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EMILIA ROMAGNA


Elenco delle principali disposizioni normative regionali (aggiornamento: aprile 2008)


Semplificazioni normative


L.R.n. 9 del 18/05/1999 - B.U.R. n. 66 del 21/05/1999

Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.


Art. 4 Ambito di applicazione

...

6.Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:

...

b)progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.

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Delib. Giunta Reg. n. 960 del 16/06/1999 – B.U.R. n. 88 del 14/07/1999

Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".


7. ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI


L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per le aziende certificate ISO 14001.


8. CONTROLLO DELLE AZIENDE E DELLE EMISSIONI

8.1Autocontrolli

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare i controlli alle proprie emissioni secondo le modalità e con le frequenze indicate nell'autorizzazione.

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Per le Aziende registrate EMAS e certificate ISO14001 gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale.

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Delib. Giunta Reg. n. 733 del 8/5/2001 – B.U.R. n. 88 del 3/07/2001, parte seconda

Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna. Approvazione linee di intervento.


Patti Territoriali

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5.2 Chiaro e regolare: repressione ed emersione del sommerso, promozione della sicurezza, qualificazione del lavoro

Si propongono, di seguito, le possibili azioni da ricondurre ad un complessivo progetto a scala regionale, ribadendo nuovamente l'esigenza di dovere cogliere e valorizzare le diverse iniziative attivabili su questa materia

...

e) Studio di fattibilità e sperimentazione (anche locale e/o settoriale), coordinato con gli interventi del Piano Qualità della Regione, di un marchio di "qualità sociale" del lavoro e delle produzioni: si tratta di introdurre strumenti di certificazione degli standard di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, utilizzando i meccanismi certificatori e le normative comunitarie, internazionali o nazionali esistenti; questa operazione può rappresentare, inoltre, un riferimento negli appalti o per favorire i processi di orientamento del consumatore verso prodotti/servizi "in regola" rispetto ai contratti, al lavoro minorile, alla L. 68/99, alla sicurezza, all'ecosostenibilità etc. Questa operazione può essere accompagnata da azioni di sostegno ed incentivazione e dare luogo a modalità agevolate di relazione con le procedure pubbliche.

Questa iniziativa, la quale può essere integrata o compresa nell'ambito delle azioni di cui al punto d., va strettamente connessa agli interventi del successivo capitolo 5.3, posto che si intende riconoscere i risultati di percorsi verso l'eccellenza da parte delle imprese tramite l'adozione integrata e non formale delle certificazioni di qualità (sui prodotti, i processi - Vision 2000, la sicurezza - OHSAS 18001, l'ambiente - EMAS, la responsabilità sociale - SA8000). Non si tratta solo di far sì che sicurezza, e legalità, rispetto dei diritti e delle tutele, sul lavoro e fuori, siano "naturalmente" contemplati nei processi, ma anche di qualificare ulteriormente, e raggiungere alcuni livelli di eccellenza, nei sistemi territoriali della nostra regione.

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L.R. n. 15 del 09/05/2001 - B.U.R. n. 62 del 11/05/2001

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.


Art. 9 Piano di risanamento delle imprese

...

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.


Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico

...

5.Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 e quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

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Delib. Giunta Reg. n. 804 del 15/05/2001 - B.U.R. n. 78 del 12/06/2001

Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

7.2 Il controllo delle emissioni

È comunque altrettanto importante introdurre metodologie atte a semplificare l'intero sistema dei controlli infatti, come già evidenziato in altri punti di questo documento, l'evoluzione del normativo statale con il recepimento delle direttive Europee in materia di controllo integrato (IPPC), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di rischio di incidenti rilevanti (Seveso II) e lo sviluppo delle registrazioni ad EMAS e delle certificazione ISO 14000, impone un sistema di regole chiaro e condiviso.

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O.P.G.R. n. 44 del 21/02/2003 - B.U.R. n. 29 del 6/03/2003

Integrazione dei Piani provinciali per la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e di apparecchi contenenti PCB/PCT.


3. AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

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3.3 Il ruolo degli Enti pubblici in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti di imballaggio

Sempre in una logica di Politica Integrata di Prodotto il cui elemento fondante è l'"integrazione" in affiancamento ai tradizionali strumenti di tipo normativo propri della Pubblica Amministrazione, le politiche ambientali europee e nello specifico il decreto Ronchi nell'ambito dei principi generali di responsabilizzazione e cooperazione insistono molto sulla necessità del coinvolgimento di tutti gli attori ed in modo particolare del soggetto "pubblico" quale attore attivo con funzione di stimolo e di promozione.

Interventi economici, volontari e sociali rappresentano dunque quel set di strumenti che, oltre a migliorare l'analisi dei flussi di produzione degli imballaggi, di raccolta, recupero, ecc., per migliorare le politiche della pianificazione di settore, possono contribuire ad accelerare quel processo di prevenzione della produzione ed ottimizzazione nella gestione dei rifiuti fondamentali per il perseguimento degli obiettivi sopra citati.

Analizzando in dettaglio la gamma dei più innovativi strumenti volontari, tra questi assume particolare rilievo ed interesse per il settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, riconosciuto anche dal decreto Ronchi, l'"accordo ed il contratto di programma".

Si tratta di accordi con cui le imprese o i soggetti privati in generale possono definire congiuntamente al soggetto pubblico deputato alla governance dell'ambiente, sia a livello nazionale che regionale o locale gli obiettivi di politiche nell'ambito di una interazione diretta tra le parti.

In tale contesto la Regione attiverà un accordo quadro con il CO.NA.I. e specifici accordi con i consorzi di filiera, con i gestori degli impianti di selezione, riciclaggio e recupero e le loro associazioni.

Una ulteriore categoria di strumenti, non meno importanti dei precedenti, sono quelli cosiddetti sociali o di sostegno orizzontale ed in particolare:

- il green procurement, vale a dire incentivi al consumo verde. Riorientando le politiche di acquisto dell'Ente pubblico è possibile stimolare e sensibilizzare comportamenti analoghi anche nei soggetti privati

- la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL)

- la diffusione, l'incentivazione e l'attuazione dei processi di Agenda 21.

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Delib. Giunta Reg. n. 1007 del 3/06/2003 - B.U.R. n. 93 del 27/06/2003

Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di imballaggio ed apparecchi contenenti PCB/PCT.


Allegato I

Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

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3. Le azioni di prevenzione e gestione

Come già ricordato, il D.Lgs. n. 22/1997 attribuisce al CONAI il compito di elaborare un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, sulla base dei programmi di prevenzione dei singoli consorzi di filiera, individua le misure per il miglioramento delle caratteristiche degli imballaggi, l'aumento della quantità di imballaggi riciclabili, l'aumento della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili, la prevenzione della formazione di rifiuti di imballaggio e la definizione degli obiettivi quantitativi di recupero e riciclaggio degli stessi.

Il CONAI si configura perciò come il principale attore di un processo che, anche in base ai princìpi generali di responsabilizzazione e cooperazione introdotti dal medesimo D.Lgs. n. 22/1997, vede coinvolti i produttori, i distributori e i consumatori in quanto soggetti interessati alla gestione dei prodotti e dei rifiuti.

Sulla base dei principi del D.Lgs. n. 22/1997 il ruolo che le province sono chiamate a svolgere è quello di garante del sistema e di soggetto attivo con funzioni di coordinatore, facilitatore e promotore nei confronti degli altri soggetti interessati.

Alla Provincia, secondo quanto disposto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997 spetta il compito di "facilitatore" e promotore del Programma CONAI, attraverso lo strumento della pianificazione di settore.

Il ruolo del facilitatore può essere affrontato attraverso l'uso dei più innovativi strumenti volontari, tra questi assumono particolare rilievo ed interesse per il settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, riconosciuti anche dal decreto Ronchi, "gli accordi ed i contratti di programma".

Si tratta di accordi con cui le imprese o i soggetti privati in generale possono definire congiuntamente al soggetto pubblico deputato alla governance dell'ambiente, sia a livello nazionale che regionale o locale gli obiettivi di politiche nell'ambito di una interazione diretta tra le parti.

Una ulteriore categoria di strumenti, non meno importanti dei precedenti, sono quelli cosiddetti sociali o di sostegno orizzontale ed in particolare:

- il green procurement, vale a dire incentivi al consumo verde.

Riorientando le politiche di acquisto dell'ente pubblico è possibile stimolare e sensibilizzare comportamenti analoghi anche nei soggetti privati;

- la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL);

- la diffusione, l'incentivazione e l'attuazione dei processi di Agenda 21.

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Delib. Giunta Reg. n. 1053 del 09/06/2003 – B.U.R. n. 88 del 24/06/2003

Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

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4.9.1 Disposizioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 34

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B) Scarichi di "sostanze pericolose diverse"

Riguardo alle acque di prima pioggia o di lavaggio valgono le considerazioni richiamate alla precedente lettera A.

Il processo di valutazione di cui trattasi sarà rivolto in particolare ai settori produttivi più significativi e rappresentativi presenti nelle diverse realtà territoriali della regione. Per il conseguimento degli obiettivi suddetti si avrà a riferimento il recupero dei dati e delle informazioni connessi all'applicazione di altre importanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente: industria a rischio di incidente rilevante (direttive "Seveso"), riduzione integrata dell'inquinamento (Dlgs 372/99 e Decreto 23 novembre 2002 inerente le modalità di dichiarazione delle emissioni), applicazioni di Sistemi di Gestione Ambientale, certificazione EMAS.

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Delib. Giunta Reg. n. 673 del 14/04/2004 - B.U.R. n. 54 del 28/04/2004

Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico."

CAPO I - Criteri generali

Art. 1 - Criteri generali

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8. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

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L.R. n. 21 dell'11/10/2004 - B.U.R. n. 137 dell'11/10/2004

Disciplina della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento


Art. 10

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Rilascio della autorizzazione integrata ambientale prevede che "nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore".

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Delib. Ass. Leg. n. 118 del 13/06/2007 - B.U.R. n. 92 del 02/07/2007

Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. n. 20/2000, articoli 16 e A-14)


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4.2. Caratteristiche ambientali

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Per la predisposizione del Programma ambientale (e della relativa Analisi ambientale), si può fare riferimento ai pertinenti elementi indicati nei seguenti atti:

a)"Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)", ed in particolare ai pertinenti elementi dei relativi allegati I, VI e VII (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 114 del 24 aprile 2001);

b) "Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 247 del 17 settembre 2001);

c) "Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 247 del 17 settembre 2001).

Sembra opportuno richiamare il fatto che il percorso individuato per la definizione delle aree ecologicamente attrezzate può essere utilizzato per adottare, sia per le aree sia per le imprese in esse insediate, i sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 ed EMAS), in quanto le fasi di definizione dell'Analisi ambientale e del Programma ambientale appaiono del tutto coerenti con le fasi previste da tali sistemi di certificazione.

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Delib. Ass. Legisl. n. 141 del 14/11/2007 - B.U.R. n. 172 del 30/11/2007

Approvazione del Piano Energetico Regionale. (Proposta della Giunta regionale 10 gennaio 2007, n. 6)


5. La tutela dell'ambiente nella definizione degli indirizzi di politica energetica regionale

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La Regione è oggi in condizione di proporre un salto di qualità nella progettazione e attuazione di una politica per lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, proprio grazie all'aggiornamento della sua legislazione ambientale, all'introduzione e sperimentazione di strumenti incentivanti i sistemi di gestione ambientale nelle imprese (EMAS), alla promozione di programmi di informazione e di educazione ambientale, al reporting ambientale, alla sistematicità delle azioni conoscitive (basate sul modello DPSIR), alla strategia per la qualificazione del sistema produttivo, alle esperienze pilota nel campo della produzione e dei prodotti "puliti" (LCA, IPP, Ecodesign), alle innovazioni introdotte nel campo della pianificazione territoriale e della valutazione ambientale strategica (VAS) e della disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

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8.2. Linee di intervento

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Altri strumenti sono di competenza del Governo centrale, basti pensare alla leva fiscale, agli standard prestazionali minimi che debbono valere su tutto il territorio nazionale, alla regolazione del mercato concorrenziale, alle politiche per la competitività del sistema produttivo.

Nondimeno il livello regionale e locale può influire in modo decisivo se si saprà:

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- sostenere la diffusione di sistemi di gestione di qualità ambientale, EMAS, LCA, ISO 14001, IPPC con attenzione alle problematiche dell'efficienza energetica, rafforzando l'intervento regionale avviato in questo campo;

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10. Indirizzi per l'utilizzo coordinato degli strumenti regionali e locali di intervento

Nel seguito sono indicati alcuni indirizzi operativi volti a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, attraverso l'utilizzo coordinato degli strumenti pubblici regionali e locali d'intervento.

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10.3. Semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per gli interventi di pubblico interesse.


La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge, emana uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza riferite agli impianti energetici, assicurando forme di semplificazione agli interventi di interesse pubblico con particolare attenzione agli impianti a biomasse e agli impianti mini eolici.

...

I regolamenti individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia e della taglia degli impianti e relativi impatti e possono stabilire l'incremento delle soglie dimensionali per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS.

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Agevolazioni fiscali-finanziarie


L.R. n. 33 dell'8/9/1997 - B.U.R. n. 85 del 13/09/1997

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare.


Art. 9Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un Programma annuale di interventi, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il Programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall'art. 5 per:

a) le imprese agricole;

b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS di cui al Reg. CE n. 761/2001.

2. Il Programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria ed alle condizioni, modalità e limiti previsti dalla Commissione Europea.

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Delib. Giunta Reg. n. 2548 del 29/12/2000 - B.U.R. n. 21 del 15/02/2000

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1g. Miglioramento della condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione dei Programma Operativo di Misura e dell'avviso pubblico per la richiesta di contributi.


Allegato 2

Metodologia da adottare ai fini del calcolo dei punteggi di priorità e documentazione da produrre

a) Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente, quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realtà produttiva.

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a.7) adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. CE 1836/93 (EMAS): 5 punti. Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia della certificazione ottenuta.

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Det. n. 1245 8 del 3/10/2003 - B.U.R. n. 155 del 20/10/2003

Approvazione norme tecniche riguardanti gli indirizzi ed i criteri da seguire per la nuova assunzione di impegni agroambientali di cui al Capo VI - artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/99, a decorrere dall'annata agraria 2003-2004.


AZIONE 7 Pianificazione ambientale aziendale.

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Descrizione dell'impiego

L'Azione promuove l'adozione da parte delle imprese agricole e zootecniche di sistemi di gestione ambientale, strumenti volontari finalizzati al controllo ed al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'azienda. La certificazione può avvenire secondo gli standard delle norme della serie ISO 14000, del Regolamento EMAS (dal momento che sarà applicabile dall'Unione europea), di altri standard eventualmente approvati in futuro.

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Entità dell'aiuto

Le spese complessive per la realizzazione del sistema di gestione ambientale devono essere documentate prima dell'erogazione del primo anno di aiuti e non devono riguardare interventi di adeguamento a leggi vigenti.

L'aiuto, da erogarsi annualmente e per cinque anni a partire dalla prima annata agraria utile dopo la prima certificazione, sarà definito in base alla spesa complessiva documentata e ritenuta ammissibile, suddivisa per cinque anni e rapportata agli ettari complessivi di SAU coinvolta, con i seguenti massimali:

• standard ISO 14000

100 Euro/Ha con un massimale di sostegno compreso entro 50.000 Euro per azienda

· standard EMAS (quando applicabile)

150 Euro/Ha con un massimale di sostegno compreso entro 75.000 Euro per azienda

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Delib. Giunta Reg. n. 1991 del 13/10/2003 - B.U.R. n. 162 del 28/10/2003

Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e ricupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.


Art. 5 - Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare

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5.6 Riduzioni

L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, e' ridotto:

- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

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Delib. Giunta Reg. n. 674 del 14/04/2004 – B.U.R. n. 54 del 28/04/2004

Individuazione delle tariffe a copertura delle spese per lo svolgimento dei controlli in applicazione del D. Lgs. 36/03 e a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione del D.Lgs. 209/03.

...

valutata l'opportunità di:

- considerare che gli oneri dell'ispezione annuale effettuata dopo l'inizio dell'attività prevista dall'art. 6, comma 5 del DLgs 209/03 siano già ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al citato DM 350/98;

- prevedere una riduzione della predetta tariffa oraria di 50,00 Euro 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente e del 20% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

...

2) di stabilire in 50,00 Euro la tariffa oraria per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 1);

3) di stabilire che la tariffa oraria di cui al precedente punto 2) è ridotta:

a) del 20% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

b) del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

...

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Delib. Giunta Reg. n. 938 del 17/05/2004 – B.U.R. n. 74 del 09/06/2004

Direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


Art. 5 - Spese per il procedimento di valutazione e le visite ispettive

2. Per gli oneri derivanti dall'effettuazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 3, comma 1, il gestore e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione provinciale le seguenti tariffe:

- depositi di stoccaggio e movimentazione materiali senza lavorazioni di processo: 800 Euro;

- stabilimenti con lavorazione di processo con meno di 50 addetti: 2.000 Euro;

- stabilimenti con lavorazione di processo con più di 50 addetti: 3000 Euro

...

3. Le tariffe di cui al precedente comma sono ridotte del 50% qualora il deposito o lo stabilimento sia dotato di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14001

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Delib. Giunta Reg. n. 1584 del 30/7/2004 - B.U.R. n. 116 del 19/8/2004

Modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 2.1 Azione A "Progetti per lo sviluppo di sistemi integrati di gestione" e per la concessione dei relativi contributi Programma triennale per le attività produttive 2003-2005.


Allegato A

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1) Obiettivi ed oggetto dell'intervento

...

Costituirà elemento qualificante la dimostrazione e/o evidenza che in azienda sono già presenti sistemi di gestione secondo modelli standard di qualità, quali, in particolare, il sistema qualità serie UNI EN ISO 9001/2000 e il sistema di gestione ambientale serie UNI EN ISO 14001/96 o EMAS, su cui costruire il progetto di sviluppo oggetto della presente Azione A.

Sono, in particolare, ammessi a contributo i progetti che contemplano iniziative di sviluppo di sistemi integrati di gestione per almeno due degli aspetti Qualità, Sicurezza, Ambiente in conformità agli standard di riferimento e regolamenti vigenti (Qualità - Serie UNI EN ISO 9001/2000, Sicurezza - Serie BS 8800 oppure OHSAS 18001, Ambiente - Serie UNI EN ISO 14001/96 oppure EMAS), al fine di adeguarsi alle esigenze di mercato e sociali.

...

Si definisce come sistema integrato di gestione aziendale, un sistema idoneo a perseguire in modo integrato almeno due degli obiettivi della Qualità, serie UNI EN ISO 9001/2000; della Sicurezza, serie BS 8800 - OHSAS 18001; dell'Ambiente, serie UNI EN ISO 14001/96 e/o EMAS, attraverso la definizione dei valori che devono guidare i comportamenti di tutto il personale e la predisposizione ed attuazione di metodologie che unificano la gestione dei principali processi. Il sistema deve essere organizzato e gestito in modo tale da fornire alla direzione una visione unitaria dell'andamento dei processi, dei risultati raggiunti e delle iniziative da promuovere al fine di assicurare il miglioramento continuo.

...

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Delib. Ass. Legisl. n. 40 del 21/12/2005 - B.U.R. n. 20 del 13/02/2005

Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 25 (proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878).


Art. 65 Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale.

...

4. Il risparmio idrico, nelle forme elencate ai commi precedenti, viene incentivato attraverso:

a) iniziative e misure rivolte in modo generalizzato agli utenti:

- campagne di informazione da parte della Regione, Province, Comuni;

- campagne di promozione curate da associazioni di categoria (su contributo della Regione) per le aziende che aderiscono a iniziative di risparmio idrico, o in generale finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali, quali EMAS, ECOLABEL, ISO 14000, ecc.;

...

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Delib. Giunta Reg. n. 1350 del 2/10/2006 - B.U.R. n. 153 del 20/10/2006

Piano di azione ambientale 2004/2006. Stralcio 2006. Approvazione linee-guida.


ALLEGATO 2


La Regione Emilia Romagna intende svolgere una forte azione di incentivazione e promozione sul versante dell'introduzione di sistemi più avanzati di gestione e prevenzione ambientale

......

Nello specifico, l'azione regionale si concentrerà nei campi di seguito riportati:

...

b) EMAS 2 – Reg. (CE) 761/2001.

...

Programma Regionale per la promozione EMAS 2 e acquisti verdi

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Promozione e sostegno alle gestioni improntate all'efficienza ambientale nelle amministrazioni locali:

  1. EMAS 2
  2. Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili:

Azione 1.1) per l'introduzione di EMAS 2 negli enti pubblici territoriali.

Azione 1.2) per l'introduzione di EMAS 2 su Ambiti Produttivi Omogenei.

Azione 1.3) per le Province che presentano entro il mese di ottobre 2008 la registrazione EMAS

Tipologie di intervento ammissibili

-organizzazioni che abbiano già ottenuto la registrazione EMAS;

-Ambiti Produttivi Omogenei che abbiano ottenuto l'attestazione del Comitato EMAS Italia prevista dalla Posizione del Comitato EMAS del 28 gennaio 2005 “Posizione per l'applicazione dell'EMAS in Ambiti Produttivi Omogenei”;

-Verifica annuale del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS 761/2001.

Spese ammissibili

  • costi di consulenza per l'implementazione del sistema di gestione ambientale;
  • spese per la diffusione e la comunicazione dei risultati di progetto;
  • spese per la formazione del personale interno all'amministrazione;
  • spese per il personale interno coinvolto nel progetto (ammissibile sino ad un max del 70% della quota di cofinanziamento);
  • spese per l'attività di verifica da parte di verificatore ambientale accreditato;
  • spese per la registrazione dell'amministrazione.

Periodo di eligibilità delle spese

Nell'ambito delle spese ammissibili potranno essere rendicontate quelle sostenute successivamente al 1 gennaio 2006.

Contributo max ammissibile: 50% dei costi ammissibili.

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Strumento di assegnazione

Il programma di concessione dei contributi avviene attraverso un meccanismo "a sportello", sino al raggiungimento dei plafond massimi assegnabili secondo le ripartizioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3.

Verranno ammessi al finanziamento regionale, in ordine cronologico di presentazione, i soggetti che presenteranno:

  • per quanto attiene l'azione 1.1 ed 1.3 dietro presentazione dell'avvenuta Registrazione della Certificazione EMAS da parte dell'organismo competente (Comitato EMAS Italia);
  • per quanto attiene l'azione 1.1 dietro presentazione del documento attestante la verifica annuale positiva del sistema di gestione ambientale effettuata dal verificatore accreditato;
  • per quanto attiene l'azione 1.2 l'attestazione riferita all'Ambito Produttivo Omogeneo ottenuta dal Comitato Promotore così come definito nella “Posizione per l'applicazione dell'EMAS in Ambiti Produttivi Omogenei” del Comitato EMAS Italia del 28 gennaio 2005.

Soggetti ammissibili al finanziamento

Province, Comuni, Associazioni/Unioni di Comuni, Enti Parco Regionali, Comunità Montane.

Termine per la presentazione delle richieste di finanziamento

Per quanto attiene l'azione 1.3 il termine finale è il 31/10/2008.

Per quanto attiene le azioni 1.1 ed 1.2 il termine finale è il 31/12/2008.

In ogni caso il bando si chiude anche anticipatamente qualora si raggiunga l'esaurimento del plafond disponibile.

Modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo regionale:

Sulla base della rendicontazione della spesa ammessa a finanziamento la Regione Emilia Romagna disporrà il pagamento del contributo assegnato in soluzione unica.

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Progetti


SAD (Sostenibilità Ambientale del distretto Ceramico):

è un sistema di acquisizione, gestione ed esternalizzazione dei dati ambientali, che prevede l'individuazione e il popolamento di un set definito di indicatori descrittivi sia dello stato dell'ambiente oltre che delle performance ambientali.

Progetto: la Registrazione dell'Appennino Bolognese

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Accordi


Accordo di Programma: per lo sviluppo delle certificazioni ambientali nella Provincia di Bologna


Accordo di Programma EMASAgendo: per il supporto alla diffusione di EMAS nei comparti agroalimentari della Provincia di Parma

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Bandi


Bando con scadenza il 27/10/2006 relativo ai contributi per le aziende private e gli enti pubblici per l'introduzione di sistemi di gestione ambientale.

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Delib. Giunta Reg.n. 167 del 11/2/2008 –B.U.R. n. 38 del 11/3/2008

Reg. CE 1698/2005 e decisione C(2007) 4161 - PSR 2007-2013. Approvazione Programma operativo Asse 1 comprensivo dei programmi operativi relativi alle Misure 111 (Azione 1), 112, 114, 121 e 123 (Azione 1), nonché approvazione avviso pubblico Misura 123 (Azione 1).


8. Criteri di priorità

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 7. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

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8.3 Priorità generali

Rappresentano una classe di priorità finalizzata a quantificare il livello di eccellenza dell'impresa richiedente e/o dell'investimento proposto.

In linea generale, si riferiscono a requisiti oggettivi e documentabili al momento della presentazione del progetto.

La classe ha un peso complessivo di 50 punti ed è suddivisa con riferimento ai singoli criteri e rispettivi pesi di seguito descritti.

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8.3.c Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 7 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) 761/01 (EMAS): 2 punti;

- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;

- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;

- adesione alle normative UNI 10939/2001 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;

- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto.