registrazione di sistemi di gestione ambientale

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In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata. I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione o per la prima registrazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformit à dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS.

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Delib. Giunta Reg. n. 3869 del 15/12/2006 - B.U. R. n. 4 del 23/1/2007
Ulteriori modificazioni alla Delib.G.R. 30 giugno 2003, n. 2588 e alla Delib.G.R. l° giugno 2006, n. 1618, recanti approvazione e modificazioni delle disposizioni applicative della L.R. n. 6/2003 «interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane».

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- di sostituire:

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8.3 La percentuale indicata al punto 8.2 è elevata al 45% nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto certificazioni di qualit à ai sensi delle norme serie UNI EN 9000 oppure di rilievo ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN 14000 o del regolamento comunitario EMAS;

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7. Intensit à delle agevolazioni

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7.5 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2., art. 17 della L.R. n. 6/2003, disposte nei limiti comunitari di cui al precedente punto 4., possono essere cumulate, per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime de minimis per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale cumulo non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS.

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7. Intensit à delle agevolazioni

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7.3 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2, art. 17 della L.R. n. 6/2003, disposte nei limiti comunitari di cui al precedente punto 4, possono essere cumulate, per i consorzi o le societ à consortili che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime de minimis per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale cumulo non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora i consorzi o le societ à consortili richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS. In ogni caso, i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della L.R. n. 6/2003 possono essere concessi per un importo massimo di euro 80.000,00.

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Delib. Giunta Reg. n. 1262 del 11/5/2007 - B.U. R. n. 24 del 12/6/2007
Modificazioni alla Delib.G.R. 15 dicembre 2006, n. 3869 e alla Delib.G.R. 1° giugno 2006, n. 1618 recanti le disposizioni applicative della L.R. n. 6/2003 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane", gi à modificate con Delib.G.R. 2 marzo 2007, n. 748.

7. Intensit à delle agevolazioni

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7.5 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2., art. 17 della L.R. n. 6/2003, disposte nei limiti comunitari di cui al precedente punto 4., possono essere cumulate, per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime de minimis per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale cumulo non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS.

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7. Intensit à delle agevolazioni

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7.3 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2, art. 17 della L.R. n. 6/2003, disposte nei limiti comunitari di cui al precedente punto 4, possono essere cumulate, per i consorzi o le societ à consortili che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime de minimis per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale cumulo non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora i consorzi o le societ à consortili richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS. In ogni caso, i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della L.R. n. 6/2003 possono essere concessi per un importo massimo di euro 80.000,00.

...

8. Intensit à delle agevolazioni

...

8.3 La percentuale indicata al punto 8.1 è elevata al 45% nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto certificazioni di qualit à ai sensi delle norme serie UNI EN 9000 oppure di rilievo ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN 14000 o del regolamento comunitario EMAS;

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Delib. Giunta Reg. n. 69 del 18/1/2008 - B.U. R. n. 10 del 4/3/2008
Approvazione di ulteriori modificazioni alla Delib.G.R. 30 giugno 2003, n. 2588 modificata da ultimo con Delib.G.R. 11 maggio 2007, n. 1262 e alla Delib.G.R. 22 settembre 2003, n. 3390 recanti le disposizioni applicative della L.R. n. 6/2003 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane".

7. Intensit à delle agevolazioni

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7.6 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2., art. 17 della L.R. n. 6/2003 possono essere concesse, alle imprese che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, in regime de minimis purché non si dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale agevolazione non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS.

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7. Intensit à delle agevolazioni

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7.4 Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali di cui alla lettera e), comma 2., art.17 della L.R. n. 6/2003, sono concesse, ai consorzi o alle societ à consortili che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, in regime de minimis purché non si dia luogo, nel caso degli investimenti di cui al punto 4.4, ad un'intensit à di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute. Nel caso degli investimenti di cui al punto 4.5 tale agevolazione non deve comportare un'intensit à di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 40% qualora i consorzi o le societ à consortili richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS.

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2. I punteggi
Con riferimento ai criteri previsti al paragrafo 1, alle richieste sono attribuiti i punteggi sottoelencati: a) apporto finanziario proprio dell'impresa istante in relazione alla spesa ammissibile complessiva: il punteggio è esattamente pari al rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie apportate dal soggetto beneficiario e l'importo complessivo ritenuto ammissibile dell'iniziativa; b) rilocalizzazione delle attivit à produttive per motivi urbanistici: punti 1 c) ottenimento da parte dell'impresa istante di certificazioni di qualit à e/o ambientale: - certificazione di qualit à ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000 : punti 0,5 - certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS: punti 0,5; d) interazione tra più proponenti: - collaborazione tra più imprese nella realizzazione del progetto di investimento: punti 0,5; - collaborazione con enti di ricerca e universit à nella realizzazione del progetto di investimento: punti 1.

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Delib. Giunta Reg. n. 132 del 25/1/2008 - B.U. R. n. 9 del 26/2/2008
Abrogazione dei criteri e delle modalit à per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della L.R. n. 31/2001, e successive modificazioni, approvati con Delib.G.R. 15 dicembre 2006, n. 3874 e approvazione di nuovi criteri e modalit à.

10. Tipologia di interventi ai sensi dell'articolo 12 - Sistema di gestione ambientale

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;

b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;

c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o per la prima registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS;

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10.1 INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

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In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

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10.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - art. 12, c. 1, lettera a)

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Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alle norme EN ISO 14000 o registrato conforme al regolamento EMAS, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema o ad avvenuta registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

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10.2 INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

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In attuazione dell'articolo 12 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme EN ISO 14000 o dal regolamento EMAS.

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10.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - art. 12, c. 1, lettera b)

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L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione ambientale rispettivamente alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione ambientale.

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10.3 INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE O LA REGISTRAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

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P ALIGN=JUSTIFY>In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione o per la prima registrazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS.