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FRIULI VENEZIA GIULIA


Elenco delle principali disposizioni normative regionali (aggiornamento: aprile 2008)


Semplificazioni normative

D.P.G.R. n. 0224/Pres. del 17/6/1998 - B.U. R. n. 4 del 21/9/1998

Legge regionale n. 22 del 1996, articolo 8, comma 1. Adozione del Progetto di Piano regionale di smaltimento dei rifiuti. Sezione rifiuti solidi urbani.


3. Parte pianificatoria e programmatica - Parte I

3. Parte pianificatoria e programmatica

3.1. Definizione degli obiettivi generali

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Giova ricordare che il sistema comunitario di economia e audit, comunemente denominato Emas - EcoManagement and Audit Scheme, Sistema di ecogestione e audit, introdotto da un Regolamento comunitario nel giugno del 1993 impegna le imprese industriali verso un miglioramento continuo dell'efficienza ambientale ed il coinvolgimento del pubblico, mediante informazioni verificate sulle prestazioni ambientali delle aziende

Assieme al Regolamento n. 880 del 1992 sull'etichettatura ecologica dei prodotti (ecolabel), esso rappresenta, infatti, il primo tentativo di concreta realizzazione dei principi contenuti nel Quinto programma comunitario per l'ambiente. In estrema sintesi Emas prevede l'attribuzione di un riconoscimento pubblico (l'iscrizione in un elenco comunitario periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea) dei siti produttivi che abbiano superato l'esame da parte di un verificatore accreditato da un organismo pubblico. Presupposto per la partecipazione dell'azienda all'intero sistema è il rispetto di tutta la legislazione ambientale applicabile al sito in esame.

A fronte di una situazione europea in rapida evoluzione, l'Italia rimane, con Grecia e Portogallo, uno degli ultimi Paesi membri a non aver ancora attivato l'assetto istituzionale necessario all'avvio di Emas. La scelta compiuta dal Governo italiano, prima con la legge n. 70 del 1994, e poi con il decreto 2 agosto 1995, n. 413 è stata quella di ricondurre a un unico organismo (il Comitato per l'ecolabel e l'ecoaudit) sia le funzioni di organismo competente riguardante entrambi gli strumenti varati dall'Unione europea, sia, per quanto riguarda Emas, le funzioni di organismo competente e quelle relative all'attività dei verificatori.

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Delib. Giunta Reg. n. 3221 del 29/11/2004 - B.U. R. n. 2 del 7/01/2005

Legge regionale n. 30/1987, articolo 8-bis - Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.


5.2 INTERVENTI DI PREVENZIONE

Con riferimento a quanto precedentemente espresso a proposito delle attività di prevenzione sia qualitativa che quantitativa, la Regione Friuli-Venezia Giulia intende sostenere, anche attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma con il CONAI e con le Amministrazioni provinciali cui viene demandata l'attuazione delle specifiche disposizioni contenute in questo Piano, ogni intervento volto a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. In particolare si propone di:

a) favorire lo sviluppo di tecnologie "pulite" nella produzione degli imballaggi, ricorrendo ad un ridotto consumo di materiali e all'eliminazione nei processi produttivi di quelle sostanze pericolose che possono causare una diminuzione percentuale nella quantità dei materiali disponibili per le successive fasi del recupero e riutilizzo;

b) incentivare l'adozione di sistemi di gestione ambientale, da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, attraverso strumenti volontari di certificazione (ISO 14000, EMAS II), promovendo sul mercato quegli imballaggi realizzati in processi produttivi con alti standard di sostenibilità ambientale;

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D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12/8/2005 - B.U.R. n. 35 del 31/08/2005

Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Approvazione.


Parte II

5. Modalità di attuazione del piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

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5.2 Interventi di prevenzione

Con riferimento a quanto precedentemente espresso a proposito delle attività di prevenzione sia qualitativa che quantitativa, la Regione Friuli-Venezia Giulia intende sostenere, anche attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma con il CONAI e con le Amministrazioni provinciali cui viene demandata l'attuazione delle specifiche disposizioni contenute in questo Piano, ogni intervento volto a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. In particolare si propone di:

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b) incentivare l'adozione di sistemi di gestione ambientale, da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, attraverso strumenti volontari di certificazione (ISO 14000, EMAS II), promuovendo sul mercato quegli imballaggi realizzati in processi produttivi con alti standard di sostenibilità ambientale;

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D. P. Reg. n. 0357/Pres. del 20/11/2006 - B.U. R. n. 24 del 11/12/2006

L.R. n. 30/1987, art. 8-bis. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi.


Art. 3 Massimizzazione recupero dei rifiuti.

1. L'Amministrazione regionale favorisce le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti ed hanno ottenuto la certificazione ambientale della struttura organizzativa secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del 16 marzo 2001, del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) tramite la riduzione delle garanzie finanziarie da prestarsi per coprire i costi degli eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'attività ed il recupero delle aree interessate.

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6.2 L'aggiornamento del piano ed il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

L'orizzonte temporale coperto da un piano di gestione rifiuti varia e dipende da una ricca serie di fattori e dagli obiettivi che si perseguono.

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Pertanto è ipotizzabile prevedere il primo monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi a tre anni dalla sua pubblicazione, e successivamente ogni due anni, attraverso:

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- la verifica dell'implementazione di strumenti trasversali (EMAS, norme di buona prassi, BAT,...) nei diversi contesti industriali, tramite il censimento di tutti i processi in atto in Regione (Tabella 6.3);

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L.R. n. 24 del 27/11/2006 - B.U.R. n. 48 del 29/11/2006

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.


Art. 19 Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico.

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2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

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L.R. n. 16 del 18/06/2007 - B.U.R. n. 26 del 27/06/2007

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

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Art. 3 Competenze delle Province.


2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

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Agevolazioni fiscali-finanziarie


L. R. n. 30/84: "Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione F.V.G.", capo IX "Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale" prevede per le PMI, loro consorzi e medie imprese di servizio l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 50% (con massimale di spesa di 130.000 euro) per l'applicazione di metodologie che prevedono il rilascio della registrazione EMAS

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D.P.G.R. n. 0185/Pres. del 22/5/1998 - B.U.R. n. 32 del 12/8/1998

Approvazione regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia.


OBIETTIVO 2 AZIONE 1.1.

Aiuti agli investimenti delle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale

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- investimenti materiali finalizzati all'ottenimento della certificazione ambientale (ISO 14000 o EMAS) e/o conseguimento marchio ECOLABEL

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OBIETTIVO 2 - AZIONE 1.4 - Acquisizione di servizi di consulenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

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- introduzione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 o EMAS) e/o conseguimento del marchio ECOLABEL

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D. P. Reg. n. 0160/Pres. del 31/5/2002 - B.U.R. n. 26 del 26/6/2002

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.


Art. 4 Spese ammissibili.

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) consulenza esterna per l'ottenimento della certificazione secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 e/o della norma europea EN ISO 14001:1996 o della norma internazionale ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attività di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione;

b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;

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D. P. Reg. n. 0266/Pres. del 17/8/2004 - B.U. R. n. 37 del 15/9/2004

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale n. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.


Art. 5 Spese ammissibili.

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) consulenza esterna per la progettazione finalizzata all'ottenimento delle certificazioni secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001del Parlamento Europeo e del Consiglio o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attività di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione;

b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;

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L.R. n. 1 del 2/02/2005 - B.U.R. n. 5 del 8/2/2005

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005): si stabilisce la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% per l'adozione di un SGA secondo il Regolamento EMAS da parte di Enti Locali e Società a capitale interamente pubblico a cui gli enti Locali o loro consorzi abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici, e contributi fino al 50% se la richiesta perviene da Enti e Consorzi per lo sviluppo industriale.


Art. 4 Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

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20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e alle società a capitale interamente pubblico a cui gli enti locali o loro consorzi abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate all'ottenimento della certificazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001:1996, o della registrazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per le medesime finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti e ai consorzi per lo sviluppo industriale contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

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D. P. Reg. n. 0381/Pres. del 28/10/2005 - B.U.R. n. 47 del 23/11/2005

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per le iniziative finalizzate all'ottenimento della certificazione ambientale secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o della registrazione ambientale secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS). Approvazione.


Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi finalizzati all'ottenimento della certificazione ambientale secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o della registrazione ambientale secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), come previsto dall'articolo 4, commi 20 e 21 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

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Art. 3 Misura dei contributi.

1. Il contributo è concesso nella misura massima:

a) dell'ottanta per cento della spesa ammissibile ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento;

b) del cinquanta per cento della spesa ammissibile ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

2. Il contributo assegnato non può essere superiore a 30.000,00 euro per la certificazione UNI EN ISO 14001 ed a 40.000,00 euro per la registrazione EMAS.

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Art. 6 Spese ammissibili.

1. Sono ammesse a contributo le spese:

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d) di certificazione UNI EN ISO 14001 o di registrazione EMAS, incluse la dichiarazione ambientale da parte dell'Organismo nazionale competente EMAS, le verifiche ispettive e l'esame da parte del certificatore o del verificatore esterno.

2. Non sono ammesse a contributo le spese per il mantenimento annuale della certificazione ISO 14001 e le spese per le convalide annuali degli aggiornamenti della dichiarazione ambientale ai fini EMAS nonché le spese per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale.

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Art. 9 Erogazione e rendicontazione del contributo.

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2. L'intervento si intende concluso con l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione EMAS.

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D. P. Reg. n. 0345/Pres. del 7/11/2006 - B.U.R. n. 48 del 29/11/2006

L.R. n. 4/1999, art. 8, comma 33 - L.R. n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione.


Art. 10 Criteri di priorità.

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3. Nel caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi delle norme ISO 14000 o EMAS, conseguita per il ramo di attività e lo stabilimento relativamente al quale viene presentato il progetto di investimento: punti 2; tale certificazione deve essere allegata in copia alla domanda di contributo.

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Bandi


Dec. Ass. n. 8 del 18/1/2001 - B.U.R. n. 5 del 31/1/2001

Bando-regolamento relativo alla pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Reg. CE 1257/1999.


Sottomisura i5 Progetti di filiera ed ecocertificazione

1.1 - OBIETTIVI SOTTOMISURA

L'impegno dell'Italia in ambito internazionale per una selvicoltura sostenibile e per l'incremento della biodiversità attuato con l'adesione al processo paneuropeo di Strasburgo, Helsinki, Lisbona e Vienna, impone l'esercizio di una selvicoltura moderna in grado di competere per la fornitura di prodotti di pregio e per una migliore qualità dell'ambiente forestale e montano in generale. L'impegno e l'opportunità di aderire ad un programma di gestione ambientale o ad un processo d'acquisizione di «ecolabel» nel settore del «green market» rappresentano un'occasione essenziale per la rivitalizzazione del settore forestale e del legno che può trovare sbocco in un processo di filiera basato sui principi dell'ecocertificazione forestale secondo le norme in vigore (ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC ecc.).

Le operazioni selvicolturali dovranno essere conformi alle linee guida ed ai principi della selvicoltura naturalistica formalizzati sulla base delle tipologie forestali esistenti nel Friuli-Venezia Giulia.

Le operazioni colturali svolte nell'arboricoltura da legno e nella pioppicoltura nelle superfici per cui si intende ottenere la certificazione ecologica dovranno essere conformi a standard di gestione sostenibile costruiti secondo le norme in vigore (ISO 14000, EMAS, PEFC ecc.).

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