MANUALE DELL'UTENTE PER L'ECO-LABEL
Per il
SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA
[Novembre 2009]
Questo manuale è stato compilato da
ISPRA
Settore Ecolabel
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA
Fax: (06) 500 720 78
e-mail: Ecolabel@isprambiente.it
In collaborazione con:
ACTA
Associazione Cultura Turismo Ambiente
Via Scarlatti , 27 - 20124 Milano
Tel: +39 02 66980931, Fax: +39 02 66716371
e-mail: dagmar.diwok@actanet.it
Per ulteriori informazion si prega di contattare:
1) i singoli organismi competenti
http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/contacts/competent_bodies_en.htm
2) l'European Union Eco-labelling Board (EUEB)
DG ENVIRONMENT - Unit G2-Environment and Industry
Avenue de Beaulieu 9, B-1049 Bruxelles
fax +32229 55684
http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/about_Ecolabel/who_does_what_en.htm
Premessa
1.
Introduzione all'Ecolabel per i servizi di strutture ricettive
2.
L'iter di candidatura
2.1.Valutazione
della conformità ai criteri
2.2.
Compilazione della candidatura e del fascicolo
Informazioni
per la compilazione del modulo elettronico di verifica
2.3.
Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza
2.4.
Iter della domanda dopo la sua ricezione
2.5.
Iter successivo all'assegnazione del marchio
2.6.
Controllo della conformità
2.7.
Rinnovo del contratto
2.8.
Modifiche e aggiunte
2.9.
Ritiro o scadenza dell'Ecolabel
3.
Definizione del gruppo di prodotto e criteri
4.
Glossario
5.
Criteri specifici
Criteri:
applicabilità e punteggio
Gestione
da parte di terzi
Documenti
di verifica e verifiche ispettive
Requisiti
legali generali
ENERGIA
1.
Energia elettrica da fonti rinnovabili
2.
Carbone e oli combustibili pesanti
3.
Rendimento e generazione di calore
4.
Impianto di condizionamento
5.
Efficienza energetica degli edifici
6.
Isolamento delle finestre
7.
Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di
condizionamento
8.
Spegnimento delle luci
9.
Efficienza energetica delle lampadine
10.
Riscaldamento per esterni
ACQUA
11.
Flusso di acqua da rubinetti e docce
12.
Cestini per rifiuti nelle toilette
13.
Risciacquo degli orinatoi
14.
Cambio di asciugamani e lenzuola
15.
Corretto smaltimento delle acque di scarico
DETERSIVI
E DISINFETTANTI
16.
Disinfettanti
RIFIUTI
17.
Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti
18.
Raccolta differenziata dei rifiuti
19.
Prodotti "usa e getta"
20.
Prodotti monodose per la prima colazione
ALTRI
SERVIZI
21.
Divieto di fumare nelle aree comuni
22.
Trasporti pubblici
GESTIONE
GENERALE
23.
Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di
condizionamento
24.
Definizione della politica ambientale e del programma d’azione
25.
Formazione del personale
26.
Informazioni agli ospiti
27.
Dati sul consumo di energia e di acqua
28.
Altri dati da rilevare
29.
Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica
ENERGIA -B
30.
Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili
31.
Energia da fonti rinnovabili
32.
Rendimento energetico delle caldaie
33.
Emissioni di NOx delle caldaie
34.
Teleriscaldamento
35.
Cogenerazione di energia termica ed elettrica
36.
Pompa di calore
37.
Recupero del calore
38.
Termoregolazione
39.
Audit del rendimento energetico degli edifici
40.
Impianti di condizionamento
41.
Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento e di
riscaldamento
42.
Architettura bioclimatica
43.
Apparecchiature a basso consumo energetico
44.
Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità
45.
Posizionamento dei frigoriferi
46.
Spegnimento automatico delle luci nelle stanze
47.
Controllo del timer della sauna
48.
Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili
49.
Spegnimento automatico delle luci esterne
ACQUA
- B
50.
Utilizzo di acqua piovana e di acqua riciclata
51.
Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne
52.
Flusso di acqua da rubinetti e docce
53.
Scarico dei WC
54.
Consumo di acqua delle lavastoviglie
55.
Consumo di acqua delle lavatrici
56.
Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti
57.
Timer per docce
58.
Copertura della piscina
59.
Antigelo
60.
Indicazione della durezza dell'acqua
61.
Orinatoi a risparmio idrico
62.
Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all'esterno
DETERSIVI E
DISINFETTANTI - B
63.
Detersivi
64.
Pitture e vernici per interni e per esterni
65.
Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue
66.
Dosaggio del disinfettante per piscine o piscine
naturali/ecologiche
67.
Pulizia meccanica
68.
Giardini e orti biologici
69.
Insetticidi e repellenti
RIFIUTI-
B
70.
Compostaggio
71.
Contenitori per bevande "usa e getta"
72.
Smaltimento di grassi/oli
73.
Tessuti, mobili e altri prodotti usati
ALTRI
SERVIZI- B
74. Tetti
75.
Comunicazione ed educazione ambientale
76.
Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze
77.
Biciclette
78.
Servizio di trasferimento
79.
Bottiglie riutilizzabili o a rendere
80.
Utilizzo di prodotti ricaricabili
81.
Prodotti di carta
82.
Beni durevoli
83.
Prodotti alimentari locali
84.
Alimenti biologici
85.
Qualità dell'aria negli interni
GESTIONE
GENERALE - B
86.
Registrazione EMAS o certificazione ISO della
struttura ricettiva
87.
Registrazione EMAS o certificazione ISO dei
fornitori
88.
Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori
89.
Contatori per il consumo di energia e di acqua
90.
Altre azioni ambientali
Documenti
di verifica
Documenti
vari
Dichiarazioni
da parte di terzi
Verifiche
ispettive
Moduli
L’intento del presente manuale è guidare il candidato lungo tutto il processo di richiesta del marchio. Entrambe le parti di cui è composto sono finalizzate ad aiutare il richiedente nella presentazione della domanda: il Manuale ed i Moduli di verifica; essi contengono suggerimenti relativi ai vari moduli di valutazione e verifica da compilare.
Parte I. Il Manuale dell'utente è una guida passo per passo su come conseguire la certificazione e su come presentare la candidatura; è anche un’introduzione ai singoli criteri ed al loro contesto in un linguaggio non tecnico, con un glossario e link utili per informazioni ulteriori.
Parte II. I Moduli di verifica digitali sono i formulari di candidatura per lo specifico gruppo di prodotto "servizio di struttura ricettiva" per cui si richiede l'Ecolabel, con i campi relativi ad ogni criterio che devono essere compilati elettronicamente dal richiedente.
Questa è la Parte I. Consigliamo di leggerla prima di compilare il modulo digitale di candidatura di cui alla Parte II. Per eventuali chiarimenti su aspetti tecnico-amministrativi è possibile contattare l'Organismo Competente (ISPRA).
Il Manuale per il richiedente viene sottoposto a revisione ogni qualvolta i criteri vengono aggiornati (generalmente ogni tre - cinque anni) o, occasionalmente, per altre ragioni. Pertanto, per essere sicuri di fare riferimento alla versione più recente, si consiglia di chiedere conferma ad ISPRA.
1. Introduzione all’eco-label per il servizio di struttura ricettiva
Il marchio ambientale comunitario denominato Ecolabel europeo (di seguito Ecolabel Ue) è il marchio ecologico ufficiale dell'Unione europea. Noto anche come "il fiore", è stato istituito nel 1992 da un Regolamento Comunitario, con lo scopo di aiutare i consumatori ad identificare facilmente i prodotti che, nel loro ciclo di vita, causano un minore impatto sull'ambiente rispetto a prodotti equivalenti.
Nel 2000 l'Ecolabel europeo è stato rilanciato da una revisione del regolamento: il Regolamento No 1980/2000/CE che estendeva l’applicazione del marchio ai servizi. In questo senso, l’articolo 1 del Regolamento1980/2000 stabilisce che per "prodotto" si intende qualsiasi bene o servizio.
Il servizio di struttura ricettiva è un sottogruppo del primo gruppo di prodotto sviluppato per un servizio, ovvero la ricettività turistica. Nel presente manuale, il termine "prodotto" si riferisce al servizio di struttura ricettiva.
La partecipazione allo schema, gestito dagli Organismi Competenti designati ufficialmente in ogni paese dell'UE, è volontaria.
Le aziende i cui prodotti corrispondono alla definizione ufficiale del gruppo di prodotto e soddisfano i criteri relativi al prodotto ed alla sua produzione possono richiedere l'Ecolabel Ue. I criteri tecnici per ogni gruppo di prodotto sono concordati tra gli Stati Membri, dopo consultazioni con i gruppi interessati, tra cui altre Direzioni in seno alla Commissione Europea e rappresentanti dell’industria, dei consumatori, delle organizzazioni ambientaliste, rivenditori e autorità pubbliche.
Fino ad ora esistono
criteri Ecolabel per 26 gruppi di prodotto (per maggiori informazioni
vedi:
http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/Ecolabelled_products/product_categories_en.htm
)
L’Ecolabel EU per
il sevizio di struttura ricettiva è stato approvato nel
settembre del 2004 ed i criteri sono stati sottoposti a revisione nel
2008. La nuova versione è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/Ecolabelled_products/categories/camp_site_service_en.htm,
In italiano:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:0036:0058:IT:PDF
.
Tutti i criteri sono pubblicati nella pagina dedicata all’Ecolabel Ue del sito web ufficiale della Commissione Europea di cui sopra. Il sito web contiene tutti gli altri documenti Ecolabel Ue e illustra in dettaglio le modalità di sviluppo dei criteri, nonché il funzionamento dello schema.
I documenti principali sono disponibili in tutte (o quasi) le lingue della Comunità ed i relativi testi sono facilmente scaricabili.
Il presente manuale illustra dettagliatamente la procedura di candidatura. I punti principali sono i seguenti:
· Campo di applicazione
Per poter richiedere l'Ecolabel, una struttura ricettiva deve offrire un servizio di struttura ricettiva coerente con la definizione di gruppo di prodotto e con i criteri specifici pubblicati (si veda Parte II, Moduli di Verifica). Il servizio offerto può variare all’interno di una gamma di servizi presenti in aggiunta al servizio di struttura ricettiva, e possono cambiare o essere modificati entro il periodo di validità del marchio ma devono comunque sempre soddisfare i criteri specifici. Non è necessaria una nuova domanda di assegnazione del marchio per modifiche che non influiscono sulla conformità rispetto ai criteri (per esempio l'aggiunta di un servizio quali attività speciali per bambini o servizi per animali domestici, o l'aggiunta di una piscina), ma l'Organismo Competente deve essere informato in forma scritta delle modifiche più importanti (per esempio l'aggiunta di una piscina potrebbe richiedere la conformità a criteri aggiuntivi per il punteggio richiesto dai criteri della Sezione B).
· Chi può richiedere il marchio
Il proprietario o il direttore di un struttura ricettiva può richiedere l’Ecolabel all’Organismo Competente dello Stato Membro in cui è offerto il servizio.
· Presso quale Organismo Competente inoltrare la richiesta
Le richieste per l'assegnazione dell’Ecolabel devono essere inoltrate all’Organismo Competente dello Stato Membro in cui viene offerto il servizio di struttura ricettiva. Se il servizio è offerto nella stessa forma in più Stati Membri, il richiedente può scegliere un Organismo Competente in uno degli Stati, il quale consulterà gli organismi degli altri Stati Membri. Per una catena di strutture ricettive appartenente ad uno Stato esterno all’Unione Europea, la richiesta deve essere inoltrata allo Stato europeo in cui il servizio è (o sarà) offerto.
· Prima di inoltrare la richiesta
Il richiedente ottiene un modulo di candidatura dall’Organismo Competente appropriato (vedi sopra) e si assicura che il servizio di struttura ricettiva è in grado di ottemperare ai criteri Ecolabel, sia in modo indipendente che con l’aiuto di un consulente. I costi in cui incorre per raggiungere la conformità e per documentarla sono a proprio carico. Il richiedente compila i moduli digitali di verifica e allega tutta la documentazione richiesta per dimostrare la conformità e lo invia assieme al modulo di candidatura. La procedura di valutazione della validità della candidatura è spiegata in maggior dettaglio più avanti in questo documento.
· Al momento in cui si riceve la domanda di assegnazione
L’Organismo Competente fattura il costo della candidatura al richiedente al momento in cui questa viene ricevuta.
Per il servizio di struttura ricettiva sono previste spese di istruttoria da un minimo di 300 euro (in Italia fissate a tale quota minima di riferimento) con una riduzione del 75% per le microimprese ed altre riduzioni descritte in maggior dettaglio più avanti nel documento.
(Le tariffe possono variare in altri Stati Membri della Unione Europea, dato che lo schema riportato nella Decisione 2000/728/EC, rivista dalla Decisione della Commissione 2003/393/EC permette agli Organismi Competenti di stabilire le tariffe entro una ambito prestabilito). L’Organismo Competente controlla che il prodotto sia conforme ai criteri e che la richiesta sia a sua volta conforme con le procedure di valutazione e di certificazione.
Nel caso in cui i criteri dell’Ecolabel richiedano che i servizi siano conformi ad alcune specifiche richieste, queste devono essere soddisfatte in tutti i luoghi in cui tali servizi sono presenti, purché siano sottoposti alla gestione del proprietario o del gestore del prodotto ( invece che di terzi che gestiscono il servizio in licenza).
· Se la domanda di assegnazione ha esito positivo
L’Organismo Competente assegna la licenza per l’uso del marchio nei termini del contratto standard. Le candidature per l’assegnazione del marchio sono le stesse in ciascuno Stato Membro, quindi una volta che il marchio è stato assegnato da un organismo competente esso è valido in tutta Europa, il servizio può essere commercializzato con il marchio in tutto il territorio comunitario e il logo può fregiare la struttura ricettiva ed essere usato nella pubblicità. L’organismo Competente fattura poi il costo annuale al richiedente.
Il diritto annuale è dello 0,15% sul 50% del fatturato annuo, con un diritto annuale minimo per le microimprese pari a 100 euro ed altre riduzioni che saranno descritte più avanti nel documento.
L'assegnazione normalmente dura fino a che i criteri sono giunti a scadenza e sono modificati, dopo di che vi è una procedura semplificata per il rinnovo del marchio con i criteri modificati.
Il richiedente deve compilare i Moduli digitali di richiesta forniti con il Manuale. I moduli sono nel formato "open office"; il programma gratuito può essere scaricati qui. Si devono compilare tutti i campi attinenti con le informazioni richieste e si devono compilare le dichiarazioni indicate nel campo “documenti da allegare”, firmarle digitalmente direttamente o stamparle, timbrarle e firmarle ed allegarle scannerizzate al modulo digitale di candidatura.
Insieme ai Moduli utilizzabili in formato digitale, occorre inviare in originale la domanda per la concessione del marchio in formato cartaceo, disponibile nel pacchetto per l'ottenimento del marchio.
Il Manuale fornisce ulteriori informazioni concernenti i singoli criteri, il loro contesto e la documentazione richiesta. Contiene anche indicazioni dettagliate su dove il modulo elettronico di richiesta deve essere compilato per ogni criterio.
In alcuni casi, dove indicato, è sufficiente la dichiarazione del proprietario, ma in altri si richiede una conferma indipendente.
L’Organismo Competente fattura al richiedente l’ammontare non rimborsabile della tariffa di candidatura al momento del ricevimento della richiesta stessa. Se la richiesta viene accettata, l’Organismo Competente fatturerà la tariffa annuale al concessionario della licenza, applicando tutte le riduzioni del caso.
Per mettere l’Organismo Competente in grado di verificare la corretta implementazione dell’Ecolabel EU, la documentazione dovrà includere tutte le illustrazioni dell’utilizzo proposto dell’Ecolabel EU nell’ambito del struttura ricettiva o altrove.
2.1 Valutazione della conformità ai criteri
Prima di inoltrare la candidatura all’Organismo Competente, il richiedente deve verificare che il servizio di struttura ricettiva sia conforme ai criteri tecnici previsti per il gruppo di prodotto. I documenti di verifica consistono in auto-dichiarazioni, dichiarazioni ed altri tipi di documenti rilasciati dai fornitori di beni e servizi, inclusi produttori ed autorità locali. Tale documentazione si riferisce a beni, servizi e altre attività esistenti nel struttura ricettiva del richiedente e che sono oggetto dei criteri.
Procedura per la valutazione della candidatura
Dopo aver ricevuto la candidatura per l'assegnazione del marchio, l'Organismo Competente procede ad esaminare il fascicolo, inclusa la documentazione inviata direttamente dai fornitori. Se necessario, l’Organismo Competente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
Il responsabile dell’Organismo Competente addetto alla valutazione predispone una lista dei documenti mancanti e la comunica al richiedente. Quest’ultimo verifica di adempiere ai requisiti richiesti e fornisce all’Organismo Competente la documentazione mancante. Nella maggior parte dei casi, può essere necessario inviare più di una lista di documenti mancanti.
Quando tutta la documentazione è stata valutata e approvata, l’Organismo Competente effettua una visita ispettiva presso il richiedente. Quando tutti i requisiti sono soddisfatti, l'Organismo Competente notifica la candidatura alla Commissione Europea che provvede a registrare il contratto, quindi l’Organismo Competente e il richiedente firmano il contratto.
Auto-valutazione certificata
I candidati devono fornire la documentazione scritta relativa alla conformità ai criteri, come richiesto da ogni criterio (vedere parte II). I documenti devono essere recenti. L'Organismo Competente può effettuare ulteriori controlli sulle informazioni inoltrate e, per questo, vengono accettate solo dichiarazioni rilasciate nei sei mesi precedenti la data di candidatura.
Nel gruppo di prodotto "servizio di struttura ricettiva" non sono richiesti esami di laboratorio, ma dichiarazioni rilasciate da produttori e altre figure professionali qualificate, responsabili delle caratteristiche tecniche e della manutenzione dell’apparecchiatura oggetto dei criteri contemplati dall'Ecolabel..
Costi per la valutazione e per la certificazione
Poiché i costi relativi alla documentazione per la verifica sono a carico del richiedente e sono in aggiunta ai diritti annuali sopra menzionati, si consiglia di pianificare prima della candidatura le procedure e i costi associati con il proprio personale responsabile.
Valutazione
Ove opportuno, si possono usare metodi e standard diversi da quelli indicati da ogni criterio se la loro equivalenza viene accettata dall’Organismo Competente che valuta la richiesta.
Quando si richiede al candidato di fornire dichiarazioni, documentazioni, analisi, test od altre prove che attestino la conformità ai criteri, si intende che questi devono essere forniti dal richiedente e/o dal/dai fornitori, o altre figure responsabili.
Richieste generali
Per fare richiesta dell’Ecolabel, il richiedente deve essere conforme a tutti i requisiti europei e nazionali. In particolare deve garantire che:
1. L'immobile sia edificato legalmente e a norma rispetto a tutte le leggi e regolamenti relativi all’area in cui è situato, in special modo quelli relativi al paesaggio e alla conservazione della biodiversità.
2. Che la struttura rispetti leggi e regolamenti europei, nazionali e locali, su risparmio energetico, fonti idriche, trattamento ed eliminazione delle acque, raccolta e conferimento dei rifiuti, manutenzione ed efficienza delle attrezzature, disposizioni per la sicurezza e la salute.
3. Che l’impresa sia operativa e registrata, come richiesto dalle leggi nazionali e locali, e che il personale sia legalmente impiegato ed assicurato.
2.2 Compilazione della candidatura e del fascicolo
Dopo aver compilato la domanda per la concessione del marchio in formato cartaceo il richiedente procede alla compilazione del modulo elettronico di verifica. La documentazione e le dichiarazioni pertinenti, come anche il materiale giustificativo relativo alla conformità del struttura ricettiva, vengono organizzati in un fascicolo che dimostra che la struttura in questione soddisfa i criteri. Il fascicolo deve contenere anche l’illustrazione dell’utilizzo proposto del marchio. Se la richiesta viene accolta, il richiedente è tenuto a custodire il fascicolo e aggiornarlo per l’intera durata della licenza.
INFORMAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ELETTRONICO DI VERIFICA
Lo scopo di questo modulo è
verificare che il struttura ricettiva sia conforme ai requisiti
dell’Ecolabel europeo. Deve essere compilato dal richiedente in
tutte le sue parti importanti ed inviato all’Organismo
Competente, con la documentazione richiesta, allegata come file
scansionati, in formato pdf.
Il foglio elettronico si compone di
cinque fogli, il primo dei quali contiene le informazioni per la
compilazione. Il seguente riguarda:
"I dati del
richiedente", dove il candidato deve fornire in dettaglio le
informazioni sul proprio struttura ricettiva ed i servizi che offre,
rispondendo ad ogni singolo campo.
"Criteri
obbligatori": qui il candidato deve dichiarare di essere
conforme ai criteri e fornire tutte le specifiche richieste per ogni
criterio obbligatorio. Nel caso in cui non si possa
ottemperare ad un criterio, si dovrà fornire una
giustificazione nella cella “note alla risposta”. Si può
vedere la spiegazione completa di ogni criterio posizionando il
puntatore sul numero del criterio.
"Criteri
facoltativi": qui il richiedente ha una ampia
possibilità di trovare i requisiti che meglio si adattano alle
proprie possibilità e alla propria politica ambientale, ovvero
quelli meglio applicabili nel proprio caso, e dichiarare per essi la
conformità fornendo ogni specifica richiesta. Ad ogni criterio
di questa scheda viene attribuito un valore espresso in punti o
frazioni di punto, quindi bisogna rispondere a tutti i criteri
sia con un sì che con un no, o con eventuali altre risposte
messe a disposizione. Per qualificarsi all’assegnazione
dell’Ecolabel, le strutture ricettive devono raggiungere un
numero minimo di punti (vedi il Manuale dell’Utente per altre
informazioni). La spiegazione completa di ogni criterio è
visibile posizionando il puntatore sul numero del criterio.
ATTENZIONE: in queste tre schede tutte le celle “risposta/opzione” devono essere compilate, altrimenti la candidatura non sarà ritenuta valida.
"Punteggio totale": l’ultimo foglio, che serve solo per la consultazione, fornisce al richiedente il punteggio finale raggiunto dal proprio struttura ricettiva. I dati sono il risultato delle risposte fornite negli altri moduli e non possono essere modificati se non cambiando le risposte nei relativi moduli.
"Tavole di Consumo": qui il richiedente deve inserire i dati di consumo raccolti almeno nell'ultimo semestre come richiesto dai criteri 28 e 29. La compilazione di queste tabelle è obbligatoria.
Spiegazione delle singole colonne:
1. RICHIESTE: questo campo
specifica gli esatti requisiti del criterio ed esige che il
richiedente dichiari di soddisfarli. Questo campo ha puro valore
informativo e non può essere modificato.
2.
RISPOSTE/OPZIONI: in questo campo il richiedente dichiara la
propria conformità alle richieste del criterio come
specificato nel campo RICHIESTE. In generale la risposta è SI
o NO/Non applicabile, ed in alcuni casi può essere un valore.
Si deve sempre rispondere a questo campo, sia che il struttura
ricettiva ottemperi alla richiesta o meno, altrimenti la candidatura
non sarà ritenuta valida. Ulteriori informazioni devono essere
inserite nel campo NOTE ALLA RISPOSTA.
3. RISPOSTE/NOTE:
questo campo contiene tutte le ulteriori informazioni che
riguardano le RICHIESTE a cui non si è risposto in modo
esauriente nel campo RISPOSTE/OPZIONI, come per esempio le ragioni di
non applicabilità del criterio nella sezione Obbligatorio ed i
valori dettagliati e le specifiche per la sezione Facoltativo. Questo
campo deve essere compilato solo se sono richieste ulteriori
informazioni.
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE: questo campo
specifica la documentazione che il richiedente deve produrre ed
allegare alla candidatura, come richiesto dal criterio. Il Manuale
dell’Utente contiene informazioni più dettagliate sulla
documentazione necessaria da fornire assieme alla candidatura, e come
questa si possa ottenere nell’apposita sezione per ogni
criterio con lo stesso nome. Tutta la documentazione, prima di essere
scansionata al computer, deve essere firmata e timbrata dalla persona
responsabile (il rappresentante legale o almeno qualcuno del
personale direttivo), con la data della firma, che non deve essere
posteriore a sei mesi dalla prova dell’invio postale od
elettronico della candidatura. Questo campo è di sola
informazione e non può essere modificato.
5. CONTROLLO
DI CONFORMITÀ (Criteri Obbligatori): questo campo viene
generato automaticamente sulla base delle risposte date dal
richiedente. Non può essere modificato se non modificando la
risposta nella parte RISPOSTE/OPZIONI.
6. PUNTEGGIO e
PUNTEGGIO TOTALE PER CRITERIO (Criteri Facoltativi): questi campi
vengono generati automaticamente sulla base delle risposte date dal
richiedente. Non possono essere modificati se non cambiando le
risposte nella parte DOMANDE/OPZIONI.
Il documento digitale di candidatura deve essere compilato in ogni dettaglio, salvato ed inviato all’Organismo Competente, accompagnato dai documenti richiesti firmati, timbrati e scansionati e da una lettera stampata, firmata e scansionata che dichiara che le informazioni fornite sono vere e che il struttura ricettiva soddisfa i criteri richiesti. L'invio può avvenire attraverso un supporto magnetico per posta, oppure via e-mail.
2.3 Diritti per l’esame del fascicolo e per la licenza
[Inserire i dettagli dei livelli dei diritti e della fatturazione nel caso in cui siano diversi]
I diritti richiesti dall’Organismo Competente, di seguito esposti, sono in linea con la decisione della Commissione Europea del 10 novembre 2000 (Decisione della Commissione 2000/728/CE emendata dalla Decisione della Commissione 2003/393/CE). Le spese e diritti possono variare tra gli Stati Membri, poiché il sistema del marchio permette agli organismi competenti di fissare le quote entro una determinata fascia di prezzo. Altri organismi competenti possono contemplare procedure diverse relativamente alle modalità ed alla tempistica dei pagamenti.
Diritto per l'esame del fascicolo
Al momento della richiesta di assegnazione del marchio, deve essere versata una quota per l’esame del fascicolo. Tale quota non è restituibile. Essa non è applicabile ai rinnovi della licenza o in caso di modifica del prodotto o ancora in caso di aggiunta di nuovi prodotti al contratto esistente.
1. L’importo minimo di tale diritto attualmente ammonta a 300 euro, il massimo a 1300 euro.
2. E’ prevista una riduzione del 75% per le microimprese (fino a 10 dipendenti).
3. Sono previste riduzioni del 25% per le PMI (piccole e medie imprese) e per i fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo.
4. Il pagamento non deve essere inviato insieme al modulo di richiesta ma si deve inviare il mezzo di prova dell'avvenuto pagamento. L’Organismo Competente fatturerà al candidato ovvero darà riscontro dell'avvenuto pagamento in conformità alle procedure richiedendo prova dello stato di PMI se viene effettuato lo sconto.
Diritti annuali
Se la richiesta viene accolta, dovranno essere corrisposti i diritti annuali, in base al fatturato, a partire dalla data in cui il marchio è assegnato al richiedente.
La quota del diritto annuale a carico del richiedente è pari allo 0,15% della metà del fatturato annuo; il fatturato viene calcolato moltiplicando il prezzo medio di erogazione per il numero di pernottamenti. Il prezzo di erogazione del servizio deve essere calcolato in base al prezzo medio pagato dal cliente del struttura ricettiva per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo.
I diritti minimi annuali ammontano a 100 euro per gruppo di prodotto in caso di microimprese.
I diritti annuali non possono superare i 25.000 euro per gruppo di prodotto per richiedente. Sono previste le seguenti riduzioni della quota di base:
il 25% per i primi tre richiedenti in ogni Stato Membro che ricevono l'assegnazione del marchio per uno specifico gruppo di prodotto; nel caso, l’Organismo Competente applicherà automaticamente questa riduzione;
il 25% alle PMI (piccole e medie imprese) ed ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo;
il 15%
per gli iscritti in EMAS (Eco-management e Audit Scheme CE) e/o
certificati ISO 14001. Questa riduzione dipende da una esplicita
dichiarazione d’impegno, nell’ambito della politica
ambientale del richiedente, volta ad assicurare la totale conformità
dei propri prodotti certificati con i criteri dell'Ecolabel europeo
il periodo del contratto, e questo impegno deve essere adeguatamente
incorporato in dettagliati obiettivi ambientali.
(I richiedenti
certificati ISO 14001 devono dimostrare ogni anno l’attuazione
di questo impegno. Quelli iscritti EMAS devono inoltrare ogni anno
una copia della loro dichiarazione ambientale sottoposta a debita
verifica);
una riduzione fino al 30% laddove al prodotto in questione sia stato assegnato anche un altro marchio conforme ai requisiti generali di ISO 14024.
5. Queste riduzioni sono cumulative e si applicano anche alla quota minima e massima, ma non possono superare il 50% del totale.
6. Queste cifre escludono i costi di qualsiasi verifica o controllo aggiuntivo da parte dell’Organismo Competente, incluse le visite ispettive, che l’Organismo Competente fatturerà al richiedente che abbia ottenuto la licenza.
7. Il pagamento è annuale, alla fine dell’anno di calendario; l’Organismo Competente richiede il dettaglio del numero dei pernottamenti e del valore delle vendite, fatturando al detentore della licenza sulla base delle procedure di pagamento stabilite. L’Organismo Competente applica le opportune riduzioni, ma richiede prova degli elementi che comportano la riduzione di prezzo, ovvero: PMI, EMAS, ISO 14001 e ISO 14024 (Tipo I)
2.4 Iter della domanda dopo la sua ricezione
L’Organismo Competente comunica il ricevimento della candidatura, e allega un modulo di conferma da parte del richiedente per rendere possibile all’ufficio contabilità di fatturare il dovuto.
L’Organismo Competente assegna un numero specifico ad ogni richiesta. I richiedenti devono fare sempre riferimento a tale numero nelle successive comunicazioni relative all’Ecolabel. Se la domanda di assegnazione è accolta, questo numero sarà utilizzato per registrare il contratto.
Per esempio:
XX / 26 / 01 sta per:
XX: sono le iniziali dell’Organismo Competente di riferimento secondo lo Stato Membro (IT per l’Italia)
26: è il codice del gruppo di prodotto (in questo caso il servizio di struttura ricettiva)
01: il numero progressivo della pratica relativa alla domanda di assegnazione del marchio per lo specifico gruppo di prodotto (che quindi identifica il richiedente)
L’Organismo Competente si assicura che la richiesta sia completa, esamina il fascicolo per valutare la conformità ai criteri del gruppo di prodotto ed ai requisiti di verifica. È possibile che reputi necessarie ulteriori prove rispetto ad alcune dichiarazioni o che fissi un appuntamento per una visita d'ispezione o di revisione presso il richiedente. Se il richiedente appalta parte del servizio di struttura ricettiva, l’Organismo Competente può ugualmente eseguire verifiche ispettive presso il/i subappaltatore/i.
Quando l'Organismo Competente assegna la licenza di utilizzo dell’Ecolabel Ue al richiedente, questi viene incluso nella lista dei prodotti Ecolabel riportati nel registro e nel sito della Commissione.
2.5 Iter successivo all’assegnazione del marchio
Una volta assegnato l’Ecolabel, il destinatario è libero di affiggere il logo all’interno e all’esterno del struttura ricettiva e di utilizzarlo a scopi pubblicitari, sempre che le condizioni del contratto siano rispettate.
2.6 Controllo della conformità
L’Organismo Competente o agenti autorizzati possono effettuare le indagini necessarie per verificare la conformità nel tempo da parte del detentore della licenza Ecolabel, sia rispetto ai criteri del gruppo di prodotto, sia rispetto ai termini ed alle disposizioni del contratto. A questo scopo l’Organismo Competente può richiedere ulteriore documentazione che il detentore dell’Ecolabel fornirà, o potrà svolgere le verifiche ritenute pertinenti. In questi casi, l’Organismo Competente può chiedere al detentore dell’Ecolabel di ispezionare gli spazi in orari ragionevoli, con o senza preavviso, e il detentore dell’Ecolabel accorderà tale accesso.
E’ raccomandabile che le ispezioni del sito vengano effettuate dall'Organismo Competente.
Il richiedente sosterrà tutte le spese per le analisi e le verifiche relative alla richiesta di assegnazione, al mantenimento e all’utilizzo dell’Ecolabel. L’Organismo Competente ha la facoltà di chiedere il pagamento dei costi ragionevolmente sostenuti per le visite ispettive previste dalla verifica di conformità. I metodi di controllo possono variare tra i diversi Stati Membri, ma in ogni caso, lo scopo è assicurare che tutti i prodotti siano conformi ai criteri, indipendentemente dallo Stato membro in cui viene effettuata la domanda di assegnazione del marchio.
Al fine di semplificare la documentazione di verifica richiesta per questo gruppo di prodotto, la documentazione da inviare al momento della richiesta è ridotta al minimo.
Tuttavia, l’Organismo Competente può richiedere ulteriore documentazione. Il richiedente fornirà tale documentazione per posta o al momento della verifica ispettiva.
Di norma, le procedure di controllo sono più semplici se il richiedente applica un sistema di gestione ambientale (per esempio ISO o EMAS) e se ricorre a fornitori anch’essi certificati.
(Nota: l'implementazione di tali schemi di gestione non è richiesta)
Quando un vecchio contratto viene rinnovato o prorogato, l’Organismo Competente notifica agli altri organismi competenti il rinnovo del vecchio contratto, in base ad una lettera standard che riporta il numero del contratto e i prodotti inclusi. L’Organismo Competente può firmare il contratto alla data della notifica.
2.8 Modifiche ai prodotti provvisti di Ecolabel e aggiunta di nuovi prodotti
Modifiche
Come sopra riportato, i prodotti già provvisti di Ecolabel Ue possono essere modificati, ma devono mantenere sempre la conformità ai criteri. Non è necessaria una nuova richiesta per eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto che non influiscono sui criteri (per esempio cambiamenti di colore, dimensione o design non disciplinati dai criteri), ma l’Organismo Competente deve essere informato per iscritto di ogni modifica importante, come ad esempio una modifica della denominazione.
A tal fine, il richiedente deve inviare all’Organismo Competente:
il nome del struttura ricettiva provvisto di Ecolabel;
il numero di licenza di utilizzo dell’Ecolabel;
una descrizione di come le modifiche incidono sul prodotto o sulla gamma di prodotti provvisti di Ecolabel (per esempio se la modifica si riferisce semplicemente al nome del prodotto o se è cessato il servizio o altro ancora);
una conferma che (tranne nel caso in cui l’attività sia cessata):
a) il servizio di struttura ricettiva rimane quale descritto nel fascicolo presentato al momento della prima candidatura;
b) il servizio di struttura ricettiva è tuttora conforme ai criteri dell’Ecolabel Ue.
Prodotti nuovi
Laddove un richiedente intenda estendere la licenza per comprendere altre strutture ricettive con la stessa gestione e ubicati nel medesimo distretto amministrativo (distretto che abbia accesso agli stessi servizi locali e sia disciplinato dalle medesime leggi locali), dovrà comunque presentare un nuovo modulo di richiesta ed un fascicolo relativo alle nuove strutture, ma l’Organismo Competente non addebiterà i diritti per l’esame del fascicolo.
2.9 Ritiro o scadenza dell'Ecolabel europeo
L’Organismo Competente può sospendere o ritirare il diritto di utilizzo dell’Ecolabel EU qualora i termini contrattuali siano stati violati.
Ugualmente, alla scadenza del periodo di validità dei criteri, il richiedente non potrà più utilizzare il marchio, anche se in queste circostanze l’Organismo Competente concederà un lasso di tempo per smaltire il materiale promozionale già stampato. In questo periodo, è probabile che la revisione dei criteri sia già stata compiuta. I detentori del marchio disporranno di almeno sei mesi per ripresentare la propria candidatura al marchio così come rivisto dalla nuova decisione della Commissione. Una volta stabilita la conformità ai nuovi criteri, potrà essere firmato un nuovo contratto tra l’Organismo Competente e il richiedente.
3. Definizione del gruppo di prodotto e criteri
La definizione del gruppo di prodotto per il servizio di struttura ricettiva è riportata qui sotto:
Per “servizio di struttura ricettiva” si intende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area definita. Sono comprese anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti ed aree collettive adibite ai servizi comuni forniti entro l’area delimitata.
Il "servizio di struttura ricettiva" erogato entro tale area delimitata può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del struttura ricettiva, di servizi di ristorazione e attività ricreative.
Nell’ambito di questa Decisione, i servizi di ristorazione includono la prima colazione; le attività/servizi fitness o diporto includono le saune, le piscine e tutti gli altri servizi simili posti nell’area del struttura ricettiva e nelle aree verdi come parchi e giardini, aperti agli ospiti anche se non appartengono alla struttura del struttura ricettiva stesso.
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel Ue al servizio di struttura ricettiva sono stati sviluppati sulla base dell’analisi dei vari impatti in ogni stadio del ciclo di vita del prodotto, compresi gli acquisti effettuati per la fornitura del servizio, la fruizione del servizio, la gestione dei rifiuti prodotti dal servizio, come elencato nella Decisione della Commissione del 14 aprile 2005 (2005/338/CE)
I criteri mirano in particolare a ridurre il consumo di energia proveniente da fonti energetiche fossili, a ridurre il consumo di acqua trattata chimicamente e delle sostanze chimiche contenute in detergenti e disinfettanti, così come a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, senza pregiudicare la qualità del servizio per il consumatore.
Più specificamente, i criteri sono finalizzati ad assicurare l’utilizzo di attrezzature elettriche e per il riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico, garantire il risparmio idrico tramite dispositivi tecnici dove necessario, formare il personale affinché mantenga un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente, evitando, per esempio, un uso eccessivo di sostanze chimiche, differenziando i rifiuti ed assicurandone un adeguato smaltimento. In generale, i criteri hanno lo scopo di migliorare le misure di gestione per ottenere una prestazione ambientale più consapevole ed efficiente da parte del direttore, del personale e degli ospiti.
I criteri saranno validi per tre anni, a partire dalla data di notifica della Decisione della Commissione, dopo di che sarà pubblicata la nuova versione dell’Ecolabel Ue per il servizio di struttura ricettiva.
Si consiglia al richiedente di rivolgersi al proprio Organismo Competente, al fine di accertarsi relativamente alla versione più aggiornata dei criteri.
Salute, sicurezza e altri requisiti ambientali
I prodotti cui sia stato assegnato l’Ecolabel Ue devono essere conformi anche alle disposizioni generali del Regolamento 1980/2000. L'articolo 2 del Regolamento stabilisce che l’Ecolabel EU non può essere assegnato a sostanze o preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l’ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi della Direttiva del Consiglio 67/548/CEE o della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 1999/45/CE, né a beni il cui processo di fabbricazione possa nuocere gravemente alla salute umana e/o all’ambiente, o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.
Tipologia della struttura ricettiva: poichè l’Ecolabel europeo è assegnato alle strutture ricettive e alle strutture ricettive, la lista che segue rende chiaro quali delle varie strutture che offrono ospitalità possono far richiesta ad uno dei due eco-label europei. Le diverse tipologie di strutture sono classificate ai sensi della decisione della Commissione 99/35/CE e sono:
Tipologia della struttura ricettiva |
Tipologia della struttura ricettiva |
ALLOGGI TURISTICI COLLETTIVI |
ALTRI ALLOGGI COLLETTIVI |
ALBERGHI |
Alloggi per vacanze |
Alberghi |
campeggi |
Motel |
Ostelli della gioventù |
Case albergo |
Alloggi e case vacanze per anziani, dipendenti, lavoratori e studenti |
Locande sulla strada |
Rifugi di montagna |
Alberghi sulla spiaggia |
STRUTTURE SPECIALIZZATE |
Villaggi turistici |
Stabilimenti di cura |
STRUTTURE SIMILI |
Campi lavoro e campi vacanze |
Pensioni |
Centri congresso |
Residenze turistiche |
STRUTTURE PRIVATE |
Bed and Breakfast (B&B) |
Camere in affitto presso case private |
Fattorie (Agroturismi) |
Alloggi affittati da privati o agenzie |
Case di campagna |
|
Ogni tipo di struttura turistica presente nella lista, ad esclusione del struttura ricettiva, è una struttura al coperto e come tale deve essere considerata in ogni questione pertinente.
La definizione di struttura ricettiva ai fini dell'eco-label europeo è presente nella definizione del gruppo di prodotto.
Acque reflue: le acque scaricate come conseguenza dell'erogazione del servizio di struttura ricettiva.
Apparecchi elettrici in rete: apparecchi alimentati dall'energia distribuita dalla rete elettrica principale.
Aree verdi: aree con superfici erbose o piantumate.
Aria condizionata: le apparecchiature per l'aria condizionata prese in considerazione in questodocumento sono condizionatori per ambienti (Room Air Conditioners -RAC). La tabella seguente riporta i dispositivi inclusi e quelli esclusi dalla definizione di condizionatori per ambienti:
Sono condizionatori d'aria per ambienti - RAC |
Non sono condizionatori d'aria per ambienti - non RAC |
Condizionatori monoblocco |
Condizionatori spot air |
Condizionatori split |
Deumidificatori |
Condizionatore multi split |
Condizionatori specializzati |
Condizionatori a condotta unica |
Condizionatori specializzati con unità centrale |
|
Evaporatori |
|
Essicatori |
Attività fitness: vedere la voce Attività ricreative.
Attività ricreative: tutte le attività offerte dal struttura ricettiva come cure personali (p.es. sauna), sport (p.es. nuoto) e tutte le strutture che si trovano all'interno del struttura ricettiva, nonché tutte le attività didattiche/ricreative (p.es. trekking, escursioni, passeggiate) svolte nelle aree verdi che non fanno parte del struttura ricettiva, come parchi, boschi e giardini, ma che sono aperte agli ospiti.
Auto produzione (riferita all'energia): la produzione di energia all'interno del struttura ricettiva. Per esempio, se il struttura ricettiva è provvisto di un impianto fotovoltaico o eolico, significa che autoproduce elettricità, se invece è dotato di pannelli solari, autoproduce energia a scopo di riscaldamento.
Biomassa: tutta la materia organica è detta biomassa; l'energia rilasciata dalla biomassa quando è ingerita, bruciata o trasformata in fonti energetiche è nota come energia da biomassa.
Cogenerazione di calore ed elettricità (CHP) 2: la tecnologia per la generazione di energia che sfrutta le fonti energetiche in maniera efficiente per la produzione combinata di elettricità e calore. Di per sé non è una fonte di energia rinnovabile ma, data 'efficienza con cui produce energia, ai fini di questo documento, è stata considerata una tecnica positiva dal punto di vista ambientale quanto la produzione energetica da fonti rinnovabili. Spesso gli impianti di cogenerazione sono alimentati con energia da fonti rinnovabili. La cogenerazione è applicabile in particolar modo agli edifici di una certa entità, quale condomini, ospedali, alberghi, villaggi turistici, aeroporti, centri commerciali e ricreativi ed altri grandi complessi adibiti ad uffici. (Secondo EUROSTAT, la media europea dell'efficienza totale degli impianti di cogenerazione era nel 1998 del 74,9% contro una media del 39,4% dei generatori elettrici convenzionali (statistiche CHP (1994-98) nel Draft Summary Report e dati EUROSTAT sulla generazione elettrica convenzionale nel Commission Staff Working Paper "Completing the internal energy market", SEC(2001)438).
Coibentazione: materiali edili usati per la protezione acustica, termica (dal freddo e dal calore) e dagli incendi.
Consumo elettrico: i kWh utilizzati dal struttura ricettiva. Ai fini della misurazione, si intende il consumo annuale.
Doppi vetri: coibentazione delle finestre, quando, nella stessa finestra, due strati di vetro sono separati da uno strato di aria.
Eco-label: un marchio che promuove la riduzione dell'impatto ambientale negativo dei prodotti o dei servizi a cui si applica. L'Ecolabel è il marchio ufficiale dell’Unione Europea e, nel presente documento, è indicato in forma abbreviata, ovvero Ecolabel Ue, più appropriata a fini di chiarezza e brevità. In alcuni criteri, riportati nella Decisione della Commissione sul servizio di struttura ricettiva, l'Ecolabel europeo è definito come Ecolabel comunitario o semplicemente Ecolabel.
Ecolabel comunitario: vedere la voce Eco-label.
Ecolabel ISO Tipo I: Ecolabel sviluppato conformemente alla norma ISO 14024. La norma considera, tra l'altro, il ciclo di vita del prodotto in questione, la conduzione di consultazioni con le parti interessate al fine di garantire la trasparenza nello sviluppo dei criteri e la verifica da parte di enti terzi della conformità ai criteri.
Eco-label Ue: vedere la voce Eco-label.
Energia eolica: energia prodotta dal vento, mediante il trasferimento della velocità del flusso d'aria a pale rotanti.
Energia geotermica: energia prodotta dal calore naturale della terra, immagazzinato nelle rocce e nell'acqua della terra stessa, che può essere estratto scavando pozzi per sfruttare concentrazioni di calore a profondità abbastanza superficiali +da risultare economicamente fattibile. Le fonti a bassa entalpia (da 50°C a 150°C) possono essere utilizzate per riscaldamento di forniture di larga scala quali aree a teleriscaldamento, orticultura e utilizzi ricreativi come le terme. Le fonti ad entalpia media e alta (> 150°C) sono utilizzate per la produzione di elettricità.
Ente terzo: nella certificazione, l'ente terzo è un organismo non coinvolto direttamente nei lavori del soggetto da certificare e che pertanto può agire in qualità di certificatore imparziale.
Fattore U: una misura della frazione del calore non solare acquisito o perso attraverso un materiale o un apparecchio. E' espresso in W/m²-°C. Di norma, i valori sono espressi per (NFRC/ ASHRAE) condizioni invernali, con una temperatura esterna di 18° C e una interna di 21° C, vento a 15 miglia orarie in assenza di sole. Il fattore U può essere espresso per il solo vetro oppure per l'intera finestra, che include il comportamento degli infissi e dei materiali inclusi. Minore è il fattore U, maggiore la resistenza della finestra al flusso di calore, e quindi migliore è il suo isolamento.
Fonti di energia rinnovabili (RES - renewable energy sources): energia che proviene da fonti che non si basano su energia immagazzinata e che in una certa quantità possono essere rigenerate in natura. L'energia da fonti rinnovabili è preferibile da un punto di vista ambientale rispetto all'energia derivante da fonti fossili. Le fonti di energia rinnovabili sono elencate di seguito e possono essere usate per la generazione di calore o di elettricità. Fondi rinnovabili di energia sono: la biomassa, il vento, il sole (energia fotovoltaica e termica), il geotermico, il moto ondoso, le maree e la forza idraulica. Per una spiegazione dei singoli termini, si prega di consultare la rispettiva voce in questo glossario.
Fornitore principale: uno dei 10 fornitori principali del struttura ricettiva in base alla quantità di prodotti forniti o all'entità del servizio. Per esempio: fornitori di sapone, detersivi, carta, prodotti alimentari possono essere tra i maggiori fornitori di beni. Le ditte responsabili del lavaggio della biancheria, la manutenzione degli impianti di climatizzazione o manutenzione delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi.
Ingrediente principale: l'ingrediente di cui è composta per la maggior parte della pietanza. Per esempio: la farina nel caso del pane e dei dolci, il latte nella panna e nei derivati, la verdura nei contorni e nelle insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati), ecc..
Impermeabilizzazione (del suolo): l’impermeabilizzazione del suolo è il rivestimento della superficie del suolo con un materiale impermeabile oppure la modifica della natura del suolo tale da farlo diventare non più permeabile, e quindi non più in grado di assolvere alle proprie funzioni. L'impermeabilizzazione è tra gli impatti più gravi sul suolo; è l'ultimo gradino della degradazione del suolo urbano e, a causa dell'assenza di vegetazione che comporta, rappresenta una forma estrema di desertificazione. L.impermeabilizzazione è definita come una superficie o uno strato subsuperficiale impermeabile o parzialmente permeabile di almeno 1 metro in sezione trasversale in due direzioni.
Impianto mini idroelettrico: un impianto per la produzione di energia idroelettrica che produce meno di 10 MW di energia elettrica. E' necessario un bacino per la raccolta dell'acqua piovana, un salto d'acqua ragionevole (detta anche altezza geodetica), una conduttura o un canale che trasporti l'acqua alla turbina ed un impianto di regolazione dell'acqua e di generazione dell'ettricità. In generale, l'energia idroelettrica è prodotta dal movimento di una massa d'acqua: correnti, maree in salita o discesa - per gravitazione lunare (e solare), onde e correnti marine.
Linee-guida Ecolabel ISO 14024: vedere la voce Ecolabel ISO Tipo I.
Organismo competente: organizzazione responsabile per l’applicazione dell’Ecolabel europeo in ogni Stato Membro. L’organismo competente informa riguardo le procedure di richiesta, distribuisce i formulari tecnici ed è responsabile della valutazione di conformità prima dell’assegnazione del marchio e durante il periodo di validità del contratto in caso di assegnazione.
Orinatoi senz'acqua: gli orinatoi convenzionali utilizzano almeno tre litri d'acqua ad ogni risciacquo, mentre gli orinatoi senz'acqua non necessitano né di acqua né tantomeno di un sistema di risciacquo. Questi nuovi orinatoi consentono un risparmio di denaro e soprattutto di acqua, senza nulla togliere alla comodità. Allo stesso tempo, migliorano il livello di igiene. L'urina scorre dalla superficie levigata dell'orinatoio in un sifone che intrappola l'odore. Questo sifone è il componente principale degli orinatoi ed ogni ditta lo fabbrica in modo leggermente diverso. Il sifone contiene un liquido sigillante con una densità specifica più leggera dell'acqua. Questo liquido galleggia in alto, consentendo all'urina di attraversarlo ed eliminando ogni odore. Il liquido sigillante rimane nel sifone. Gli orinatoi senz'acqua non presentano giunture o fessure in cui i batteri possono proliferare. La speciale superficie respinge la maggior parte dei liquidi e delle impurità. La pulizia richiede un impegno minore in termini di costi e fatica rispetto ai sistemi tradizionali e non sono necessari prodotti di pulizia aggressivi; con alcuni sistemi, l'acqua ed un disinfettante sono sufficienti a garantire l'igiene. La manutenzione comporta la sostituzione del sifone e la disinfezione dell'orinatoio, un compito che può essere facilmente svolto dal proprietario o da un'azienda specializzata nell'ambito di un contratto di manutenzione. Grazie a questo sistema, i tubi di scarico non si otturano più per l'accumulo di depositi vari poiché le incrostazioni di urina si formano solo quando l'urina entra a contatto con l'acqua. Gli orinatoi senz'acqua sono funzionali, economici, igienici, virtualmente inodori, non comportano alcuna forma di contatto e come dice il nome stesso, non necessitano di acqua.
Piano delle acque reflue: un piano predisposto dall'autorità locale responsabile della gestione dell'acqua che illustra come gestire i rifiuti liquidi in modo da ottenere un'acqua reflua che possa essere trattata al meglio dall'impianto locale di depurazione, a seconda della tipologia e delle condizioni operative di tale impianto.
Pompe di calore: una modalità di approvvigionamento di calore che, in alcune circostanze, può contribuire positivamente al risparmio energetico degli edifici. Le pompe di calore possono avere prestazioni molto elevate ed è possibile impiegarle per riscaldare gli ambienti di alloggi monofamiliari e di condomini. Di norma, il rendimento supera il 200%.
Prodotto alimentare locale: un prodotto che è stato raccolto, coltivato o allevato entro i 100 km dal struttura ricettiva o, se le condizioni geografiche del territorio richiedono di considerare distanze maggiori, un prodotto che rappresenta distintamente l'economia tradizionale locale.
Rifiuti: si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti (art. 1 (a) della Direttiva 75/442/CEE). In particolare, l'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE (incluso nel presente manuale) prende in considerazione i rifiuti pericolosi. L'elenco più recente che è finora stato stilato per identificare i diversi tipi di rifiuti e rifiuti pericolosi è riportato nell'Allegato della Decisione della Commissione 2000/532/CE. I rifiuti pericolosi sono quei prodotti elencati in tale Direttiva che hanno almeno una delle caratteristiche riportate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE.
Rifiuti pericolosi: vedere la voce Rifiuti.
Riscaldamento da fonti rinnovabili (RES- renewable energy sources): il riscaldamento dell'aria e dell'acqua sanitaria tramite energia geotermica, solare, combustibile rinnovabile (biomassa) e gas proveniente da rifiuti.
Risorse: mezzi o attrezzature fornite ai fini di un'attività.
CONDIZIONI DI BASE RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL MARCHIO COMUNITARIO (ECOLABEL) PER IL SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA. REQUISITI LEGALI GENERALI.
In generale, il richiedente deve adempiere alle disposizioni legali relative al servizio offerto ed la struttura ricettiva deve soddisfare i requisiti in materia di permessi di utilizzo del terreno, legislazione locale, integrazione paesaggistica, gestione delle risorse naturali e biodiversità.
Criteri: applicabilità e punteggio
I criteri sono divisi in due sezioni: criteri della Sezione A e criteri della Sezione B.
Criteri della
Sezione A
Tutti i criteri previsti dalla Sezione A devono
essere soddisfatti, se applicabili, cioè qualora il criterio
stesso preveda un'eccezione nella applicabilità per requisiti
legali, oppure la situazione specifica della struttura ricettiva non
lo consenta. La documentazione attestante la non applicabilità
dei criteri deve essere fornita come quella attestante la conformità.
Le condizioni di applicabilità e i documenti necessari sono
specificati anche nei moduli digitali di verifica per ogni criterio.
Criteri della
Sezione B
Ad ogni criterio della Sezione B è stato
assegnato un punteggio da 1 a 3 interi o frazionati, in base
all'efficacia ambientale, alla visibilità rispetto al
consumatore e alla fattibilità tecnico-economica.
Il
punteggio minimo richiesto per ottenere l'Ecolabel Ue è di 20
punti per le strutture ricettive. Il punteggio minimo complessivo
aumenta di tre punti se vengono forniti i seguenti servizi sotto
gestione della struttura ricettiva:
servizi di ristorazione (incluso la prima colazione)
attività ricreative e di fitness, incluso sauna, piscine e simili, che si trovano sul terreno della struttura ricettiva. Se le attività di fitness consistono in un centro benessere, il punteggio minimo necessario sarà aumentato di 5 punti invece che di 3.
aree verdi che fanno parte della struttura ricettiva, come per esempio parchi, boschi e giardini che sono accessibili agli ospiti e gestiti dalla struttura ricettiva.
Per esempio:
una struttura ricettiva che offre un servizio aggiuntivo, come la prima colazione, o una piscina deve raggiungere 20 + 3 punti => 23 punti
una struttura ricettiva che offre due servizi aggiuntivi, come un ristorante e una piscina deve raggiungere 20 + 3 +3 punti => 26 punti
una struttura ricettiva che offre due servizi aggiuntivi, di cui uno un centro benessere, come un ristorante e un centro benessere, deve raggiungere 20 + 3 +5 punti => 28 punti
Gestione da parte di terzi di servizi e/o attività extra
I criteri si applicano solo a quelle attività che sono di proprietà della struttura ricettiva o gestite direttamente dalla struttura ricettiva.
Documenti di verifica e verifiche ispettive
Al fine di
semplificare la richiesta di assegnazione del marchio e ridurre
l'iter burocratico, la documentazione che deve essere presentata al
momento della domanda è stata ridotta al minimo.
Tuttavia,
l'Organismo Competente ha la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione per la valutazione della conformità ai criteri.
Tale documentazione è di seguito descritta nella sezione
valutazione e verifica e deve essere inviata assieme ai moduli di
verifica elettronici o consegnata in occasione di una visita
ispettiva.
Gli Organismi Competenti hanno l'obbligo di condurre
una visita ispettiva presso i richiedenti.
Come contemplato dal Regolamento 1980/2000, ogni struttura ricettiva che faccia richiesta dell'Ecolabel Ue deve adempiere alle leggi nazionali/regionali che disciplinano l'erogazione del servizio in questione, in particolare alla legislazione relativa ai seguenti aspetti (vedere la prima parte dei moduli di verifica digitali):
I requisiti legali relativi al servizio fornito;
I requisiti legali relativi ai permessi edili;
I requisiti legali relativi alla sicurezza.
I requisiti legali relativi all'integrazione paesaggistica, alla gestione delle risorse naturali ed alla biodiversità.
La struttura ricettiva deve preparare e a richiesta consegnare prova che:
la costruzione fisica della struttura corrisponde ai requisiti legali e rispetta tutte le normative e i regolamenti dell'area dove è costruita, in particolare quelle relative al paesaggio e alla protezione della biodiversità.
la struttura fisica rispetta le leggi e le normative europee, nazionali e locali relative al risparmio energetico, le risorse idriche, il trattamento e lo smaltimento delle scariche idriche, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione e il controllo delle attrezzature e le disposizioni in materia di sicurezza e salute.
l'impresa è operativa e registrata conformemente alle richieste della legislazione nazionale e locale, e i dipendenti sono tutti regolarmente impiegati e assicurati.
Condizioni
di applicabilità
Questi requisiti
sono validi per tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: Il richiedente deve fornire documentazione tecnica, conteggi e dichiarazioni da parte delle autorità pubbliche che certificano la sua conformità con questi requisiti.
Conformità
e documentazione necessaria
Con la risposta "SI"
nel settore dedicato ai requisiti generali dei moduli di verifica
digitali (scheda "Dati del richiedente"), il richiedente
dichiara che la struttura ricettiva è conforme con i requisiti
legali relativi al servizio forniti, ai permessi di costruzione,
l'integrazione nel paesaggio, la gestione delle risorse ambientali e
della biodiversità, supportato dalla documentazione necessaria
come, per esempio, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio
dell'impresa e di ogni attività ad essa connessa, o
particolari condizioni di strutture ricettive situati all'interno di
un'area protetta, con la documentazione che regolamenta le attività
concesse e prova dell'adeguamento a tali regolamenti.
CRITERI
CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO PARAGRAFO
Tutti i criteri contemplati da questa sezione devono essere soddisfatti ed ogni criterio si riferisce al servizio di ricettività turistica nella sua totalità. Laddove un criterio non sia applicabile, dovrà esserne giustificata la non applicabilità.
1.
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Almeno il 50 %
dell’energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve
provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella
direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale
criterio non si applica alle strutture ricettive che non hanno
accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili.
L’applicazione di restrizioni contrattuali
vincolanti (ad esempio l’applicazione di sanzioni) della durata
di almeno 2 anni in caso di cambiamento di fornitore può
essere considerata come un "mancato accesso" a un mercato
che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Condizioni di
applicabilità
Questo
criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che hanno
accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia
rinnovabili, oppure che sono in grado di autoprodurre almeno il 50%
della loro energia elettrica.
Se la quantità di energia
rinnovabile acquistata o prodotta è inferiore al 50%, la
differenza dovrebbe essere autoprodotta oppure acquistata da un
fornitore di energia pulita.
Tutti
i contratti con fornitori di energia elettrica che non garantiscono
almeno il 50% di energia proveniente da fonti rinnovabili devono
essere o cancellati o non rinnovati. Dove questo è impossibile
a causa di restrizioni contrattuali, il criterio puo' essere
considerato non applicabile, ma la struttura ricettiva ha l'obbligo
di ricercare e comprare da un fornitore di energia alternativa al più
presto possibile. In quest caso il richiedente deve fornire una lista
dei fornitori di energia elettrica possibili e prova che questi non
sono in grado di fornire sufficiente energia elettrica proveniente da
fonti di energia rinnovabili, ed eventualmente le scadenze entro le
quali tale fornitura sarà possibile.
Se tutta l'energia è
autoprodotta (per esempio rifugi alpini che utilizzano generatori),
il consumo annuo di energia deve essere calcolato per poter
determinare se il livello minimo del 50% viene
raggiunto.
Contesto:
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e
il suo scopo principale è di minimizzare l'impatto sul clima e
le piogge acide. Le fonti di energia rinnovabili sono meno aggressive
per l'ambiente rispetto alle fonti non rinnovabili quali i carburanti
fossili.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta
una dichiarazione del fornitore d’elettricità (o il
contratto con esso stipulato) che attesti il tipo di fonte(i) di
energia rinnovabile(i), la percentuale d’energia elettrica
fornita, prodotta da fonti rinnovabili, una documentazione sulle
caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzate e
un’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi
della direttiva 2001/77/CE per "fonti di energia rinnovabili"
si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas). Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia accesso a
un mercato che offre energia prodotta da fonti d’energia
rinnovabili, deve essere acclusa una documentazione che attesti la
domanda di energia rinnovabile.
Conformità
e documentazione necessaria
a.
Se sul mercato esiste un'azienda in grado di fornire almeno il 50% di
elettricità proveniente da fonti rinnovabili, il richiedente
richiederà un mix di elettricità contenente almeno il
50% proveniente da fonti rinnovabili;
b. se il 50% di elettricità
da fonti rinnovabili non può essere raggiunto, il richiedente
richiederà la massima percentuale fornita;
c. se la
struttura ricettiva autoproduce elettricità da fonti
rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno elettrico annuo, il
criterio è soddisfatto;
d. se la struttura ricettiva
autoproduce elettricità da fonti rinnovabili in misura
inferiore al 50% del fabbisogno elettrico annuo, il richiedente deve
acquistare la differenza di percentuale dal fornitore di energia
elettrica;
e. in ognuno dei suddetti casi, il richiedente deve
presentare una dichiarazione o il contratto stipulato con il
fornitore di energia elettrica o il responsabile del progetto di
autoproduzione che indichi la natura della fonte rinnovabile
usata/prodotta, la percentuale di elettricità fornita/prodotta
e la percentuale massima di elettricità proveniente da fonti
rinnovabili che può essere fornita/prodotta.
f. se la
struttura ricettiva non ha accesso a un mercato che offre energia da
fonti rinnovabili, il richiedente deve presentare prova che la
fornitura di energia rinnovabile è stata chiesta e ricercata
ma non è ottenibile. Nel caso di legami contrattuali non
rescindibili che rendono il cambio verso un fornitore di energia
elettrica da fonti rinnovabili impossibile, questi legami devono
essere dimostrati, cosi come lo sforzo compiuto per trovare fornitori
di elettricità da fonti di energia rigenerabile al più
presto possibile.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 5-7
Note:
Considerare
i seguenti punti:
L'autoproduzione (quale il fotovoltaico) è
inclusa nella percentuale necessaria per raggiungere la percentuale
richiesta di elettricità da fonti rinnovabili. Per esempio, se
il richiedente produce elettricità da fonti rinnovabili per
almeno il 50%, il criterio è soddisfatto;
Se
l'autoproduzione del richiedente non raggiunge il 50%, questi dovrà
acquistare la differenza dal fornitore di elettricità, in modo
che la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili
prodotta rispetto al fabbisogno elettrico annuo + la percentuale di
elettricità da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore di
energia elettrica = 50%
Per esempio, se la struttura ricettiva
autoproduce il 22% del proprio fabbisogno elettrico, dovrà
acquistare dal proprio fornitore un mix di elettricità di cui
il 28% provenga da fonti rinnovabili (50-22 = 28).
L'elettricità
autoprodotta è calcolata rispetto al consumo (fabbisogno)
elettrico complessivo annuo (secondo il progetto dellimpianto
di
auto-produzione), l'elettricità da fonti rinnovabili
acquistata dal fornitore è calcolata
rispetto all.elettricità complessiva fornita (il mix
elettrico).
Ritornare
all'inizio dei criteri
2.
Carbone e oli combustibili pesanti
Gli oli combustibili
pesanti con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non
devono essere utilizzati quali fonti di energia. Tale criterio non si
applica al carbone usato per i caminetti a fini decorativi. Tale
criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che
dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione energia e il suo principale scopo è
di ridurre le piogge e le particelle acide nell.atmosfera. Le
emissioni di CO2 del carbone sono quasi il doppio delle emmissioni
del metano. Gli oli combustibili pesanti crea emissioni di CO2 del
30% più alti del metano. Il carbone causa emissioni del 300%
più alte di CO2 del metano.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile alle strutture ricettive provvisti di
riscaldamento autonomo.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.
Conformità
e documentazione necessaria
a.
Se il richiedente ha una caldaia a carbone, è tenuto a
sostituirla con unaltro tipo di caldaia, prendendo in considerazione
il criterio n. 3 sulle nuove caldaie;
b. se il richiedente ha una
caldaia ad olio combustibile pesante, deve garantire che il
combustibile utilizzato abbia un contenuto di zolfo inferiore allo
0,1%, oppure sostituire la caldaia tenendo in considerazione il
criterio n. 3 sulle nuove caldaie;
c. in ognuna delle due
situazioni sopra citate, il richiedente deve indicare la natura delle
fonti energetiche usate.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 8-10
Note: il criterio n. 3 sulle nuove caldaie si riferisce all.acquisto di caldaie ad alto rendimento energetico durante il periodo di validità dell'Ecolabel (vedere più avanti). In questo caso sarebbe auspicabile e conveniente da un punto di vista economico, acquistare una caldaia ad alto rendimento anche prima dell'assegnazione dell'Ecolabel.
Ritornare all'inizio dei criteri
3.
Rendimento e generazione di calore
Se
durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica viene installata nuova capacità di generazione di
energia termica, questa deve presentare un’unità di
cogenerazione di elevato rendimento (come definita all’articolo
3 e all’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, una pompa di calore e una caldaia
efficiente. In quest’ultimo caso deve trattarsi di una caldaia
a 4 stelle (con un rendimento pari a circa il 92 % a 50 °C e al
95 % a 70 °C), misurato conformemente alla direttiva 92/42/CEE
del Consiglio o, se le caldaie non rientrano nella suddetta
direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a
detto tipo di prodotti.
Le caldaie ad acqua calda esistenti
alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva
92/42/CEE devono soddisfare norme in materia di rendimento almeno
equivalenti alle tre stelle definite nella direttiva in questione. Le
unità di cogenerazione esistenti devono rispondere alla
definizione di rendimento della direttiva 2004/8/CE. Le caldaie che
non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle
istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in
materia di rendimento energetico e sono accettabili solo se
presentano un rendimento minimo dell’88 % (ad esclusione delle
caldaie a biomassa).
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di ridurre le emissioni di CO e di CO2 assicurando un adeguato
rendimento della
caldaia ad acqua calda (sistema di generazione di
calore).
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile alle strutture ricettive che acquistano
nuove caldaie durante il periodo di assegnazione dell'Ecolabel.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. garantire che ogni nuovo dispositivo di
produzione del calore installato durante il periodo di validità
dell'Ecolabel sia un’unità
di cogenerazione ad alto rendimento (come definito dalla direttiva
2004/8/CE), una pompa di calore o di una caldaia con efficienza a
quattro stelle ((92/95%)
e fornire documentazione tecnica relativa al dispositivo e il suo
rendimento,
OPPURE
b. abbia un rendimento paragonabile agli
standard di efficienza almeno equivalente alle tre stelle come
defininte nella direttiva, e che le unità
di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di "alto
rendimento" contenuta nella direttiva 2004/8/CE,
c.
garantire che ogni nuovo dispositivo di produzione del calore esclusa
dalla direttiva 92/42/CEE abbia
simili standard di efficienza energetica, conformemente al prodotto,
alle normative e ai regolamenti, in nessun caso però un
rendimento inferiore all’88 % (con l'eccezione dei dispositivi
a biomassa)
d.
presentare un rapporto tecnico del venditore/responsabile della
manutenzione della caldaia che ne indichi il rendimento.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 11-16
Note: Criteri di esclusione delle caldaie ad acqua calda dalla direttiva 92/42/CE
L'articolo 3 dalla direttiva 92/42/CE esclude le caldaie seguenti: caldaie ad acqua calda alimentate da combustibili diversi, inclusi quelli solidi, attrezzature per la produzione istantanea di acqua calda, caldaie attrezzate all'uso con combustibili marcatamente diversi da quelli liquidi e gassosi communemente acquistabili (gas da rifiuti industriali, biogas ecc.), bollitori e attrezzature specificamente idonee al riscaldamento unicamente dei vani dove sono installati e che hanno solo come funzione secondaria la produzione di acqua calda per il riscaldamento centrale e l'acqua sanitaria.
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4. Impianto di
condizionamento
I condizionatori domestici acquistati durante
il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica devono presentare un’efficienza energetica minima di
classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, o
un’efficienza energetica analoga.
NB: tale criterio non si
applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che
possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi
aria-acqua o acqua-acqua, o ancora alle unità con una capacità
(potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di promuovere l.uso di sistemi efficienti in grado di ridurre il
consumo elettrico.
Condizioni di applicabilità
Il criterio è
applicabile alle strutture ricettive con un impianto di
condizionamento dellaria alimentato da rete elettrica contemplato
dalla Direttiva
2002/31/CE.
I seguenti condizionatori sono
esclusi dalletichettatura e pertanto il criterio non può
essere applicato ad essi:
• Apparecchi che possono essere
alimentati anche da altre fonti di energia,
• Apparecchi
aria-acqua e acqua-acqua,
• Unità con potenza
refrigerante superiore a 12 kW.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.
Note:
Gli impianti
di condizionamento soggetto del criterio includono i seguenti:
Condizionatore monoblocco – contiene tutte le
componenti del condizionatore in un singolo apparecchio. Questi
apparecchi vengono montati all’interno delle
abitazioni.
Condizionatori Split – consistono in
elementi esterni ed interni. Il condensatore interno e il compressore
esterno sono collegati da una spirale raffreddante (scambiatore di
calore).
Condizionatori Multi-Split – per fornire e
far circolare aria fredda in diverse zone di una stanza, con più
elementi esterni collegati con l’elemento esterno. Questi
apparecchi, di solito molto piatti, vengono scelti per nuovi edifici
o ristrutturazioni.
Condizionatore a condotta unica –
una unità di condizionamento dell’aria centrale
installata nell’intercapedine di una stanza, dove viene
circolata nelle aree dove è richiesta.
Gli apparecchi seguenti non sono
rilevanti per questo criterio:
Spot
air- conditioners – utilizzati
per raffreddare attrezzature
Deumidificatori
– apparecchi che
deumidificano determinate aree, muri e mobili. Il rendimento
energetico dei deumidificatori è misurato calcolando i litri
d’acqua condensati per chilowattora (L/kWh). Un fattore
energetico più alto significa un deumidificatore più
efficiente. Per i deumidificatori esiste la certificazione con
l’Energy Star.
Condizionatori
specializzati – Sistemi
di condizionamento dell’aria sviluppati specificamente per il
settore informatico.
Questi apparecchi servono al raffreddamento
delle attrezzature di calcolo. Non esiste uno standard di efficienza
energetica per questo tipo di condizionatore in Europa.
Evaporatori
– tipo di
condizionatore che produce un raffreddamento efficace grazie
all’evaporazione d’acqua.
Questo tipo di
condizionatore è stato sviluppato per ambienti poco umidi.
Questo sistema può ridurre la temperatura in modo rilevante,
con una spesa di ca. 50% di un apparecchio di condizionamento
centrale e utilizzandone ca. 25% dell’energia.
Essiccatori
– utilizzano l’effetto
raffreddante dell’acqua in evaporazione per abbassare la
temperatura. Sono noti anche come “condizionatori Sorption”
Il
rendimento si misura in genere utilizzando l’indice di
efficienza energetica (EER):
EER = Pc / Pe
Pc =
capacità raffreddante dell’impianto misurato in kW
Pe
= consumo elettrico misurato in kW.
Queste indicazioni si trovano
sugli apparecchi di condizionamento dell’aria.
Indice di
efficienza energetica accettato per i diversi tipi d’impianto:
Tipo |
Classe energetica |
Efficienza frigorifera |
Raffreddato ad aria, Split e multi split |
A |
3.2 < EER |
Raffreddato ad aria, Split e multi split |
B |
3.2 < EER < 3.0 |
Raffreddato ad aria, Double ducts (packed) |
A |
3.0 < EER |
Raffreddato ad aria, Double ducts (packed) |
B |
3.0 < EER < 2.8 |
Raffreddato ad aria, Single duct |
A |
2.6 < EER |
Raffreddato ad aria, Single duct |
B |
2.6 < EER < 2.4 |
Raffreddato ad acqua, Split e multi split |
A |
3.6 < EER |
Raffreddato ad acqua, Split e multi split |
B |
3.6 < EER < 3.2 |
Raffreddato ad acqua, monoblocco |
A |
4.4 < EER |
Raffreddato ad acqua, monoblocco |
B |
4.4 < EER < 4.1 |
Indicatori per un impianto di condizionamento dell’aria ad
alto rendimento energetico
• L’indice di efficienza
energetica stagionale (Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER)
dovrebbe trovarsi tra il 10.0 e il 17.0, più alto è il
numero, più alta la resa dell’impianto.
• Un
impianto di aria condizionata centralizzato qualificato Energy Star
deve avere un indice SEER di almeno 12 per un condizionatore
monoblocco e 13 o più per un impianto Split.
• La
rendita di un impianto di condizionamento dipende principalmente da
compressori e scambiatori di calore più calore efficienti e la
circolazione veloce del liquido refrigerante.
Conformità
e documentazione necessaria
Il richiedente
deve:
a. verificare che ogni condizionatore contemplato dalla
direttiva 2002/31/CE, acquistato dopo la richiesta di assegnazione
dell'Ecolabel Ue e durante il periodo di validità del marchio
abbia efficienza energetica Classe A;
b. presentare le specifiche
tecniche dei tecnici specializzati responsabili dell’installazione,
della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di
condizionamento
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 17-18
Ritornare all'inizio dei criteri
5.
Efficienza energetica degli edifici
La struttura ricettiva
deve essere conforme alla legislazione nazionale e ai codici di
edilizia locali in materia di efficienza energetica e di rendimento
energetico degli edifici.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di migliorare l'efficienza energetica degli edifici per ridurre i
consumi energetici.
Condizioni di applicabilità
Questo criterio è applicabile solo agli edifici che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2002/91/CE.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d’applicazione, i risultati di un audit energetico realizzato da un esperto indipendente in materia di rendimento energetico nell’edilizia..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire il risultato di una certificazione
energetica secondo la direttiva 2002/91/CE
come implementata dalla legislazione nazionale
O
b. fornire i
risultati di un audit energetico eseguito da un esperto indipendente,
includendo l'analisi degli aspetti seguenti come richiesto dalla
direttiva:
(a)
caratteristiche termiche dell'edificio (esterno ed interno), incluso
la permeabilità;
(b) dispositivi di riscaldamento aria ed
acqua, incluso il loro grado di isolamento;
(c) dispositivi di
condizionamento dell'aria;
(d) ventilazione;
(e) sistemi di
illuminazione preinstallati (settore non residenziale);
(f)
posizione e orientamento degli edifici, tenendo in considerazione la
situazione climatica esterna;
(g) sistemi passivi di irraggiamento
solare e protezione dal sole;
(h) ventilazione naturale;
(i)
condizioni climatiche interne, incluso il clima interno
pianificato:
L'influenza positiva degli aspetti seguenti sarà
presa in considerazione, dove influisce sui risultati dell'audit:
(a)
sistemi solari attivi e altri sistemi di produzione di calore ed
elettricità basati su risorse energetiche rinnovabili;
(b)
elettricità prodotta con CHP;
(c) teleriscaldamento o
sistemi di riscaldamento e raffreddamento centralizzati;
(d)
illuminazione naturale.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 19
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all'inizio dei criteri
6.
Isolamento delle finestre
Tutte le finestre delle stanze e
delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o
condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato
di isolamento termico, in funzione delle normative e delle condizioni
climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento
acustico.
Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni
dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento aggiunte o
ristrutturate dopo l’ottenimento del marchio comunitario di
qualità ecologica devono essere conformi alla direttiva
2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del
Consiglio [7] (direttiva sui prodotti da costruzione) e le relative
regole tecniche nazionali che le attuano.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di ridurre la dispersione termica attraverso le finestre.
Tiene in
considerazione anche la comodità dell'ospite, in quanto tali
misure proteggono dai rumori.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutti gli edifici di proprietà
o gestiti dalla struttura ricettiva, soltanto nelle stanze e aree che
vengono riscaldate o raffreddate.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a tale criterio indicando i valori del coefficiente di trasmissione termica (valore U). Per le finestre conformi alla direttiva 2002/91/CE il richiedente fornisce la certificazione energetica o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d’applicazione, una dichiarazione corrispondente del costruttore..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente o il tecnico professionista devono:
a. presentare una
descrizione delle caratteristiche di isolamento delle finestre o
dichiarare che esse non sono provviste di isolamento;
b.
presentare una spiegazione dell'adeguatezza delle caratteristiche di
isolamento in base al clima e alla posizione, includendo una
descrizione della zona climatica secondo la definizione delle
autorità nazionali o locali (inclusa la situazione invernale),
una descrizione degli elementi ombreggianti (quali alberi o altri
edifici), e della situazione estiva, oltre che la descrizione dei
dintorni per quanto riguarda il rumore intorno alla struttura
ricettiva (L’organizzazione mondiale della sanità ha
stabilito un livello massimo di 45 db(A) per un clima interiore
confortevole. Generalmente si considera però accettabile per
aree dedicate al relax o al sonno un valore non superiore a 30
db(A));
c. presentare un'auto-dichiarazione, se sufficiente, o la
dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità
al criterio o una dichiarazione di non applicabilità del
criterio.
d. nel caso di alloggi ed edifici ristrutturate dopo
l'assegnazione dell'Ecolabel Ue il richiedente deve fornire
all'Organismo Competente le prove di conformità con la
direttiva 2002/91/CE e la direttiva 89/106/CE e le loro relative
implementazioni nazionali.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 20-21
Note: se le finestre sono isolate con i doppi vetri o equivalente, è sufficiente l'auto-dichiarazione. Se invece non vi è alcun isolamento oppure un isolamento inferiore ai doppi vetri o equivalente, sarà necessaria una dichiarazione rilasciata da personale specializzato che spieghi in che modo è garantito un adeguato livello di isolamento termico e acustico, che includa al minimo gli elementi sopra riportati.
Il valore “U”
(Transmittanza termica, ex coefficiente “K”) indica
l’efficienza dell’isolamento. Minore è questo
valore, maggiore è la qualità dell’isolamento e
più si riduce l’inquinamento acustico.
Le vetrate
semplici hanno un valore U superiore di 3 Watt per metro quadro,
finestre a doppi vetri normali un valore U attorno a 2 W/m2K, e i
vetri doppi di nuovissima generazione proteggono anche contro rumori
fino a 50dB.
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7. Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di
condizionamento
Se l’impianto di riscaldamento e/o di
condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono
aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni
facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le
finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è
in funzione. Gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento
individuali acquisiti dopo l’ottenimento del marchio
comunitario di qualità ecologica devono essere muniti di un
sistema di spegnimento automatico in caso di apertura delle
finestre.
Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive
che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di sensibilizzare l'ospite affinché eviti di sprecare energia,
tenendo in funzione l'impianto di riscaldamento o di condizionamento
in un ambiente in cui le finestre siano aperte.
Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con un impianto di riscaldamento e/o di condizionamento sprovvisto di interruttore automatico che spegne l'impianto all'apertura delle finestre.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti (se del caso).
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. includere nelle informazioni della struttura
ricettiva una frase che ricordi all'ospite di chiudere la/e
finestra/e se il riscaldamento o condizionamento sono in funzione;
b.
presentare il testo delle informazioni comunicate, indicando dove
sono affisse tali informazioni nella struttura ricettiva.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 22-23
Note:
L'avviso
puo' essere posizionato vicino alla finestra, all'interno
dell'informazione per gli ospiti e/o sul banco di ricevimento,
possibilmente in più lingue se la struttura ricettiva è
frequentato da una clientela internazionale.
Ritornare all'inizio dei criteri
8. Spegnimento delle
luci
Se nelle stanze non c’è un dispositivo di
spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili
informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a
spegnere le luci quando escono dalla stanza.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di sensibilizzare l'ospite affinché eviti di sprecare energia
lasciando le luci accese quando non necessario.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile alle strutture ricettive sprovvisti di
un sistema che spegna automaticamente le luci quando l'ospite esce.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e indica i mezzi utilizzati per informare gli ospiti.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. includere nel materiale informativo della
struttura ricettiva una dicitura che ricordi all'ospite di spegnere
le luci quando esce;
b. presentare il testo delle informazioni
comunicate, spiegando dove sono affisse tali informazioni nella
struttura ricettiva.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 24-25
Note:
L'avviso
puo' essere posizionato vicino all'uscita degli alloggi, all'interno
dell'informazione per gli ospiti e/o sul banco di ricevimento,
possibilmente in più lingue se la struttura ricettiva è
frequentato da una clientela internazionale.
Ritornare all'inizio dei criteri
9.
Efficienza energetica delle lampadine
a) Almeno l’80 %
di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva presenta
un rendimento energetico di classe A, ai sensi della direttiva
98/11/CE della Commissione. Tale criterio non è applicabile se
le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non
consentono l’uso di lampadine a basso consumo energetico.
b)
Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è
probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno ha un
rendimento energetico di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE.
Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche
degli impianti di illuminazione non consentono l’uso di
lampadine a basso consumo energetico.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
ridurre il potenziale consumo elettrico delle lampadine, promuovendo
l'utilizzo di lampadine a basso consumo energetico, soprattutto nei
luoghi in cui è probabile che rimangano accese per più
di 5 ore al giorno.
Le lampadine a basso consumo energetico sono
chiaramente etichettate e possono essere identificate attraverso il
marchio europeo per l’efficienza energetica. Includono le
lampadine
fluorescenti: le
tipiche lampadine a basso consumo energetico, reperibili in diverse
forme e misure. Le fluorescenti compatte sono adatte a tutti gli usi
casalinghi, mentre le fluorescenti a tubo si utilizzano negli uffici
o nelle aree di magazzino e lavoro. I LED/LCE
sono utilizzati per
sostituire le illuminazioni a “spot”.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile alle strutture ricettive le cui
lampadine siano sostituibili da lampadine di Classe A a basso consumo
di energia. (Ragioni per l'impossibilità di sostituzione
possono essere lampade con dimmer, le misure delle lampadine o delle
lampade).
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di tale criterio e indica la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. sostituire almeno l'80% delle lampadine che
non siano a basso consumo con il loro equivalente di Classe A, ove
possibile (di solito questo vuol dire che le lampadine a
incandescenza saranno sostituite con le lampadine fluorescenti
compatte);
b. sostituire tutte le lampadine non a basso consumo
energetico che si trovano in punti nei quali è
probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno (in
generale quelli nelle aree communi, i corridoi, le toilettes, e le
cucine) con il loro equivalente di Classe A, ove possibile;
c. presentare documentazione indicando il numero totale di
lampadine, i relativi orari di accensione, il numero di lampadine a
basso consumo incluso la classe energetica delle diverse lampadine
usate e la giustificazione per la mancata sostituzione alcune
lampadine.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 26-28
Ritornare all'inizio dei criteri
10. Riscaldamento
per esterni
Per riscaldare le aree esterne, come le zone
fumatori o le zone di ristorazione all’esterno, la struttura
ricettiva può utilizzare solo dispositivi alimentati con fonti
di energia rinnovabili..
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
la riduzione del potenziale consumo energetico causato dagli elementi
riscaldanti utilizzati a fornire calore per aree esterne.Una
singola di queste attrezzature emette una media di 50 kg di CO2
all'anno.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è valido per tutte le strutture ricettive con aree
esterne.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando la natura delle fonti energetiche utilizzate per apparecchi alimentati da fonti d’energia rinnovabili.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. dichiarare che non utilizza alcun elemento
riscaldante esterno che funzioni con energie non rinnovabili
b.
procurare una descrizione di eventuali elementi riscaldanti esterni a
energia rinnovabili utilizzati, specificando il tipo di risorsa
rinnovabile usata.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 29-30
Ritornare
all'inizio dei criteri
ACQUA
11.
Flusso di acqua da rubinetti e docce
Il flusso medio di acqua
dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti della cucina e delle
vasche, non deve superare i 9 litri/minuto.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è
di ridurre il potenziale spreco di acqua dovuto ad un flusso
eccessivo da rubinetti e docce.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive. Non si
riferisce a rubinetti di vasche da bagno e cucina.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, in particolare spiegando come la struttura ricettiva rispetta il criterio.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che il flusso massimo da
rubinetti e docce non superi i 9 litri/minuto;
b. misurare
empiricamente il numero di litri che scorrono dai rubinetti e dalle
docce (per esempio utilizzando un flussometro, oppure un piccolo
contenitore con misurazione del contenuto e un orologio. Riempire il
contenitore per 6 secondi e moltiplicare la quantità di acqua
misurata per 10, ottenendo il flusso al minuto) ;
c. presentare
una spiegazione relativa alle misurazioni eseguite e il loro
risultato di conformità a questo criterio,
d. includere
qualsiasi documentazione pertinente, come la tipologia di riduttori
di flusso per docce e rubinetti e le altre misure adottate per
ridurre il flusso d'acqua nella struttura ricettiva;
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 31
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12.
Cestini per rifiuti nelle toilette
Ogni toilette deve disporre
di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere
invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della
toilette.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" e i suoi scopi sono
di risparmiare acqua per lo sciacquo di oggetti gettati nelle
toilette e sensibilizzare il consumatore per evitare che rifiuti come
assorbenti igienici, sigarette e cartacce inquini e blocchi le
toilette e i sistemi di depurazione.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è valido per tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. dotare ogni bagno di un cestino per
rifiuti;
b. invitare gli ospiti, nel modo più opportuno, a
gettare i rifiuti nel cestino piuttosto che nel WC;
c. presentare
il testo delle informazioni fornite agli ospiti, indicando dove sono
affisse tali informazioni nella struttura ricettiva
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 32-33
Ritornare all'inizio dei criteri
13. Risciacquo
degli orinatoi
Gli orinatoi devono avere un dispositivo di
risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso
di risciacquo continuo.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione acqua" e il suo scopo è di
risparmiare acqua evitando il continuo risciacquo degli orinatoi.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive
provviste di orinatoi.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che gli orinatoi siano dotati di
un dispositivo di scarico manuale o automatico tale da evitare il
risciacquo continuo degli orinatoi;
b. presentare la
documentazione sugli orinatoi installati.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 34-35
Ritornare all'inizio dei criteri
14. Cambio
di asciugamani e lenzuola
Al loro arrivo gli ospiti devono
essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva.
Tale politica prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su
richiesta degli ospiti o automaticamente alla frequenza fissata dalla
politica ambientale della struttura ricettiva o prevista dalla
legislazione e/o dalla regolamentazione nazionale. Tale criterio si
applica solo alle strutture ricettive nelle quali il servizio
comprende la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione acqua" ma include anche le sezioni
energia e detergenti, oltre che la sensibilizzazione dell’ospite.
Le categorie più basse sono 1-2 stelle, quelle più alte
sono 3-5 stelle o equivalenti.
Condizioni di
applicabilità
Questo
criterio è applicabile alle strutture ricettive che forniscano
lenzuola e asciugamani.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione sul modo in cui vengono informati gli ospiti e sul modo in cui la struttura ricettiva risponde alle loro aspettative.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire una comunicazione
adeguata all’ospite informandolo della politica ambientale
della struttura ricettiva, chiedendogli di contribuire al rispetto di
tale politica;
b.presentare la documentazione
attestante le modalità di informazione degli ospiti e il loro
accordo.
La
comunicazione agli ospiti
• informerà l’ospite
della politica ambientale della struttura ricettiva turistica;
•
inviterà l’ospite a contribuire al rispetto della
politica ambientale accettando che il cambio di biancheria da letto e
asciugamani avvenga solo su sua richiesta
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 36-37
Note: la biancheria da letto e gli asciugamani saranno cambiati secondo la richiesta dell’ospite ma non più frequentemente di quanto applicabile agli standard di qualità della struttura ricettiva.
Ritornare all'inizio dei criteri
15.
Corretto smaltimento delle acque di scarico
La struttura
ricettiva deve informare gli ospiti sull’uso corretto degli
scarichi per evitare lo smaltimento di sostanze che potrebbero
impedire il trattamento delle acque di scarico secondo le modalità
previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle
normative comunitarie. In mancanza di un piano di trattamento delle
acque reflue urbane, la struttura ricettiva deve fornire un elenco
generico delle sostanze che non devono essere smaltite con le acque
di scarico ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Contesto
Questo
criterio rientra nelle sezioni acqua e rifiuti, più
specificatamente il trattamento delle acque reflue, con lo scopo di
evitare danni alla biodiversità sia marina che terrestre.
Alcune amministrazioni locali possono condurre studi volti ad
identificare il tipo migliore di acque reflue ai fini di un più
efficiente funzionamento dell'impianto di trattamento locale.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile per tutte le strutture ricettive. Per
quelle strutture collegate all’impianto centrale di fognatura,
è importante far notare che il corretto funzionamento
dell’impianto di smaltimento delle acque reflue va oltre la
responsabilità del richiedente.
Valutazione e verifica:
il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale
criterio e la relativa documentazione (se del caso, piano locale di
gestione delle acque reflue e nota d’informazione per gli
ospiti e il personale).
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. presentare adeguata documentazione rispetto
al proprio allacciamento
alla rete fognaria locale e al piano delle acque reflue dell'autorità
locale, se disponibile;
O
b.
fornire informazioni sul
proprio sistema di trattamento delle acque reflue,
E
c.
fornire documentazione adeguata relativa alle informazioni trasmesse
al personale sull'uso corretto dello scarico dell'acqua e agli ospiti
sulle necessità di un corretto smaltimento dei rifiuti
liquidi, in particolare negli alloggi con proprie attrezzature di
cucina e lavanderia, e dove queste informazioni sono disponibili
nella struttura ricettiva. Le indicazioni a personale e ospiti devono
essere formulate o tenendo in considerazione il piano delle acque
reflue dell'autorità locale o, se questo non è
disponibile, le indicazioni contenute nella direttiva 2006/118/EC
sulla protezione delle acque sotterranee, in particolare riferito
all'immissione nell'acqua di sostanze pericolose o nocive
(appartenenti ai gruppi di inquinanti specificati nei punti da 1 a 6
dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE e a sostanze nominate
nei punti da 7 a 9 di questo allegato). Per i detergenti e
disinfettanti utilizzati dovrebbe essere verificata la loro
compatibilità con la lista indicata (si veda l'allegato VIII
alla fine del documento).
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 38-39
Ritornare all'inizio dei criteri
16. . Disinfettanti
I disinfettanti sono utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia
di igiene.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione detersivi e disinfettanti"
e il suo scopo è di ridurre l'utilizzo eccessivo di
disinfettanti che producono effetti indesiderati sulla biodiversità.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive
Valutazione e verifica: il
richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale
criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati
i disinfettanti.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. identificare le aree in cui i disinfettanti
sono necessari secondo leggi nazionali o regionali;
b. mettere a
punto procedure volte ad utilizzare i disinfettanti nelle aree
appropriate e con il corretto dosaggio;
c. presentare
documentazione indicando dove e quando si utilizzano i disinfettanti.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 40
Ritornare all'inizio dei criteri
17. Raccolta
differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti
Gli ospiti
devono essere informati delle modalità e dei punti in cui
possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai
migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la
struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza ragionevole da
queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli
ospiti di separare i rifiuti.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione gestione dei rifiuti" e i
suoi scopi principali sono di promuovere la raccolta differenziata
dei rifiuti sin dall'inizio, per permetterne il riciclo e un adeguato
smaltimento.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e
verifica: il
richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale
criterio e la relativa documentazione informando gli ospiti e
indicando l’ubicazione dei contenitori all’interno della
struttura ricettiva.
Conformità
e documentazione necessaria
L'ospite
deve essere messo nella condizione di separare facilmente i propri
rifiuti grazie a contenitori adeguati. Tali contenitori devono
coprire le varie categorie di rifiuti (vetro, carta, plastica, ecc),
in base alle strutture messe a disposizione dalle autorità
locali.
Il richiedente deve:
a.
fornire contenitori adeguati per le categorie di rifiuti contemplate
dall'autorità locale e posizionarli in quantità
sufficiente nei luoghi adeguati, contrassegnando chiaramente i
contenitori, che dovrebbero essere anche ignifughi. La misura dei
contenitori dovrebbe essere adatta al tipo e alla quantità di
rifiuti da raccogliere. In nessun caso i contenitori per i rifiuti
devono ostruire vie di fuga o uscite di emergenza;
b. comunicare
adeguatamente all'ospite le possibilità di differenziare i
rifiuti;
c. presentare informazioni dettagliate sui contenitori e
sulla loro posizione all'interno della struttura ricettiva ed anche
una copia degli avvisi/informazioni disponibili per gli ospiti
indicando dove sono affisse tali informazioni all'interno della
struttura ricettiva.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 41-42
Ritornare all'inizio dei criteri
18. Raccolta differenziata dei rifiuti
I rifiuti devono
essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente
dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, in
particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, che devono
essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione
2000/532/CE della Commissione e occorre provvedere ad uno smaltimento
adeguato. L’elenco comprende i toner e le cartucce d’inchiostro
delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature
elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo, i prodotti
farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. nonché le
apparecchiature elettriche di cui alla direttiva 2002/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. Se l’amministrazione locale
non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei
rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per
esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata
dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di
raccolta e/o smaltimento differenziato. Se l’autorità
locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno
il richiedente deve presentare una dichiarazione dell’autorità
locale che attesti l’assenza di un sistema di smaltimento dei
rifiuti pericolosi. La richiesta di fornire un sistema di raccolta
e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni
anno alle autorità locali
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione gestione dei rifiuti e il suo scopo è garantire
uno smaltimento adeguato dei rifiuti, in particolare quelli
pericolosi, i quali dovrebbero essere eliminati secondo procedure
speciali, stabilite da ogni Stato Membro.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica:
il richiedente presenta una
dichiarazione di conformità a tale criterio e un elenco delle
diverse categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali,
e/o una copia dei contratti pertinenti conclusi con società
private. Se necessario, il richiedente trasmette ogni anno la
corrispondente dichiarazione all’autorità
locale.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi presso lautorità locale se
sono in funzione servizi per la raccolta differenziata e per quali
tipi di rifiuti;
b. elencare i diversi tipi di rifiuti per i quali
le autorità locali effettuano la raccolta differenziata;
c.
illustrare le procedure per la separazione dei rifiuti secondo le
categorie contemplate dalla autorità pubblica (inclusi
eventuali contratti con società private) con l'aiuto di una
scheda di gestione dei rifiuti, che dovrebbe elencare le varie
posizioni dei contenitori per la raccolta differenziata nella
struttura ricettiva;
d. identificare
i tipi di rifiuti pericolosi esistenti nella struttura
ricettiva,secondo la Decisone della Commissione 2000/532/CE
che stabilisce una lista di rifiuti secondo l'Articolo 1(a) della
direttiva del Concilio 75/442/CEE sui rifiuti e la decisione del
Concilio 94/904/CE che stabilisce una lista di rifiuti pericolosi
secondo l'Articolo 1(4) della direttiva del Concilio 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e le sue modifiche seguenti, che includono il
toner per stampanti e fotocopiatrici, gli inchiostri, attrezzature
refrigeranti, elettriche ed elettroniche, batterie, lampadine a basso
consumo, medicinali, olii esausti e macchinari elettrici come
specificato nella direttiva 2002/96/CE sui rifiuti e le
attrezzature elettriche ed elettroniche (WEEE) e la direttiva
2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose per le attrezzature elettriche ed elettroniche (RoHS)
e.
determinare
un'area per il conferimento e la raccolta di tutti i tipi di rifiuti
pericolosi, assicurandosi che i rifiuti pericolosi siano tenuti in un
luogo sicuro all'interno o esterno. Tutti i contenitori destinati
alla raccolta di rifiuti pericolosi devono essere chiaramente
contrassegnati. Questo include anche l'informazione agli ospiti
relativa al proprio conferimento di rifiuti pericolosi come per
esempio batterie e olii esausti.
f.
assicurarsi del loro
smaltimento adeguato fuori dalla struttura ricettiva (per esempio
riportare il rifiuto pericoloso al rivenditore o trasportarlo presso
siti pubblici o privati che ne garantiscono ladeguato
smaltimento);
g.
presentare un elenco dei
rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le
modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di
tali rifiuti;
h.
includere copie degli
eventuali contratti sottoscritti con terzi.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 43-44
Note: per
una definizione di rifiuto e rifiuto pericoloso consultare l'Annex
III della direttiva 91/689/CEE:
che elenca LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI, come
definito sulla confezione:
H1 Esplosivo,
H2 Comburente,
H3-A
Facilmente infiammabile,
H3-B Infiammabile,
H4 Irritante,
H5
Nocivo,
H6 Tossico,
H7 Cancerogeno,
H8 Corrosivo,
H9
Infettivo,
H10 Teratogeno,
H11 Mutageno,
H12 Sostanze e
preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido,
sprigionano gas tossici o molto tossici,
H13 Sostanze e preparati
suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad
un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione
avente una delle caratteristiche sopra elencate,
H14 Ecotossico:
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente
Ritornare all'inizio dei criteri
19. Prodotti "usa e getta"
Se non previsto dalla
legge, non devono essere utilizzati prodotti per l’igiene del
corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri
prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime
per unghie e altro. Qualora la legislazione imponga l’uso di
tali prodotti usa e getta il richiedente deve offrire agli ospiti
entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti non usa e
getta attraverso attività di comunicazione adeguate.
I
contenitori di bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa
e getta possono essere utilizzati solo se sono fabbricati con materie
prime rinnovabili e se sono biodegradabili e compostabili secondo la
norma EN 13432.
Contesto
Questo criterio si
riferisce alla sezione "gestione dei rifiuti" e il suo
scopo è di evitare l'eccessiva produzione di rifiuti
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che
forniscono all'ospite prodotti per l'igiene del corpo e servono cibi
e/o bevande. I dispenser non sono considerati prodotti usa e getta.
Valutazione e verifica: il
richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale
criterio e la relativa documentazione specificando come il criterio
sia stato rispettato (comprese eventuali disposizioni di diritto che
impongono l’utilizzo di prodotti monouso), e una documentazione
coerente relativa ai prodotti riutilizzabili e/o le informazioni
trasmesse agli ospiti per incoraggiarli, se del caso, ad utilizzare
prodotti non "usa e getta".
Per dimostrare che tazze e
bicchieri, stoviglie e posate "usa e getta" sono conformi a
tale criterio, va presentata la prova di conformità alla norma
EN 13432.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi
se esiste una legge che impone alla struttura ricettiva di fornire
all'ospite prodotti per l'igiene usa e getta o materiali monouso per
la consumazione di cibi e/o bevande;
b.
dichiarare se utilizza tazze, bicchieri, stoviglie e posate "usa
e getta" e in caso affermativo, fornire prova della conformità
di tali prodotti alla norma EN 13432;
c. identificare
le alternative, conformemente ai requisiti di legge, per fornire
all'ospite prodotti per l'igiene personale che non siano usa e getta,
con la soluzione preferibile di dosatori.;
d.
fornire un'indicazione di
qualsiasi legislazione vigente e/o le alternative di cui al punto
c);
e. fornire
una dichiarazione che attesti la presenza di contenitori adeguati per
i prodotti "usa e
getta" riutilizzabili, biodegradabili e compostabili.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 45-48
Note: gli articoli cui il criterio si riferisce sono quelli forniti per uso interno della struttura ricettiva, non quelli in vendita in eventuali negozi.
Ritornare all'inizio dei criteri
20.
Prodotti monodose per la prima colazione
Se non richiesto
dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti monodose per la
prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle
materie grasse del latte da spalmare (come il burro, la margarina e
il formaggio molle), dei prodotti spalmabili di cioccolata o il burro
di noccioline e le marmellate e conserve dietetiche o per diabetici.
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione dei rifiuti" e il suo scopo è di evitare l'eccessiva produzione di rifiuti da confezioni monoporzione per la prima colazione e la ristorazione in genere..
Condizioni di
applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che
forniscono all'ospite cibi e/o bevande.
Valutazione e verifica:
il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al
criterio e una spiegazione dettagliata sul modo in cui la struttura
ricettiva risponde a tale criterio, oltre all’elenco dei
prodotti monoporzione utilizzati e delle norme che ne impongono
l’utilizzo.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indagare su eventuali leggi che richiedano
la somministrazione in confezioni monoporzione di cibi nella
ristorazione.
b. sostituire le confezioni monodose con altre
soluzioni dove non richiesto esplicitamente dalla legge;
c.
fornire una spiegazione dettagliata su come la struttura ricettiva
adempie a questo criterio;
d. fornire ogni altra documentazione
pertinente.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 49
Note: Alcune alternative per servire cibo senza compromettere gli standard igienici e di salute:
• Copertura
protettiva in plexiglas sopra il buffet
• Dosatori per
prodotti liquidi come il miele e alcuni tipi di marmellata e gelatina
• Contenitori coperti e/o richiudibili per prodotti
spalmabili, yogurt e altri latticini
• Contenitori
refrigerati con copertura trasparente per prodotti freschi come
affettati, formaggi ecc.
• Servire determinati prodotti a
richiesta direttamente dalla cucina, invece di tenerli esposti sul
buffet o sui tavoli.
Ritornare all'inizio dei criteri
21.
Divieto di fumare nelle aree comuni
Nelle aree comuni al
chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.
Contesto
Questo criterio rientra nella "sezione altri servizi" e il suo scopo è di garantire la qualità dell'aria all.interno delle aree comuni della struttura ricettiva, nonché la sicurezza dell'ospite.
Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive..
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che tutte le aree comuni chiuse
siano provviste di uno spazio per non fumatori;
b. presentare una
descrizione delle aree adibite a zona non fumatori.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 50
Ritornare all'inizio dei criteri
22. Trasporti
pubblici
Agli ospiti e al personale devono essere fornite
informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura
ricettiva con i trasporti pubblici, utilizzando i principali mezzi di
comunicazione di cui quest’ultima dispone. Se non esiste un
sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite
informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il
profilo ambientale.
Contesto Questo criterio rientra nella "sezione altri servizi" e il suo scopo è di ridurre l'utilizzo di mezzi di trasporto privato da parte dell'ospite.
Condizioni di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive..
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo disponibile.
Conformità e
documentazione necessaria
Questo
criterio richiede che il gestore della struttura ricettiva si procuri
informazioni sul trasporto pubblico tra la struttura ricettiva ed
altri luoghi di interesse.
Il richiedente deve:
a. fornire
informazioni sui mezzi di trasporto pubblico (treni e autobus) o
privato collettivo (autobus privati o navette) che conducono alla
struttura ricettiva dalle principali destinazioni nelle vicinanze;
b.
fornire informazioni all'ospite sui mezzi di trasporto pubblico o
privato collettivo della zona;
c. invitare l'ospite a scegliere il
trasporto collettivo quando possibile;
d. presentare copie del
materiale informativo disponibile, indicando dove sono affisse tali
informazioni nella struttura ricettiva.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 51-52
Ritornare all'inizio dei criteri
I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio o certificato secondo la norma ISO 14001 sono automaticamente considerati rispondenti ai criteri generali di gestione riportati di seguito, ad eccezione dei criteri 28, 29 e 30 (raccolta dei dati e informazioni). In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione ISO 14001.
Si prega
di notare che il criterio n. 30 relativo alle informazioni riportate
sull’Ecolabel Ue deve essere soddisfatto anche se la struttura
ricettiva applica altri Sistemi di Gestione Ambientale.
Si prega
di notare che qualora sia utilizzato un Sistema di Gestione
Ambientale (EMAS o ISO 14001), si raccomanda esplicitamente di
dichiarare la conformità ai criteri Ecolabel Ue tra gli
obiettivi ambientalil
23. Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di
condizionamento
La manutenzione e gli interventi di
riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento devono
essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta
all’anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o
se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove
applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante
Per i sistemi
di condizionamento la manutenzione (controllo delle perdite e
riparazione) è effettuata conformemente al regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , in funzione della
quantità di gas fluorurato contenuto nell’applicazione,
ossia:
- almeno una volta all’anno per le applicazioni che
contengono 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (non
si applica ad attrezzature dotate di sistemi ermeticamente chiusi,
etichettati in quanto tali e contenenti meno di 6 kg di gas
fluorurati a effetto serra),
- almeno una volta al semestre per le
applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati a
effetto serra,
- almeno una volta al trimestre per le applicazioni
contenenti 300 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo
scopo è di garantire il rendimento energetico e la sicurezza
delle caldaie e dei dispositivi di condizionamento attraverso una
manutenzione adeguata
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che
hanno una caldaia o un impianto di condizionamento.
Valutazione e verifica: il
richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tutte
le voci di tale criterio, nonché una descrizione delle caldaie
e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle
persone/società incaricate della manutenzione e la lista dei
controlli effettuati nel corso degli interventi di manutenzione.
Per
i sistemi di condizionamento contenenti 3 kg o più di gas
fluorurati il richiedente presenta documenti che indicano la quantità
e il tipo di gas fluorurati contenuti nell’impianto, le
quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante gli
interventi di manutenzione, la riparazione e lo smaltimento finale,
nonché l’identificazione della società o del
tecnico che ha effettuato la riparazione o la manutenzione, con le
date e i risultati dei controlli delle perdite e ogni informazione
pertinente che permetta di individuare specificamente le singole
apparecchiature fisse contenenti più di 30 kg di gas
fluorurati
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. far condurre da personale qualificato un
controllo delle caldaie e dei dispositivi di condizionamento secondo
le prescrizioni legali, almeno una volta all'anno o più
frequente, secondo le normative o la necessità;
b.effettuare
controlli del rendimento energetico secondo le prescrizioni per il
tipo di caldaia in uso e assicurarsi che rientrino nei limiti
legali;
c.presentare documentazione relativa alla quantità
e alle tipologie di gas refrigeranti installato e le quantità
aggiunte e/o raccolte durante la manutenzione, le riparazioni e lo
smaltimento per dispositivi di condizionamento con 3kg o più
di gas refrigeranti
d. fornire dati e risultati di controlli
relativi a eventuali perdite e informazioni rilevanti secondo il
regolamento 842/2006/CE
sui gas "serra" fluorinati riferiti ad attrezzature
installate di condizionamento con più di 30 kg di gas
refrigeranti.
e. presentare
una descrizione delle caldaie e degli impianti di condizionamento e
del relativo programma di manutenzione completa di informazioni sulle
persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi
verificati nel corso della manutenzione.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 53-54
Ritornare all'inizio dei criteri
24. Definizione della politica ambientale e del programma
d’azione
La direzione deve disporre di una politica
ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica
ambientale e definire un programma d’azione preciso per
garantire che tale politica venga applicata.
Il programma d’azione
precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all’energia,
alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono
essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi
e degli eventuali dati rilevati. Nel programma d’azione deve
essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile
ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere
i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. La politica
ambientale deve essere consultabile dal pubblico. Le osservazioni e
le risposte che gli ospiti sono invitati a formulare nell’ambito
di un questionario o di una lista di controllo devono essere tenute
in considerazione.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è
di esplicitare l'impegno ambientale del responsabile della struttura
ricettiva e organizzare le sue attività ai fini di un
risultato più efficiente dal punto di vista ambientale.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una copia del documento che illustra la politica ambientale della struttura ricettiva, della dichiarazione di politica ambientale e del programma d’azione, e spiega come si tiene conto delle osservazioni degli ospiti.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. stilare una definizione della politica
ambientale aziendale;
b. stilare un programma d'azione;
c.
presentare una copia della politica ambientale aziendale, della
dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d’azione,
nonché le
procedure seguite per tener conto dei contributi
forniti dagli ospiti.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 55-59
Suggerimenti:
Una
politica di sostenibilità ambientale è una
dichiarazione elaborata da un’azienda o organizzazione
contenente principi e intenzioni relative alla propria performance
ambientale. La politica stabilisce la direzione generale e il
coinvolgimento dell’azienda e offre una base per la definizione
di obiettivi e finalità specifiche in ambito
ambientale.
Quando si crea questa politica, ci sono una serie di
fattori che devono essere tenuti in considerazione. La politica deve
essere collegata sia con le esigenze e le idee dell’azienda che
con gli standard riconosciuti di buona pratica ambientale. La
dichiarazione di missione dovrebbe raggiungere un’audience più
vasta possibile, per questa ragione è importante dedicare
considerazione e attenzione alla sua stesura.
La forma ideale per
una politica ambientale è un documento di una pagina con un
linguaggio chiaro e preciso
Il programma
ambientale dovrebbe puntare su azioni che significano un continuo
miglioramento all’interno dell’azienda. Possono
concentrarsi su energia, acqua, rifiuti, sostanze chimiche e aumento
della consapevolezza.
Alcuni possibili target per il programma
ambientale dovrebbero possibilmente includere criteri della sezione B
(opzionali) che non sono ancora stati realizzati:
Il programma dovrebbe
contenere i seguenti elementi:
• Descrizione chiara delle
azioni pianificate,
• Persona/dipartimento responsabile per
l’esecuzione delle azioni,
• Budget,
• Azioni
di formazione e informazione verso il personale relativo alle azioni
pianificate
• Data di completazione delle azioni.
Il programma ambientale deve concentrarsi su azioni ancora da completare, e deve essere aggiornato ogni anno.
Procedure
per ottenere input da parte degli ospiti
Esistono diverse
possibilità:
• Questionari: la maggior parte degli
ospiti è abituata a completare questionari e lo fa volentieri.
• Aggiunta di domande a tema ambientale ad un questionario
esistente
• Richiesta verbale di feedback
• Libro
degli ospiti
Valutazione
del feedback
E’ necessario elaborare un sistema per
valutare le risposte degli ospiti e agire di conseguenza.
Suggerimenti costruttivi possono essere aggiunti al piano d’azione
ambientale.
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25. Formazione del
personale
La struttura ricettiva deve fornire informazioni e
formazione al personale, ad esempio sotto forma di procedure scritte
o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e
per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento
ecologico. In particolare è necessario tenere in
considerazione i seguenti aspetti.
Risparmio di energia:
- Il
personale è informato su come risparmiare energia.
Risparmio
d’acqua:
- il personale è istruito a verificare ogni
giorno l’eventuale presenza di perdite visibili e ad adottare
le misure del caso,
- in genere, le piante e le aree esterne sono
annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto,
quando le condizioni regionali o climatiche lo richiedono,
- il
personale è informato sulla politica della struttura ricettiva
per quanto riguarda il criterio 14 (cambio di asciugamani) e sul modo
di procedere per garantirne il rispetto.
Sostanze chimiche:
-
Il personale è istruito a non utilizzare quantità di
detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle
confezioni dei prodotti.
Trattamento dei rifiuti:
- il
personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare
negli idonei contenitori i rifiuti secondo le categorie per le quali
esiste la possibilità di un trattamento separato in impianti
locali o nazionali, come previsto dal criterio 18,
- il personale
è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli
idonei contenitori i rifiuti pericolosi figuranti nell’elenco
di cui alla decisione 2000/532/CE, come previsto dal criterio 18.
Al
nuovo personale viene impartita un’adeguata formazione entro
quattro settimane dall’assunzione; tutto il personale partecipa
ad un’attività di formazione almeno una volta
all’anno.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta
una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a
informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi
contenuti, indicando i partecipanti, il tipo e i tempi della
formazione. Il richiedente fornisce inoltre una copia delle procedure
seguite e delle comunicazioni al personale riguardo alle questioni di
cui sopra.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo
scopo è di assicurare che il personale sia adeguatamente
formato per soddisfare i criteri. Le lezioni tratteranno tutti gli
aspetti dei criteri, come di seguito elencato. Le procedure o i
manuali scritti saranno tali da garantire che il personale, a seconda
del proprio ruolo, avrà accesso alle informazioni disponibili
nella struttura ricettiva almeno per quanto riguarda gli aspetti di
seguito elencati.
Aspetti che la formazione deve contemplare a seconda delle posizioni..
Legenda:
gestione
generale: personale responsabile del coordinamento delle attività
e dell'approvvigionamento;
manutenzione: personale
responsabile delle attività di manutenzione delle
apparecchiature;
pulizia: personale responsabile delle
attività di pulizia e smaltimento dei
rifiuti;
amministrazione: personale responsabile della
ricezione e degli uffici amministrativi.
ENERGIA
Personale addetto alla gestione
generale e alla manutenzione
- Elettricità: il mercato
libero e il mercato delle risorse rinnovabili. Direttiva 2001/77/EC e
la legislazione locale pertinente;
- Lavori di manutenzione,
requisiti legali a seconda dei diversi tipi di impianti di
riscaldamento e condizionamento, incluso quello presente
nella
struttura ricettiva;
Personale addetto alla manutenzione
- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
(HVAC), funzionamento, produzione di CO2, CO, Nox; impatti ambientali
derivanti da una cattiva manutenzione effettuata da personale
inadeguato; elementi che influenzano l'efficienza, tipologie di HVAC
più efficienti
- Isolamento: muri e finestre: tipi diversi
di finestre e le conseguenze di
un isolamento efficace o
inefficace;
- Termoregolazione: livelli più efficienti di
temperature base, dispersione termica rispetto ai muri esterni e ai
sistemi di isolamento;
- Lampadine a risparmio energetico;
-
Apparecchiatura con alto rendimento energetico: classe energetica,
Energy Star;
- Produzione energetica da fonti rinnovabili: solare
termico, fotovoltaico.
Acqua
Tutto il personale
- Acqua: il ciclo dell'acqua, le cause più recenti della carenza idrica e relative implicazioni;
Personale addetto alla manutenzione
- Trattamento delle acque reflue, influenza degli oli e delle schiume dei detersivi sugli impianti di trattamento delle acque reflue:
Personale addetto alla pulizia e alla manutenzione
- Perdite: l'importanza di riparare subito le falle (numero di
litri causato da una sola perdita, goccia dopo goccia, in un
giorno);
- Tipologie e funzionamento di riduttori di flusso
-
Annaffiatura di fiori e aree esterne prima di mezzogiorno o dopo il
calare del sole, dove le condizioni climatiche lo rendano
appropriato.
Personale addetto alla pulizia e all’amministrazione (reception e marketing)
- Rispetto del desiderio degli ospiti di tenere lenzuola e
asciugamani;
- Diversi modi per risparmiare acqua nel bagno
Personale addetto alla pulizia
- Modi per risparmiare acqua durante le pulizie;
Personale addetto alla manutenzione
- Utilizzo dell'acqua piovana e riciclo dell'acqua
SOSTANZE CHIMICHE
Personale addetto alla pulizia
- Detersivi e disinfettanti: conseguenze sull'ambiente;
- I
migliori tipi di detersivi e metodi per un utilizzo minimo;
GESTIONE DEI RIFIUTI
Tutto il personale
- Riduzione e separazione dei rifiuti (in ufficio, in cucina,
altri ambienti a seconda dei casi);
- Riciclo dei diversi tipi di
rifiuti;
- Raccolta, differenziazione e smaltimento appropriato
dei rifiuti pericolosi come specificato nella decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 Maggio 2000 e definito dal criterio 19
GESTIONE
Personale di gestione generale e amministrazione
- Gestione
- Criteri e schema dell'Ecolabel Ue, certificazione
ambientale;
- Comunicazione agli ospiti sull'impegno ambientale
della struttura ricettiva:
- Procedure per la considerazione del
questionario sui servizi ambientali distribuito agli ospiti
Tutto il materiale utilizzato nei corsi, relativamente ad ogni aspetto,deve essere consultabile all’interno della struttura ricettiva..
Condizioni di applicabilità
Questo criterio è
applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicando i partecipanti, il tipo e i tempi della formazione. Il richiedente fornisce inoltre una copia delle procedure seguite e delle comunicazioni al personale riguardo alle questioni di cui sopra.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. organizzare un corso di formazione
relativamente ai suddetti aspetti per i membri del suo
personale;
OPPURE
b. far seguire ai suoi dirigenti e al suo
personale un corso collettivo organizzato specificamente per il
personale del settore ricettivo/turistico;
OPPURE
c. mandare
un rappresentante di ogni settore ad un corso collettivo e poi fare
in modo che questi impartisca le nozioni apprese e distribuisca la
documentazione ricevuta agli altri membri del personale;
d. in
ognuna delle situazioni sopra riportate, presentare informazioni
dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti,
indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in
cui questa è stata effettuata e come e quando le informazioni
sono state trasmesse al personale impossibilitato di seguire la
formazione.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 60
Note: se la struttura ricettiva è troppo piccolo per organizzare corsi di formazione individuali, dovrebbero essere inoltrate richieste alla propria associazione di categoria per organizzare corsi collettivi, insieme ad altre strutture simili. I manuali devono essere semplici, a seconda della portata e della complessità degli incarichi, in ogni caso devono essere abbordabili economicamente per le micro-imprese.
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26. Informazioni
agli ospiti
La struttura ricettiva deve informare gli ospiti,
compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che
applica, compresi i temi della sicurezza e della sicurezza
antincendio, e invitarli a contribuire a metterla in pratica. Le
informazioni comunicate agli ospiti devono riguardare le azioni
adottate ai fini della politica ambientale e informazioni sul marchio
comunitario di qualità ecologica. Le informazioni devono
essere fornite attivamente agli ospiti all’arrivo e deve essere
distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro
parere sugli aspetti ambientali della struttura ricettiva. Devono
essere affissi avvisi ben visibili che invitino gli ospiti a
sostenere gli obiettivi ambientali, in particolare nelle aree comuni
e nelle stanze.
Azioni specifiche per i diversi settori.
Per quanto riguarda l’energia:
- se applicabile, ai sensi
dei criteri 7 e 8, informare gli ospiti sullo spegnimento
dell’impianto di riscaldamento/condizionamento e delle luci.
Per quanto riguarda l’acqua e le acque di scarico:
- nei
bagni devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino
come contribuire al risparmio idrico,
- gli ospiti devono essere
invitati ad informare il personale dell’eventuale presenza di
perdite,
- nelle toilette devono essere affissi avvisi che
invitino gli ospiti a gettare i rifiuti negli appositi cestini e non
nei water.
Per quanto riguarda i rifiuti:
- gli ospiti devono essere
informati sulla politica di riduzione dei rifiuti della struttura
ricettiva e sull’uso di prodotti alternativi di qualità
ai prodotti usa e getta e monodose e devono essere incentivati a
utilizzare prodotti ricaricabili/riutilizzabili qualora la normativa
imponga l’impiego di prodotti usa e getta,
- gli ospiti
devono essere informati delle modalità e dei punti in cui
possono effettuare la raccolta differenziata, in base ai sistemi
locali o nazionali, nelle zone appartenenti alla struttura ricettiva
e dei punti in cui smaltire le sostanze pericolose.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione gestione generale" e il suo
scopo è di sensibilizzare gli ospiti rispetto all'Ecolabel
Europeo e all'impegno della
struttura ricettiva nei confronti
dell'ambiente, con l'intento di stimolare la loro collaborazione per
ridurre l'impatto ambientale associato alla loro
presenza.
Condizioni di
applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti, indicando le modalità previste per la distribuzione e il ritiro del questionario e per l’impiego delle risposte ottenute.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. stilare un prospetto informativo riguardo il
proprio impegno ambientale nei confronti dell'Ecolabel Europeo e
sulle iniziative principali intraprese a favore del rispetto
ambientale;
b. includere nel prospetto per l'ospite un invito ad
aiutare la struttura ricettiva nel raggiungimento dei suoi obiettivi
ambientali che devono contenere gli aspetti seguenti nelle diverse
sezioni di:
=> Energia
- Dove
rilevante, come da criterio 7 e 8, informazioni relative allo
spegnimento del riscaldamento, dell'aria condizionata e delle
luci.
=> Acqua e acqua reflua:
- Informazioni
sufficienti nelle aree sanitarie e nei bagni verso l'ospite su come
aiutare la struttura ricettiva a risparmiare acqua
-
Richiesta agli ospiti a informare il personale di ogni perdita
d'acqua.
- Nei bagni, avvisi che richiedono agli ospiti di
disporre dei loro rifiuti nei cestini e non nei water.
-
Informazioni relative alle necessità e ai regolamenti per lo
smaltimento corretto dell'acqua di scarico dagli alloggi mobili.
=>
Rifiuti
- Informazioni sulla politica di riduzione dei
rifiuti della struttura ricettiva e l'utilizzo di prodotti di qualità
in alternativa ai prodotti usa e getta e alle porzioni monodose e una
gentile richiesta di preferire prodotti riutilizzabili anche dove la
legislazione richiede l'utilizzo di prodotti monouso.
-
Informazioni su dove e come è possibile separare i propri
rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali all'interno della
struttura ricettiva, e dove smaltire le sostanze pericolose.
c.
predisporre un questionario relativo agli aspetti ambientali presenti
nella struttura ricettiva;
d. fornire copia delle informazioni e
dei questionari consegnati agli ospiti, indicando dove sono
disponibili tali informazioni nella struttura ricettiva.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 61-62
Ritornare all'inizio dei criteri
27.
Dati sul consumo di energia e di acqua
La struttura ricettiva
deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati
sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità,
sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua
(litri).
I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza
mensile o almeno annuale per il periodo di apertura della struttura
ricettiva, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per
pernottamento e per m2 di superficie interna.
La struttura
ricettiva comunica ogni anno i risultati all’organismo
competente che ha esaminato la domanda.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è
quello di consentire al gestore della struttura ricettiva di
controllare i propri consumi.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l’anno precedente o il periodo di esercizio. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario della struttura ricettiva.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. riportare la natura della fonte di energia
elettrica e il numero di kWh di elettricità risultanti da ogni
bolletta nelle tavole di consumo dei moduli di verifica
elettronici;
b. riportare la natura della fonte energetica
impiegata per riscaldare ambienti e acqua sanitaria e il numero di
kWh di elettricità risultanti da ogni bolletta nelle tavole di
consumo dei moduli di verifica elettronici;
c. calcolare con
l'aiuto delle tavole la cifra annuale delle misurazioni sopra
riportate per pernottamento e per m2 di superficie interna, inclusa
una stima degli ospiti di lunga durata;
d. presentare una
descrizione delle procedure seguite per raccogliere i dati nelle note
alle tavole.
e. fornire
ogni anno i risultati all'Organismo Competente che ha seguito la
procedura di certificazione.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 63-65
Ritornare all'inizio dei criteri
28. Altri dati da
rilevare
La struttura ricettiva deve disporre di procedure per
la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze
chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l’indicazione se si
tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di
rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).
I
dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o
almeno annuale e devono essere espressi anche sotto forma di consumo
o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna.
La
struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati
all’organismo competente che ha esaminato la richiesta.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione gestione generale" e il suo scopo è
quello di consentire al gestore della struttura ricettiva di
controllare i propri consumi.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l’anno precedente o il periodo di esercizio. Il richiedente indica i servizi offerti e specifica se la biancheria viene lavata nei locali della struttura ricettiva.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. riportare la quantità di detersivo e
detergente utilizzato in kg nelle tavole di consumo dei moduli di
verifica elettronici, specificando nelle note se il detersivo è
concentrato o meno o se altre misure sono state usate;
b.
calcolare con l'aiuto delle tavole il quantitativo di detersivo
utilizzato almeno ogni sei mesi;
c. misurare (in kg o litri) le
quantità di rifiuti indifferenziati
d. con l'aiuto delle
tavole di consumo riportare la cifra annuale delle suddette
misurazioni per pernottamento e per m2 di superficie interna;
e.
specificare i servizi offerti e se è fornito il servizio di
lavanderia;
f. presentare una descrizione delle procedure seguite
nelle note;
g.fornire
ogni anno i risultati all'Organismo Competente che ha seguito la
procedura di certificazione
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 66-68
Note:
Sostanze
chimiche:
Ulteriori
informazioni relative ai grammi di sostanza secca si possono trovare
sulle etichette dei contenitori, oppure sulle schede di prodotto dei
fornitori. Nel caso non fosse disponibile alcuna informazione sarà
utile documentare le quantità in litri o kg. La quantità
totale di sostanze chimiche consumate puo' essere determinata dalle
fatture.
Rifiuti
Dati
relativi alle quantià prodotte possono essere raccolti nei
modi seguenti:
- Per litri o kg come
richiesto dall'azienda raccoglitrice di rifiuti
- Se lo
smaltimento dei rifiuti è pagato a forfait, la struttura
ricettiva deve sviluppare un proprio sistema di misurazione
(conteggio di contenitori)
Ritornare all'inizio dei criteri
29. Informazioni da riportare sul marchio di qualità
ecologica
Nel secondo riquadro del marchio di qualità
ecologica deve figurare la seguente scritta:
"La struttura ricettiva s’impegna attivamente a utilizzare fonti di energia rinnovabili, a risparmiare acqua ed energia, a ridurre i rifiuti e a migliorare l’ambiente locale."
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione gestione generale e il suo scopo è comunicare
gli obiettivi dell'Ecolabel europeo, come contemplato dal
regolamento
che disciplina l'Ecolabel Ue.
Condizioni
di applicabilità
Questo
criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un esempio del modo in cui egli intenda utilizzare il marchio di qualità e una dichiarazione di conformità a tale criterio.
Conformità e
documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. preparare uno o più supporti per
l'Ecolabel Ue contenente il messaggio in base ai contenuti
richiesti;
b. presentare un campione dei supporti utilizzati.
Moduli di verifica digitale: Criteri obbligatori , Riga 69
Note:
SI
PREGA DI NOTARE CHE QUESTO CRITERIO DEVE ESSERE SODDISFATTO ANCHE
DALLE strutture ricettive CHE APPLICANO UN SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE (EMAS o ISO 14001).
Il
logo del marchio sarà fornito alla struttura ricettiva in
forma elettronica, facile da stampare.
Il logo potrà essere
utilizzato nei luoghi seguenti:
Depliant
Carta intestata
Buste
Sito web della struttura ricettiva e siti ad esso collegati
Formulari di prenotazione
Fatture
Ritornare all'inizio dei criteri
CRITERI FACOLTATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2
Questi criteri sono organizzati in sezioni, in maniera simile alla prima sezione. Coprono un'ampia gamma di possibilità, al fine di consentire al richiedente di individuare i requisiti che meglio si adattano al suo profilo ed alla sua politica ambientale.
A ciascun criterio della presente sezione è stato assegnato un punteggio espresso in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica le strutture ricettive devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti. Il numero di punti raggiungibili per ogni criterio è indicato nel titolo di ognuno.
Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 3 punti per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti direttamente dalla direzione o dai proprietari della struttura ricettiva:
- servizi di ristorazione (compreso il servizio di prima colazione),
- attività ricreative/di fitness, comprendenti saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere, il punteggio è aumentato di 5 punti invece di 3,
- spazi verdi/aree esterne compresi parchi e giardini accessibili agli ospiti.
30. Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo
4 punti)
La struttura ricettiva deve disporre di un sistema
fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale
o di generazione di elettricità dal geotermico, da biomasse o
dall’energia eolica che fornisce o che è destinato a
fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità
(2 punti).
La struttura ricettiva deve fornire alla rete un
quantitativo netto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
(2 punti).
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e il suo scopo è di
promuovere l'auto-produzione di elettricità da fonti
rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra CO2 (anidride
carbonica).
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione relativa al sistema di alimentazione fotovoltaica, idroelettrica, geotermica, a biomassa o eolica e i dati sulla sua produzione potenziale e reale, nonché la documentazione relativa ai flussi elettrici dalla e verso la rete a conferma di contributo netto alla rete di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. descrivere l'impianto fotovoltaico,
idroelettrico locale, geotermale, di biomassa o eolico e dichiarare
la produzione potenziale;
b. dichiarare la produzione elettrica
effettiva da fonti rinnovabili;
c. presentare documentazione
comprofante i flussi di elettricità da e verso la rete
elettrica.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 4-5
Ritornare all'inizio dei criteri
31.
Energia da fonti rinnovabili (massimo 2 punti)
Almeno il 70 %
dell’energia complessiva utilizzata per riscaldare o
raffreddare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso
sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti;
2 punti se il 100 % dell’energia utilizzata dalla struttura
ricettiva ai suddetti fini proviene da fonti di energia rinnovabili).
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e il suo scopo è di
promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e
ridurre la produzione del gas serra CO2 (anidride carbonica).
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento dei locali e l’acqua calda, e una documentazione che attesti che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. descrivere il sistema che impiega fonti
rinnovabili per riscaldare ambienti e/o acqua per uso sanitario
(quale biogas, biomassa, pellets, pompe di calore, geotermale e
solare);
b. riportare la percentuale di produzione di calore da
fonti rinnovabili rispetto al consumo annuo di energia usata per il
riscaldamento e/o raffreddamento di ambienti e acqua sanitaria (come
richiesto anche dal criterio n. 28 sulla misurazione del consumo
energetico);
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 6-7
Ritornare all'inizio dei criteri
32.
Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti)
La struttura
ricettiva deve disporre di caldaie a quattro stelle ai sensi della
direttiva 92/42/CEE.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre
l'uso di combustibile fossile attraverso un elevato rendimento
energetico
della caldaia.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione.
Conformità
e documentazione necessaria
Le
caldaie a quattro stelle hanno rendimenti fino al 95%. Questa
informazione è generalmente riportata nel manuale tecnico
della caldaia, altrimenti, il produttore o il rivenditore devono
certificare il numero di stelle della caldaia. Questo criterio può
essere soddisfatto anche da caldaie che sono escluse dalla direttiva
92/42/CEE ma che hanno un rendimento equivalente alle quattro stelle
contemplate dalla direttiva..
Il richiedente
deve:
a. farsi rilasciare dal fabbricante o dal rivenditore una
dichiarazione che attesti il numero di stelle della
caldaia;
OPPURE
b. presentare una copia del manuale tecnico
della caldaia che riporta il numero di stelle della caldaia;
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 8
Ritornare all'inizio dei criteri
33. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)
Le caldaie
devono corrispondere alla classe 5 della norma EN 297 prA3 sulle
emissioni di NOx e deve emettere meno di 60 mg NOx/kWh (caldaie a
condensazione a gas) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie non a condensazione
a gas con una potenza nominale di 120 kW).
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di ridurre le emissioni di NOx, responsabile dell'effetto serra
nell'atmosfera.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un rapporto o specifiche tecniche stilate da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione delle caldaie.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. chiedere al fabbricante o al rivenditore una
dichiarazione che attesti la classe (numero di stelle) della caldaia
e che certifichi un'emissione non superiore a 60 mg di NOx/kWh
(caldaie a gas a condensazione) o di 70 mg NOx/kWh
(caldaie a gas non a condensazione con una potenza nominale fino a
120 kW).;
OPPURE
b.
presentare una copia delle informazioni relative alla classe della
caldaia riportate nel manuale tecnico della stessa;
c. conservare
i dati dei test di manutenzione per dimostrare che le attività
di manutenzione sono state puntualmente eseguite durante il periodo
di validità dell'Ecolabel.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 9
Ritornare all'inizio dei criteri
34.
Teleriscaldamento (1,5 punti)
Ai fini dell’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica la struttura
ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento, secondo
le modalità descritte di seguito.
Il calore deve essere
prodotto da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi
della direttiva 2004/8/CE e dagli altri atti della Commissione
adottati in applicazione di detta direttiva, oppure da caldaie
destinate solo alla produzione di calore con un’efficienza pari
o superiore al valore di riferimento applicabile istituito dalla
decisione 2007/74/CE della Commissione;
inoltre:
le tubature
della rete di distribuzione del teleriscaldamento devono soddisfare i
requisiti stabiliti nelle norme CEN applicabili alle suddette
tubature.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e il suo scopo è di ridurre
l'inquinamento dovuto al riscaldamento di numerose singole
strutture
rispetto al riscaldamento generato da un impianto
centralizzato, più efficiente e meglio controllato, ovvero
l'impianto di teleriscaldamento.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. chiedere al suo fornitore di energia una
dichiarazione che attesti la presenza di un sistema di
teleriscaldamento a cui la struttura ricettiva
è
allacciato;
OPPURE
b. presentare la documentazione
necessaria per dimostrare l'allacciamento al sistema di
teleriscaldamento e la compatibilità delle condutture di
distribuzione del calore con le norme CEN relative;
c. fornire
documentazione tecnica relativa all'efficienza del sistema di
teleriscaldamento.
Note: Standard
europeo per condutture nelle reti di teleriscaldamento, pubblicato da
CEN:
EN 253 Sistema di tubature per reti di acqua calda
sotterranei
EN 448 Accessori preisolati
EN 488 Valvole
preisolate
EN 489 Giunture e raccordi
Tubature di acciaio
saldate longitudinalmente secondo DIN 1626:1984 o senza saldatura
secondo DIN 1629:1984.
Materiale di acciaio St 37,0 o simili
secondo DIN 17100
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 10
Ritornare all'inizio dei criteri
35. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5
punti)
L’energia elettrica e termica della struttura
ricettiva devono essere fornite da unità di cogenerazione ad
alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE. Se il servizio di
ricezione turistica dispone di un’unità di cogenerazione
sul posto, questa deve fornire almeno il 70 % del consumo totale di
energia elettrica e termica in loco. L’energia fornita è
calcolata secondo il metodo indicato nella direttiva 2004/8/CE.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di favorire il ricorso ad impianti che generano energia sia termica
che elettrica, aumentando il rendimento della centrale.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.
Conformità
e documentazione necessaria
Se
l'impianto di cogenerazione non è installato all’interno
della struttura ricettiva, il
richiedente deve:
a. farsi rilasciare dal proprio fornitore di
energia una dichiarazione che attesti la presenza di una centrale di
cogenerazione da cui la struttura ricettiva riceve la propria energia
termica ed elettrica;
b. indicare la quantità di energia
ricevuta dalla centrale di cogenerazione, dimostrando che copre
l'intero fabbisogno energetico annuale;
Se
l'impianto di cogenerazione è installato all'interno della
struttura ricettiva, il richiedente deve:
a. dichiarare la
presenza dell'impianto di cogenerazione termica ed elettrica per la
struttura ricettiva;
b. indicare il quantitativo di energia
ricevuto da tale impianto, dimostrando che copre il 70% dei consumi
totali di energia termica ed elettrica e la metodologia utilizzata
dall'impianto, calcolando i consumi conformemente alla metodologia
prevista nella direttiva 2004/8/CE.
c. indicare il fornitore ed il
tipo di fonte energetica per il restante 30%;
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 11
Ritornare all'inizio dei criteri
36. Pompa
di calore (massimo 2 punti)
La struttura ricettiva deve
disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il
condizionamento dell’aria (1,5 punti). La pompa di calore deve
essere munita del marchio comunitario di qualità ecologica o
di altro marchio ecologico ISO tipo I (2 punti)
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" ed il suo scopo è quello di
promuovere l'utilizzo della pompa di calore, visti gli elevati
rendimenti di tale dispositivo nel riscaldamento e nel
condizionamento..
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sulla pompa di calore
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. presentare una copia del manuale tecnico con
le condizioni di funzionamento della pompa di calore;
OPPURE
b.
presentare un rapporto tecnico stilato da personale qualificato sulle
condizioni di funzionamento della pompa di calore;
OPPURE
c.
presentare una copia della documentazione sulla certificazione con
l'Ecolabel europeo o un'altra certificazione ISO tipo I della pompa
di calore.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 12-13
Ritornare all'inizio dei criteri
37.
Recupero del calore (massimo 1,5 punti)
La struttura ricettiva
deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto)
o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di
refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e),
acque di scarico sanitarie.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e il suo scopo è di
favorire il risparmio energetico grazie al recupero del calore da
alcune apparecchiature presenti nella struttura ricettiva.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. presentare una copia del progetto relativo
ai sistemi di recupero di calore presenti nella struttura
ricettiva;
OPPURE
b. presentare una descrizione redatta da un
tecnico riguardo le misure di recupero di calore attuate;
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 14
Ritornare all'inizio dei criteri
38.
Termoregolazione (1,5 punti)
La temperatura in ogni area
comune e stanza deve essere regolata in maniera autonoma.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di favorire la possibilità di regolare la temperatura
autonomamente a seconda delle
necessità, al fine di
risparmiare energia riducendo la temperatura ambiente dove possibile
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. presentare una descrizione predisposta da un
tecnico sul sistema di termoregolazione;
OPPURE
b. presentare
un documento che illustri la tecnologia usata per operare la
termoregolazione
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 15
Ritornare all'inizio dei criteri
39. Audit del rendimento energetico degli edifici (1,5 punti)
Due
volte all’anno la struttura ricettiva deve essere sottoposta ad
un audit del rendimento energetico da parte di un esperto
indipendente e deve mettere in pratica almeno due raccomandazioni su
come migliorare il rendimento energetico risultante dall’audit.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e
il suo scopo è di identificare e ridurre la dispersione
energetica dell'edificio, risparmiando così l'energia
utilizzata per il riscaldamento e il condizionamento.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta la relazione dell’audit sul rendimento energetico e una documentazione dettagliata sul modo in cui la struttura ricettiva ha soddisfatto tale criterio.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire una dichiarazione da parte
dell'esperto che ha eseguito l'audit sul rendimento energetico;
b.
fornire un documento che riporta i risultati dell'audit;
c.
presentare una dichiarazione relativa a quali delle raccomandazioni
date dall'audit saranno realizzate fino alla prossima visita
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 16
Note:
Il tipico
audit di rendimento energetico degli edifici include un'analisi
completa del o degli edifici, con soffitti, muri, finestre, porte,
cantine o sotterranei e sistemi di riscaldamento, raffreddamento e
trasporto dell'acqua calda. Si eseguono test di infiltrazione
utilizzando un blower e un manometro digitale per poter valutare le
perdite totali e diagnosticare il loro effetto. La termografia
presenta lo stato attuale di isolamento termico di un edificio,
permettendo di identificare velocemente le aree di perdita di calore
o raffreddamento (statisticamente il 31% avviene sui pavimenti, muri
e soffitti, il 15% sulle condutture, il 14% attraverso i cammini, il
13% a causa delle perforazioni per le tubature, l'11% con le porte,
il 10% attraverso le finestre, il 4% attraverso aperture di
ventilazione e sfogo e il 2% attraverso le prese elettriche).
Ritornare all'inizio dei criteri
40.
Impianti di condizionamento (massimo 2 punti)
Tutti i
condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono
presentare un’efficienza energetica superiore del 15 % rispetto
alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva
2002/31/CE (1,5 punti). Tutti i condizionatori domestici in uso nella
struttura ricettiva devono presentare un’efficienza energetica
pari o superiore al 30 % rispetto alla soglia definita per la classe
A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (2 punti).
Tale criterio non
si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti
energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità
con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e il suo scopo è di
risparmiare l'energia utilizzata per il condizionamento grazie
all'elevata efficienza dell'impianto di condizionamento.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione attestante la conformità a tale criterio.
Conformità
e documentazione necessaria
a.
Il richiedente deve dimostrare che il suo impianto di condizionamento
ha un'efficienza energetica superiore del 15% alla alla
soglia di omologazione della classe A attraverso
un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili
dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione
dell’impianto di condizionamento.
OPPURE
a. Il
richiedente deve: fornire prova che il suo impianto di
condizionamento ha un'efficienza energetica superiore del 30% alla
alla soglia di omologazione della classe A attraverso
un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili
dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione
dell’impianto di condizionamento.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 17
Note: Il rapporto tecnico può includere la documentazione tratta dal manuale tecnico dell'impianto di condizionamento.
Ritornare all'inizio dei criteri
41. Spegnimento automatico dell’impianto di condizionamento
e di riscaldamento (1,5 punti)
Deve essere presente un
dispositivo automatico che spenga l’impianto di condizionamento
e di riscaldamento delle stanze quando le finestre sono aperte.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di evitare sprechi di energia dovuti al riscaldamento o al
condizionamento di un ambiente in cui sia aperta una finestra.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve: dimostrare di possedere un sistema in grado di
spegnere automaticamente il riscaldamento o il condizionamento se le
finestre vengono aperte, tramite un rapporto tecnico predisposto dai
tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della
vendita e/o della manutenzione dell’impianto di
condizionamento.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 18
Ritornare all'inizio dei criteri
42.
Architettura bioclimatica (3 punti)
La struttura ricettiva
deve essere costruita in base a principi di architettura
bioclimatica.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di ridurre il consumo di risorse, promuovendo allo stesso tempo
l'utilizzo delle risorse naturali.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
L'architettura
bioclimatica si riferisce alla struttura dell'edificio ed identifica
i metodi naturali per risparmiare ed utilizzare risorse
naturali.
Alcuni esempi sono riportati di seguito.
Il
richiedente deve::
a. soddisfare almeno sei delle condizioni sopra
citate o simili;
b. presentare una spiegazione dettagliata, per
esempio un rapporto tecnico, che illustri in che modo la struttura
ricettiva soddisfa il criterio;
c. includere qualsiasi altra
documentazione adeguata quale prova di conformità al criterio.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 19
RISCALDAMENTO
NATURALE
Sono attuate misure per sfruttare al massimo il
riscaldamento del clima naturale
1. una esposizione adeguata degli
edifici al sole invernale;
2. una appropriata protezione della
struttura ricettiva dai venti invernali tramite dispositivi naturali
(vegetazione) o artificiali;
3. un posizionamento adeguato delle
finestre, tale da sfruttare il sole in inverno;
LUCE NATURALE
Sono
attuate misure per sfruttare al massimo la luce naturale
4. le
finestre sono posizionate di modo che la luce naturale in un giorno
di sole sia disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei
mesi l'anno nelle aree comuni;
5. le finestre sono posizionate di
modo che la luce naturale in un giorno di sole sia disponibile per
almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l'anno in almeno il 50%
delle stanze;
6. la struttura ricettiva non pregiudica la
possibilità degli edifici vicini di usufruire della luce
naturale.
CONDIZIONAMENTO
NATURALE
Sono attuate misure per sfruttare al meglio il
condizionamento del clima naturale
7. un'adeguata esposizione
all'ombra estiva degli edifici tramite vegetazione;
8. un'adeguata
esposizione degli edifici alle brezze estive;
9. un'adeguata
ombreggiatura delle finestre tramite dispositivi ombreggianti
naturali o artificiali;
10. un'adeguata disposizione delle
finestre, delle aree comuni e dei corridoi tale da massimizzare la
ventilazione naturale;
11. adeguati dispositivi atti a spostare
l'aria da zone fredde a zone calde (per esempio attraverso sistemi di
ventilazione meccanica che immettono aria fresca dai seminterrati
nelle aree comuni);
RUMORE
Sono
attuate misure per ridurre la trasmissione del rumore
12. le aree
comuni sono provviste di materiale che tampona la trasmissione del
rumore alle altre parti della struttura ricettiva;
13. gli edifici
della struttura ricettiva ed altri fabbricati sono costruiti con
materiali in grado di ridurre il rumore verso l'esterno;
14. si
utilizzano barriere vegetali per ridurre la trasmissione del rumore
all’interno della struttura ricettiva.
MATERIALI EDILI
Sono
attuate misure per incrementare l’utilizzo di materiali edili
locali
15. almeno una parte principale degli edifici della
struttura ricettiva è costruita con materiali locali;
16.
almeno una parte principale degli edifici della struttura ricettiva è
costruita con materiali riciclati;
17. sono state attuate misure
per ridurre al minimo la quantità di energia racchiusa nei
materiali edili nuovi;
INTEGRAZIONE NEL
PAESAGGIO
Sono attuate misure per integrare al meglio la
struttura ricettiva nel paesaggio
18. a seconda del sito, la
struttura ricettiva si integra nel paesaggio;
19. la struttura
ricettiva utilizza la vegetazione locale (per esempio vegetazione che
non ha bisogno di essere innaffiata spesso).
20. ALTRO specificare
Ritornare all'inizio dei criteri
43. Frigoriferi (1 punto), forni
(1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto),
asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a
basso consumo energetico (fino ad un massimo di 3 punti)
a) (1
punto): Tutti i frigoriferi domestici hanno un’efficienza di
classe A + o A++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione;
tutti i frigo-bar e i mini-bar rientrano quantomeno nella classe di
efficienza B.
Valutazione e verifica: il
richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia
di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar.
b) (1 punto): Tutti i forni elettrici ad uso domestico presentano
un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva
2002/40/CE della Commissione.
Valutazione e verifica:
il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe
d’energia di tutti i forni elettrici per uso domestico.
Nota:
Il criterio non si applica ai forni non elettrici o che non sono
altrimenti contemplati dalla direttiva 2002/40/CE (ad esempio i forni
industriali).
c) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche presentano
un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva
97/17/CE della Commissione.
Valutazione e verifica: il
richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia
di tutte le lavastoviglie.
Nota: Il criterio non si
applica alle lavastoviglie che non rientrano nel campo d’applicazione
della direttiva 97/17/CE (ad esempio lavastoviglie industriali).
d) (1 punto): Tutte le lavatrici domestiche presentano
un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva
95/12/CE della Commissione.
Valutazione e verifica:
il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe
d’energia di tutte le lavatrici.
Nota: Il
criterio non si applica alle lavatrici non contemplate dalla
direttiva 95/12/CE (ad esempio lavatrici industriali).
e) (1 punto): Almeno l’80 % delle apparecchiatura da ufficio
(PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) possiede i
requisiti per l’attribuzione dell’etichetta "Energy
Star" ai sensi del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio e della decisione 2003/168/CE della
Commissione.
Valutazione e verifica: il
richiedente fornisce la documentazione che attesti che
l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti
dell’etichetta "Energy Star".
f) (1 punto): Tutte le asciugabiancheria elettriche presentano
un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva
95/13/CE .
Valutazione e verifica: il richiedente
fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di
tutte le asciugabiancheria elettriche.
Nota: Il
criterio non si applica alle asciugabiancheria elettriche che non
rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 95/13/CE (ad
esempio le asciugabiancheria elettriche industriali).
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" e
il suo scopo è di ridurre il consumo di elettricità
attraverso l'utilizzo di attrezzature ad alto rendimento energetico.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve fornire la documentazione tecnica per le
attrezzature in suo possesso che sono conformi al criterio, provando
che dispongono delle caratteristiche e classi energetiche richieste.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 20
Ritornare all'inizio dei criteri
44. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di
prossimità (massimo 2 punti)
Tutti gli asciugamani (1
punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici devono essere muniti
di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di
qualità ecologica ISO tipo I.
Contesto:
Questo criterio rientra
nella "sezione energia" ed il suo scopo è quello di
evitare gli sprechi di energia attribuibili agli asciugamani o agli
asciugacapelli in funzione anche quando non vi sono oggetti ubicati
sotto di essi o nelle loro vicinanze.
Valutazione e
verifica: il
richiedente presenta una documentazione adeguata che attesti come la
struttura ricettiva rispetta tale criterio.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. dimostrare che gli asciugamani o gli
asciugacapelli installati nella struttura ricettiva sono dotati di
sensori che garantiscono l'emissione di aria calda solo quando un
oggetto viene posizionato sotto o vicino ad essi.
OPPURE
b.
fornire informazioni sugli asciugamani o gli asciugacapelli provvisti
di marchio ecologico ISO tipo I.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 21-22
Note: E possibile accludere alla documentazione le informazioni pertinenti riportate nel manuale tecnico dell'apparecchio.
Ritornare all'inizio dei criteri
45.
Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)
I frigoriferi delle
cucine, dei ristoranti e dei bar devono essere posizionati e regolati
in base a principi di risparmio energetico al fine di ridurre lo
spreco di energia.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e
il suo scopo principale è di ridurre il consumo energetico
attraverso una gestione ed un posizionamento razionale del
frigorifero.Spesso il posizionamento del frigorifero incide sia sui
consumi che sull'efficienza energetica.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio.
Conformità
e documentazione necessaria
Almeno
due dei seguenti principi di risparmio energetico devono essere
applicati:
a. il frigorifero è lontano o riparato da fonti
di calore, come il forno;
b. i tubi refrigeranti sono puliti
regolarmente;
c. vi sono procedure precise per aprire il
frigorifero quante meno volte possibile.
Il richiedente
deve:
a. specificare quali due misure sono attuate;
b.
presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva
soddisfa questo criterio.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 23
Ritornare all'inizio dei criteri
46. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze (1,5 punti)
Il
95 % delle stanze della struttura ricettiva deve essere dotato di
sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono
dalla stanza.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo
principale è evitare il consumo superfluo di luce nelle
stanze, per esempio quando l'ospite non è presente.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. garantire il corretto funzionamento di un
sistema automatico che spegne le luci quando gli ospiti escono dalle
stanze;
b. assicurare che il sistema sia installato in almeno 80%
delle stanze;
c. presentare un rapporto tecnico predisposto dai
tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della
manutenzione di questi sistemi.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 24
Ritornare all'inizio dei criteri
47.
Controllo del timer della sauna (1 punto)
Tutte le saune e gli
hammam devono essere dotati di un sistema di controllo del timer o di
una procedura messa in atto dal personale per regolare l’accensione
e lo spegnimento.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" ed il suo scopo è
quello di ridurre inutili sprechi di energia, regolando il
funzionamento della sauna a seconda delle esigenze.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che la sauna o il hammam
(gestiti direttamente o di sua proprietà ) sia dotata di un
sistema di controllo del timer e fornirne
documentazione;
OPPURE
b.fornire documentazione adeguata
relativa alle procedure che regolano l'accensione da parte del
personale della sauna o del hammam soltanto quando è
necessario.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 25
Ritornare all'inizio dei criteri
48. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili
(massimo 1,5 punti)
L’energia impiegata per riscaldare
l’acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia
rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.
Contesto:
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo è
di promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili
per diminuire la produzione del gas serra CO2. Con l'utilizzo di
energia solare per il riscaldamento di acqua trattata per esempio si
possono evitare ca. 70 kg di emissioni di biossido di carbonio e di
altri materiali nocivi per metro quadro di contenitore all'anno. .
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, i dati sul consumo di energia per il riscaldamento dell’acqua della piscina e una documentazione che attesti il quantitativo di energia utilizzata proveniente da fonti di energia rinnovabili
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. descrivere il sistema utilizzato per
riscaldare l'acqua della/e piscina/e, come per esempio collettori
solari;
b. riportare la percentuale di produzione di calore
raggiunta attraverso questo sistema in relazione al consumo annuo
totale di energia per il riscaldamento della/ piscina/e (come
richiesto anche dal criterio 27 relativo alla misurazione del consumo
energetico)
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 26
Ritornare all'inizio dei criteri
49. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)
Le
luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi
automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate
da un sensore di prossimità.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione energia" e il suo scopo
principale è di evitare consumi superflui di energia
nell'illuminazione esterna, per esempio quando la luce naturale
esterna è sufficiente.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi del funzionamento di un sistema
automatico che spenga le luci esterne quando la luce naturale è
sufficiente;
b. presentare un rapporto tecnico predisposto dai
tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della
manutenzione di questi
sistemi.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 27
Ritornare all'inizio dei criteri
50. Utilizzo di acqua
piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)
a) (2
punti): l’acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per
scopi non sanitari e non potabili.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare opportune garanzie che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.
b) (2 punti): l’acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata; garantisce inoltre che i circuiti di distribuzione dell’acqua a scopo sanitario e dell’acqua potabile siano assolutamente distinti.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il
consumo d'acqua potabile trattata per scopi non potabili.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. garantire l'implementazione di un sistema
per la raccolta dell'acqua piovana e/o dell'acqua riciclata;
b.
assicurarsi che questo sistema sia nettamente separato dal sistema di
distribuzione di acqua potabile;
c. presentare una spiegazione
dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo
criterio,
d. presentare un'adeguata documentazione giustificativa
unitamente ad idonee garanzie volte a dimostrare che la fornitura di
acqua a scopo sanitario è completamente separata da quella di
acqua potabile.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 28-29
Ritornare all'inizio dei criteri
51. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5
punti)
La struttura ricettiva deve utilizzare un sistema
automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico
per le piante e le aree verdi esterne.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" ed
il suo scopo è di ridurre inutili consumi di acqua dovuti
all'irrigazione di piante ed aree verdi esterne gestita in modo
inefficiente.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. identificare la tempistica più
efficiente per l'irrigazione di piante ed aree verdi esterne;
b.
utilizzare sistemi di irrigazione automatici che garantiscano la
migliore tempistica;
c. fornire documentazione sul sistema di
irrigazione automatica e sulla tempistica adottata.
Moduli
di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 30
Ritornare all'inizio dei criteri
52. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)
Il
flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi
i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" e
il suo scopo è di ridurre inutili consumi idrici dovuti
all'utilizzo da parte degli ospiti di docce e rubinetti.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. misurare il flusso d'acqua raccogliendo e
misurando l'acqua che scorre da rubinetti e docce in un minuto;
b.
identificare il miglior modo per ottenere un flusso medio da docce e
rubinetti che non superi gli 8 litri/minuto;
c.
presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva
rispetta questo criterio;
d.
presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata se la
spiegazione non è considerata sufficiente.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 31
Note:
Suggerimenti
per la riduzione del flusso idrico
• utilizzare riduttori di
flusso,
• ridurre la pressione dalla fonte
Formula per
il calcolo:
Il flusso medio è calcolato come
segue:
(Litri/min dai rubinetti x numero di rubinetti) +
(litri/min dalle docce x numero di docce) / numero di rubinetti +
numero di docce = 8 litri o meno.
Ritornare all'inizio dei criteri
53. Scarico dei WC
(1,5 punti)
Almeno il 95 % dei WC deve consumare una quantità
di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione acqua" e il suo scopo è di
risparmiare acqua riducendo l'acqua utilizzata per lo scarico del WC.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. misurare la quantità di acqua
utilizzata per ogni scarico del WC (l'informazione riguardo al volume
della vasca di carico installata nel muro si ottiene da parte
dell'installatore, per le toilette normali di solito è
contenuta nel libretto di installazione/manutenzione)
b.
identificare il miglior modo per ottenere un volume di acqua per
scarico pari a o inferiore a 6 litri;
c.
presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva
soddisfa questo criterio; incluso
l'informazione come si è misurato lo scarico se questo è
stato fatto;
d.
presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata, se la
spiegazione non è considerata sufficiente.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 32
Note: Suggerimenti per il risparmio idrico
modificare manualmente il natante della vasca d'acqua per limitare lo scarico a 6 litri.
ridurre il volume della vasca d'acqua a 6 litri con una bottiglia di plastica ripiena d'acqua o con dei mattoni
usare uno scarico a due livelli con lo scarico massimo pari a 6 litri;
installare uno scarico manuale con un sistema di ritorno automatico.
installare un sistema a controllo di flusso automatico
Ritornare all'inizio dei criteri
54.
Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)
Il consumo di
acqua delle lavastoviglie [espresso come W(misurato)] deve essere
inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione
riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242)
e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.
W(misurato)≤ (0,625 × S) +
9,25
dove:
W(misurato) = consumo d’acqua misurato della
lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale
S =
numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.
Il
criterio si applica unicamente alle lavastoviglie domestiche.
Contesto
Questo criterio rientra
nella "sezione acqua" e il suo scopo è di ridurre il
potenziale consumo idrico della lavastoviglie.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostra che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire un rapporto tecnico predisposto dai
tecnici specializzati, o documento equivalente, come le informazioni
riportate nel manuale/istruzioni del fabbricante.
OPPURE
b.
dimostrare che le lavastoviglie della struttura ricettiva sono
provviste di marchio comunitario di qualità ecologica;
c.
indicare il consumo idrico della lavastoviglie in base a contatori
appositamente installati, come da criterio 89.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 33
Note:
Esempi di consumo idrico:
Una lavastoviglie con 12 coperti
deve avere un consumo massimo di 16,75 litri per ciclo; una con 6
coperti, un consumo massimo di 8,5 litri per ciclo.
Ritornare all'inizio dei criteri
55.
Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)
Le lavatrici
utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o
quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della
struttura ricettiva devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua
per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456, utilizzando il
ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è
di ridurre il consumo potenziale idrico relativo al servizio di
lavanderia.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostra che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La struttura ricettiva fornisce la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a tale criterio..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi sul consumo idrico della
lavatrice (normalmente questa informazione è riportata nel
manuale tecnico);
b. presentare un rapporto tecnico stilato dal
fabbricante o dai tecnici
specializzati responsabili della vendita
o della manutenzione delle lavatrici, che può includere le
informazioni riportate sul manuale tecnico;
OPPURE
c.
dimostrare che le lavatrici sono provviste del marchio comunitario di
qualità ecologica;
E
d. chiedere, se opportuno, al
proprio fornitore del servizio di lavanderia, la documentazione
tecnica attestante che le lavatrici impiegate ai fini del servizio
sono conformi a questo criterio.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 34
Ritornare all'inizio dei criteri
56. Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1
punto)
Per almeno il 95 % dei rubinetti deve essere possibile
regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso
dell’acqua.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è
di ridurre il tempo necessario per regolare la temperatura
dell'acqua.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. installare un sistema che consente di
regolare il flusso d'acqua e di raggiungere la temperatura desiderata
in pochi secondi;
b. assicurarsi che il sistema sia installato in
almeno il 95% degli ambienti destinati agli ospiti;
c. presentare
una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa
questo criterio;
d. presentare una documentazione giustificativa
adeguata (come la copia dei progetti di termoregolazione e la
documentazione che ne dimostri la sua messa in opera), qualora la
spiegazione non sia considerata sufficientemente completa
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 35
Suggerimenti:
Un
modo comune per controllare il flusso dell'acqua è quello di
installare rubinetti a leva unica.
Per quanto riguarda la
temperatura, vi sono dei sistemi a leva che permettono all'impianto
di riscaldamento di raggiungere velocemente la temperatura
desiderata.
Ritornare all'inizio dei criteri
57. Timer per
docce (1,5 punti)
Tutte le docce delle zone destinate al
personale, delle aree esterne e comuni devono essere munite di un
temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto
automatico del flusso d’acqua dopo un tempo predeterminato o in
caso di mancato utilizzo.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" e il suo scopo è
di ridurre il consumo di acqua nelle docce.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. garantire l'installazione di un sistema che
arresti il flusso d'acqua dalle docce dopo un certo tempo;
b.
presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva
rispetta questo criterio;
c. presentare qualsiasi altra
documentazione necessaria (come la copia del progetto e
l'implementazione dei dispositivi atti al funzionamento a tempo per
le docce) se la spiegazione non è considerata sufficiente.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 36
Ritornare all'inizio dei criteri
58.
Copertura della piscina (1 punto)
Durante la notte o se non
viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere
coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre
l’evaporazione.
Contesto:
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" ed ha lo scopo di
ridurre gli sprechi d’acqua dovuti all'evaporazione. Inoltre è
finalizzato a mantenere la temperatura dell’acqua, il che
comporta un minor dispendio energetico per il riscaldamento
dell’acqua, nonché la riduzione dell'inquinamento ed una
minor proliferazione delle alghe.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire la documentazione sul tipo di
copertura utilizzata e sulle procedure attuate per coprire la
piscina;
b. fornire la documentazione relativa alle misure di
sicurezza applicate per evitare cadute accidentali sulla copertura
e/o la possibilità di nuotare sotto la copertura
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 37
Ritornare all'inizio dei criteri
59. Antigelo
(massimo 1,5 punti)
Se è necessario l’antigelo
sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia
per garantire che le strade entro il perimetro della struttura
ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti). Se si
utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un
tenore massimo di ione cloruro (Cl-) pari all’1 % (1 punto)
oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di
qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I
nazionali o regionali (1,5 punti).
Contesto:
Questo criterio rientra
nella "sezione acqua" ed il suo scopo è di ridurre
l’inquinamento della falda acquifera. I sali sono tossici per
le piante, gli animali, i laghi, i canali e la falda freatica. Il
sale, anche in piccoli quantitativi, penetra nel suolo, modificandone
la composizione e rendendo difficile la sopravvivenza delle piante.
Inoltre, il sale è estremamente corrosivo per le superfici
pavimentate, gli edifici e le automobili.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. verificare se i mezzi meccanici per la
rimozione del ghiaccio sono sufficientemente sicuri da consentire una
circolazione sicura sulle strade entro il perimetro
della struttura ricettiva;
b.
se necessario, scegliere prodotti per la rimozione del ghiaccio che
rispettano il criterio;
c. fornire la documentazione sul sistema
adottato per la rimozione del ghiaccio (meccanico o chimico) e sulle
procedure per la rimozione del ghiaccio,
d. qualora si utilizzino
sostanze chimiche per la rimozione del ghiaccio, fornire informazioni
su tali sostanze
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 38
Note:
Per
corrispondere a questo criterio occorre seguire quanto segue:
•
Tutte le misure di antigelo dovrebbero essere di tipo meccanico;
•
Per controllare neve e ghiaccio sui marciapiedi e sulle strade nel
perimetro della struttura ricettiva dovrebbe essere usato sabbia o
ghiaia. Questo tipo di antigelo aiuta a conservare la flora e fauna
locale e la loro biodiversità.
• Se si utilizzano
prodotti chimici per sgelare, questi dovrebbero essere certificati
con un marchio ambientale di ISO tipo I
• Attenzione a non
mettere in pericolo gli ospiti a causa di prodotti inadatti per il
disgelo (ghiaia con pezzi appuntiti o taglienti)
• A volte
invece di eliminare la neve può essere utile anche compattarla
fino a creare una superficie robusta sulla quale camminare o
guidare.
• Limitare l’utilizzo di sostanze di antigelo
a luoghi veramente pericolosi, come per esempio le strade in
salita.
• Per ridurre l’impatto ambientale anche delle
sostanze ecocertificate, non si dovrebbe mai superare la quantità
di 10 g per metro quadrato.
• Occorre tenere conto che i
materiali „senza sale“ possono contenere ioni di cloruro
di sodio (NaCl), che hanno un impatto ambientale anche maggiore del
sale.
• Altre sostanze antigelo chimiche come urea, composti
di fosfato, sali di ammonio ecc non sono assolutamente
ecocompatibili.
Ritornare all'inizio dei criteri
60. Indicazione della durezza dell’acqua (massimo 2
punti)
In prossimità delle zone lavanderia, delle
lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni
sulla durezza dell’acqua locale (1 punto) per consentire agli
ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi o, in
alternativa, deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico
(1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della
durezza dell’acqua.
Contesto
La
durezza dell'acqua incide sul quantitativo di detersivi impiegato per
il bucato. Questo criterio si riferisce al risparmio di sostanze
chimiche reso possibile grazie ad una corretta interpretazione delle
indicazioni relative al tipo di acqua..
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi sulla durezza dell'acqua;
b.
fornire informazioni agli ospiti ed al personale, collocando tali
informazioni nei luoghi dove sono necessarie, come stabilito nel
criterio, indicando dove tali informazioni sono affisse all'interno
della struttura ricettiva;
E/OPPURE
c. installare sistemi di
dosaggio automatici per detersivi, già ottimizzati per
la durezza dell'acqua
d. fornire una descrizione di questi sistemi
di dosaggio e di come e dove sono spiegati agli ospiti
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 39-40
Ritornare all'inizio dei criteri
61.
Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)
Tutti gli orinatoi
devono utilizzare un sistema senz’acqua oppure disporre di un
dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il
risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.
Contesto:
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è
quello di ridurre il consumo idrico. Gli orinatoi senz'acqua possono
far risparmiare 150.000 litri di acqua per orinatoio all'anno nelle
situazioni di utilizzo frequente. I sistemi senz’acqua
includono un doppio sigillo che isola l'ambiente del bagno dai gas di
fognatura. Infatti, vi è una barriera fissa di liquido spessa
più di due pollici rivestita di un tensioattivo a bassa
densità, non solubile nell'acqua, le cui proprietà
fisiochimiche sono simili a quelle dell'olio di oliva. Il
tensioattivo polimero, utilizzato per sigillare, è
biodegradabile e non tossico, ma permeabile ai flussi di urina ad
alta densità. Questo tensioattivo disponibile in commercio
forma un ulteriore barriera o sigillo, che impedisce ai gas di
fognatura di diffondersi nell'ambiente dei bagni.
Grazie a questo
sigillante aggiuntivo, che galleggia sopra una normale barriera
d'acqua, i sistemi senz'acqua comportano una protezione ancora
superiore per l'ambiente locale da gas e batteri rispetto agli
orinatoi tradizionali che utilizzano solo l'acqua. Inoltre, nella
maggior parte degli orinatoi a risciacquo manuale o automatico, è
necessario utilizzare sostanze chimiche per la rimozione del calcare,
detersivi, agenti chimici o acidi aggressivi.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve: fornire la documentazione adeguata sul tipo di
orinatoio impiegato, unitamente ad una descrizione delle sostanze
chimiche utilizzate per gli orinatoi senz'acqua ed il funzionamento
del meccanismo di risciacquo (manuale o automatico, indicando il
quantitativo di acqua per ogni risciacquo)..
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 41
Ritornare all'inizio dei criteri
62. Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all’esterno
(1 punto)
Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne
devono essere costituiti da specie vegetali autoctone.
Contesto:
Questo
criterio rientra nella "sezione acqua" ed il suo scopo è
quello di ridurre i consumi idrici e l’inquinamento della falda
freatica. La flora locale si adatta meglio alle condizioni climatiche
ed è più resistente a potenziali parassiti o malattie
rispetto alle specie importate; pertanto richiede meno trattamenti
chimici e meno acqua.
Il pericolo delle specie estranee spesso
giace nella loro crescita veloce e vigorosa nei siti dove non sono
originarie. Questo a volte porta a una sostituzione completa della
flora indigena. Le ragioni per questo possono essere la mancanza di
nemici naturali e un clima favorevole. In questo modo si elimina la
diversità genetica di un’area e la si sostituisce con
una specie estranea.
Se specie esotiche sostituiscono specie
indigene che ricoprono una certa funzione (p.es. il supporto delle
rive di fiume) senza essere in grado di assumere anche queste
funzioni, il paesaggio può riportare gravi danni. Questi danni
possono essere riparati soltanto con grandi spese e difficoltà.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata di un esperto..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve fornire la documentazione idonea sul tipo
vegetazione piantata, compresa:
a. la descrizione delle specie
piantate;
b. la dichiarazione di un esperto (botanico o fiorista)
relativamente alla provenienza geografica delle piante e alla loro
idoneità rispetto al clima locale.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 42
Note:
Per
una struttura ricettiva con vegetazione indigena è importante
seguire queste indicazioni:
- Ottenere informazioni da un esperto
(p.es. guardia forestale) sulle specie, subspecie e varietà di
fauna locale che potrebbero essere idonee per la struttura ricettiva-
Per questo occorre conoscere e capire gli aspetti di biodiversità
della struttura ricettiva e del suo paesaggio circostante per
determinare i tipi di flora indigena appropriata. Questo è
importante per capire le necessità delle specie (sole, acqua,
forma delle radici ecc)
- Scegliere specie robuste, possibilmente
non sensibili alle infezioni di funghi o altre malattie. Questo evita
continua sostituzione delle piante e necessità di
trattamento.
- Comprare, dove possibili, piante solo da fornitori
locali o regionali (p.es. vivai o coltivatori). Questo garantisce
trasporti più corti e una migliore conoscenza delle specie
locali.
Ritornare all'inizio dei criteri
63. Detersivi
(massimo 3 punti)
Almeno l’80 % in peso dei detersivi
per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le
lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici
per la pulizia e/o i detergenti sanitari e/o i saponi e gli shampoo
utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio
comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici
ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per
ciascuna delle suddette categorie di prodotti fino ad un massimo di 3
punti).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione "sostanze chimiche" e
il suo scopo è di ridurre l'impatto ambientale dei detersivi
promuovendo l'utilizzo di detersivi Ecolabel. Sono accettati solo
Ecolabel ISO Tipo I (la definizione di Ecolabel ISO Tipo I è
riportata nel glossario)..
Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indicare la quantità (in peso)
utilizzata ogni anno per una o più delle seguenti categorie di
detersivi:
- detersivi per il lavaggio a mano dei piatti,
-
detersivi per lavastoviglie,
- detersivi per bucato
-
detergenti generici;
- detergenti per sanitari
- saponi e
shampoo
b. indicare per ogni categoria, la quantità di
prodotto provvisto di Ecolabel europeo o Ecolabel ISO Tipo I
utilizzato in un anno;
c. dimostrare che la quantità di
detersivo Ecolabel (per ogni categoria) corrisponde ad almeno
l'80%
d. presentare la documentazione, come le fatture, attestante
che i detersivi suddetti sono stati effettivamente acquistati dalla
struttura ricettiva.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 43
Note: Produttori di prodotti con marchi ecologici ISO tipo I si trovano sui siti web seguenti:
Ritornare all'inizio dei criteri
64. Pitture e vernici per interni e per esterni (massimo 2
punti)
Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna e/o
esterna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture
e vernici per interni e/o esterni munite del marchio comunitario di
qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I
nazionali o regionali (1 punto per le pitture e vernici per interni e
1 punto per quelle per esterni).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione sostanze chimiche e il suo scopo è
di ridurre l'impatto ambientale causato da pitture e vernici per
interni, promuovendo l'utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati
solo Ecolabel ISO Tipo I.
Questo criterio si riferisce a pitture e
vernici per interni ed esterni. Il criterio, per essere valido,
considera tre anni precedenti alla domanda di assegnazione e un anno
successivo a tale domanda, nel caso in cui la tinteggiatura della
struttura ricettiva sia pianificata poco dopo la richiesta del
marchio
Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indicare la quantità in peso di
pitture e vernici per interni utilizzate o da utilizzare all'interno
della struttura ricettiva;
E/OPPURE
b. indicare la quantità
in peso di pitture e vernici per esterni utilizzate o da utilizzare
all'interno della struttura ricettiva;
b. indicare la quantità
di pitture e vernici per interni e/o per esterni utilizzata o da
utilizzare provvisti di Ecolabel europeo o di un altro Ecolabel di
Tipo I;
c. dimostrare che il quantitativo utilizzato di pitture e
vernici provviste di marchio sia pari ad almeno il 50%, fornendo a
tal fine idonea documentazione (come le fatture di acquisto).
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 44-45
Ritornare all'inizio dei criteri
65. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per
barbecue (1 punto)
Presso la struttura ricettiva possono
essere venduti o offerti unicamente prodotti alternativi agli
accendifuoco artificiali per barbecue o caminetti, quali olio di semi
di colza o prodotti di canapa.
Contesto:
Questo
criterio rientra nella sezione "sostanze chimiche" ed il
suo scopo è quello di ridurre l'inquinamento. Gli accendifuoco
chimici possono causare un pesante impatto sull'acqua e sul terreno.
Inoltre, sono molto tossici se ingeriti accidentalmente ed
estremamente pericolosi nelle aree a rischio di incendio.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi sulla disponibilità di
accendifuoco alternativi per il barbecue nel mercato locale (per
esempio prodotti di canapa, schegge di legno o di semi di colza);
b.
fornire la documentazione sul tipo di accendifuoco venduti negli
spacci della struttura ricettiva;
c. informare gli ospiti sui
metodi alternativi di accensione del fuoco:
d. fornire una
dichiarazione attestante che gli spacci della struttura ricettiva non
vendono accendifuoco chimici.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 46
Ritornare all'inizio dei criteri
66. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto) o piscine
naturali/ecologiche (1 punto)
Le piscine devono essere dotate
di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo
minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato
sotto il profilo igienico (1 punto).
Oppure:
Le piscine devono
essere ecologiche/naturali, nelle quali l’igiene e la sicurezza
dei bagnanti sono garantite solo con elementi naturali (1 punto).
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione "sostanze chimiche" e il suo scopo è
di ridurre la quantità di sostanze chimiche impiegate nella
piscina.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico o il tipo di piscina ecologica/naturale e la sua manutenzione.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi sui livelli minimi di
disinfettanti nelle piscine imposti dalla legge, a seconda dei
casi;
b. assicurarsi della presenza di un sistema di dosaggio
automatico che eroghi la quantità minima adeguata di
disinfettante;
c. presentare la documentazione tecnica riguardante
il sistema di dosaggio automatico, quale un rapporto stilato da
tecnici o la copia del progetto.
OR
c. presentare
documentazione dettagliata con la descrizione della tipologia di
piscina ecologica/naturale e della manutenzione della stessa.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 47
Note:
Una piscina
naturale o ecologica imita un lago naturale. Si estende su diversi
livelli di acqua per garantire il movimento termico invece
dell'utilizzo di una pompa. Una selezione di piante autoctone
specifiche viene localizzata in un modo che utilizza le loro
proprietà depuranti e ossigenanti. Diversi tipi di lisca, o
giunchi, sono tra quelle scelte più spesso per la loro grande
adattabilità, un'altra è il vetiver. Anche le piante
dotate di rizoma (uno stelo sotterraneo) come le diverse tipe di
canne sono utili. In genere, si tratta di eliminare la maggiore
quantità possibile di nitrati e fosfati, per evitare la
crescita esagerata delle alghe e la conseguente eutrofizzazione
dell'acqua.
Occorre fare attenzione a
non far aumentare troppo la temperatura dell'acqua. Questo può
essere raggiunto con un posizionamento strategico di alberi
ombreggianti. Misure generali di manutenzione coinvolgono la
rimozione delle foglie cadute nell'acqua e di altro materiale
organico con strumenti meccanici.
La piscina stessa si divide in
due parti, una con piante filtranti e pietre che serve da zona di
rigenerazione, e l'altra dove si nuota. Un'alternativa è
l'installazione di filtri biologici per la purificazione dell'acqua,
invece di lasciare il lavoro alle piante acquatiche. Questo tipo di
costruzione assomiglia di più a una piscina tradizionale che a
una naturale, ma ha il vantaggio che resta a disposizione più
spazio per nuotare: per una piscina naturale almeno un terzo
dell'area acquatica è occupata dalle piante.
Le piscine
sono isolate sul fondo, per evitare la dispersione dell'acqua, di
solito con materiali plastici resistente ai raggi UV e agli strappi,
coperti da uno strato di terra.
Ritornare
all'inizio dei criteri
67. Pulizia
meccanica (1 punto)
La struttura ricettiva deve disporre
di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di
sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri
materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi
un effetto analogo.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" ed il
suo scopo è di ridurre l'uso di sostanze chimiche impiegate
per le attività di pulizia.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. identificare procedure precise per condurre
le attività di pulizia senza utilizzare sostanze chimiche;
b.
presentare una spiegazione dettagliata di tali procedure;
c.
presentare se necessario, altra documentazione giustificativa
adeguata.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 48
Note:
“Pulizia
meccanica” (nell’ambito di questo criterio) comprende:
•
Prodotti in microfibra
• Stracci sintetici
•
Idropulitrici a vapore
I prodotti in Microfibra
e fibra sintetica sono spesso utilizzati per scopi di pulizia
asciutta e parzialmente asciutta, su superfici come tavoli, finestre
e specchi. Sono meno idonei per le superfici non lisce e l’utilizzo
bagnato.
Le idropulitrici a vapore possono essere
utilizzate per molti scopi, come la pulizia dei pavimenti (ceramica e
moquette), dei bagni, delle piscine e delle cucine. Di solito
lavorano ad alta pressione e molto calde, raggiungendo un alto
livello di pulizia.
Ritornare all'inizio dei criteri
68.
Giardini e orti biologici (2 punti)
Gli spazi verdi devono
essere trattati senza l’uso di pesticidi o in linea con i
principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto
dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, o come previsto dalle
leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di
agricoltura biologica.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" e il suo
scopo è di diminuire la quantità di pesticidi usati, in
modo da ridurre l'inquinamento del suolo e dell'acqua.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. disporre di procedure che assicurino la
gestione di giardini e orti senza il ricorso a pesticidi;
OPPURE
b. disporre di procedure che
assicurino la gestione di giardini e orti utilizzando solo le
sostanze consentite dalla coltivazione biologica di prodotti
agricoli;
E
c.
presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva
rispetta questo criterio;
d. presentare qualsiasi altra eventuale
documentazione adeguata.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 49
Note:
Tutte
le procedure di agricoltura e giardinaggio biologico dovrebbero
seguire le direttive IFOAM che in Italia sono applicate da AIAB,
l’associazione di agricoltura biologica certificatrice.
Se
ancora non esiste nessuna procedura di giardinaggio o agricoltura
biologica, informarsi presso una delle sedi AIAB per ottenere le
linee guida di giardinaggio e agricoltura biologica.
Alcuni esempi
come iniziare il processo di giardinaggio e agricoltura biologica:
•
Utilizzare strutture naturali (legno, argilla, pietra) e coltivare la
terra solo con sostanze organiche
• Evitare l’utilizzo
di qualsiasi concimante e pesticida chimico
• Predisporre
una piccola area per il compostaggio. Dove non è possibile il
compostaggio sul luogo, acquistare terreno di compostaggio
certificato biologico.
• Scegliere piante e fiori locali e
autoctone, compreso le piante medicinali e le erbe aromatiche. Alcune
di queste possiedono anche caratteristiche naturali che repellono gli
insetti (per esempio la menta, l’aglio e l’aneto, la
lavanda e la citronella).
• Utilizzare acqua piovana per
annaffiare.
Altre attività possibili:
• Informare
gli ospiti riguardo alle iniziative di giardinaggio e agricoltura
biologica
• Creare sentieri appositi all’interno delle
aree verdi per permettere di conoscere tutto il giardino e la sua
flora
• Dedicare un’area specifica alla biodiversità,
per esempio con possibilità di nidificazione per uccelli.
Ritornare all'inizio dei criteri
69.
Insetticidi e repellenti (massimo 2 punti)
La progettazione
architettonica della struttura e le pratiche igieniche (ad esempio la
costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali,
l’utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che
l’impiego di insetticidi e repellenti nella struttura ricettiva
sia ridotto al minimo (1 punto).
Se vengono utilizzati insetticidi
e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per
l’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal
regolamento (CE) n. 834/2007] o sostanze munite del marchio
comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici
ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).
Contesto:
Questo
criterio rientra nella "sezione sostanze chimiche" ed il
suo scopo è quello di diminuire i quantitativi di repellenti
chimici impiegati, al fine di ridurre l'inquinamento del terreno e
dell'acqua.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. disporre di procedure per garantire la
gestione della struttura senza ricorrere a repellenti
chimici;
OPPURE
b. disporre di procedure che consentano la
gestione della struttura ricorrendo esclusivamente alle sostanze
consentite dalle pratiche e certificazioni di agricoltura biologica o
che sono in possesso di un marchio ecologico ISO tipo I;
E
c.
fornire una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva
rispetta il criterio; inclusa la descrizione delle soluzioni
meccaniche o agricole scelte;
d. fornire qualsiasi altra
documentazione pertinente.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 50-51
Note:
Altre
possibilità di combattere insetti e roditori in modo
ecologico:
• Pulizie frequenti e a fondo di tutti i locali
•
Installazione di reti e finestre antizanzare contro gli insetti.
Porte che si chiudono da soli per evitare che insetti e altri animali
entrino negli edifici come per esempio i bagni o le cucine.
•
Molti insetti sono attratti da luci intense o con un’alta
percentuale di luce ultravioletta. Luci soffuse e indirette aiutano a
tenerli lontani.
• Assicurare la chiusura ermetica di
finestre e porte
• Assicurare l’inaccessibilità
dei contenitori di rifiuti per tutti i tipi di animali
Ritornare all'inizio dei criteri
70.
Compostaggio (massimo 2 punti)
Nella struttura ricettiva i
rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1
punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di tali rifiuti
deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità
locali (ad esempio dall’amministrazione locale, dall’azienda
o da un’impresa privata).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione "gestione dei rifiuti" e il
suo scopo è di ridurre la produzione di rifiuti organici.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. informarsi sulle linee-guida locali in
materia di compostaggio;
b. determinare quali rifiuti vengono
generati dalle cucine e dalle aree verdi che possono essere
utilizzati per il compostaggio;
c.
scegliere il luogo o la destinazione (nella struttura ricettiva o
esterno) per i rifiuti organici.
d.
presentare una spiegazione dettagliata delle procedure intraprese ai
fini del compostaggio: come i vari tipi di rifiuti vengono separati,
quali sono i rifiuti destinati al compostaggio e dove vengono
deposti;
e. fornire eventuali documenti che comprovano lo
smaltimento separato dei rifiuti organici attraverso aziende
pubbliche o private.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 52-53
Ritornare all'inizio dei criteri
71.
Contenitori per bevande "usa e getta" (2 punti)
Nelle
aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura
ricettiva non possono essere venduti contenitori per bevande usa e
getta.
Contesto
Questo
criterio si riferisce alla "sezione gestione dei rifiuti" e
il suo scopo è ridurre la produzione di rifiuti dovuti a
contenitori per bevande "usa e getta" come lattine e
bottiglie di plastica.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indicare l'esistenza di legislazioni vigenti
che impongono l'uso di contenitori per bevande "usa e getta"
nella struttura ricettiva e indicare, se opportuno, i tipi di
contenitori che devono essere "usa e getta" per legge (per
esempio a bordo di piscine o nelle saune o centri benessere);
b.
indicare quali contenitori per bevande "usa e getta" sono
state sostituite con altre alternative;
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 54
Note:
-
Qualora le disposizioni di legge non consentano di sostituire i
suddetti articoli, il criterio non può essere soddisfatto e
pertanto i 3 punti non possono essere assegnati.
- Qualora le
bottiglie di bevande analcoliche, acqua e birra siano riutilizzabili,
e siano previste procedure per il riempimento, si soddisfa anche il
criterio n. 79!
Ritornare all'inizio dei criteri
72.
Smaltimento di grassi/oli (massimo 2 punti)
Devono essere
installati separatori di grassi e i grassi/oli utilizzati per
cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti
adeguatamente (1 punto).
Agli ospiti è offerta la
possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che
usano (ad esempio negli appartamenti) (1 punto).
Contesto:
Questo criterio rientra nella sezione gestione
dei rifiuti e il suo scopo è di eliminare i grassi e gli oli
dai rifiuti alimentari per impedire che raggiungano l'impianto di
trattamento.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. garantire l'installazione dei separatori di
grassi;
b. installare un punto di raccolta per i grassi e gli oli
nell'area adibita a servizio di ristorazione ed almeno un punto di
raccolta per gli ospiti (dove esiste la possibilità per la
preparazione di cibo da parte loro);
c. comunicare l'ubicazione di
questi punti di raccolta al personale e agli ospiti;
d. garantire
che l'autorità competente proceda alla corretta raccolta di
grassi e oli;
e. presentare una spiegazione dettagliata sulla
conformità al criterio;
f. presentare qualsiasi altra
documentazione pertinente.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 55-56
Ritornare all'inizio dei criteri
73. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (massimo 2 punti)
I
mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature
elettroniche, usati devono essere dati a enti di beneficenza secondo
la politica della struttura ricettiva (2 punti) o venduti (1 punto)
ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.
Contesto
Questo
criterio rientra nella "sezione gestione dei rifiuti" e il
suo scopo è di ridurre i rifiuti voluminosi.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurare la distribuzione o la vendita di
mobili, tessuti , apparecchiature elettroniche o altri prodotti usati
ad associazioni o altri destinatari;
b. presentare una spiegazione
dettagliata sulla conformità al criterio;
c. presentare
qualsiasi altra documentazione pertinente.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 57
Note:
Esempi
di prodotti usati:
Asciugamani vecchi
Lenzuola
Tovaglie
Vestiti da lavoro
Stoviglie e posate usate
Letti, sedie, tavoli, divani
Materassi da letto
Televisioni, apparecchi radio, computer
Frigoriferi, lavatrici
Ritornare all'inizio dei criteri
74. Tetti (2 punti)
Almeno
il 50 % degli edifici situati nel perimetro della struttura ricettiva
che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con
angolazione o inclinazione ridotte) e che non sono utilizzati ad
altri fini deve essere ricoperto di erba o di piante.
Contesto:
Questo
criterio si riferisce alla possibilità, tramite la messa a
verde dei tetti, di ridurre la cementificazione del paesaggio e
creare uno spazio vitale per i micro-organismi.
L'inverdimento
dei tetti serve anche per la riduzione dell'inquinamento acustico
(fino a 50 dB) e diminuisce i consumi energetici per il riscaldamento
e condizionamento del 25%.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. elaborare e mettere in atto un progetto di
messa a verde dei tetti idonei con specie indigene e resistenti, come
le varietà locali di erba grassa che richiedono poca acqua e
nessun fertilizzante;
b. far condurre una valutazione
tecnica della struttura sulla quale verranno collocate le piante, per
verificare se sia in grado di sostenere il peso aggiuntivo;
c.
fornire una spiegazione dettagliata e la documentazione attestante
che la struttura ricettiva soddisfa il criterio, incluse le
specifiche sul tipo di isolamento, di terra e di specie vegetali
utilizzate, le procedure necessarie per la manutenzione ed un
rapporto tecnico sulla stabilità della superficie rinverdita e
comprovante che almeno il 50% degli edifici con tetti idonei sono
coperte di piante.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 58
Ritornare all'inizio dei criteri
75. Comunicazione ed educazione ambientale (massimo 3 punti)
La
struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l’educazione
ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità
locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura
adottate a livello locale (1,5 punti). L’intrattenimento degli
ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione altri servizi e il suo scopo principale è di
promuovere la consapevolezza e l'educazione ambientale degli ospiti
relativamente alle misure locali di conservazione della natura.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. distribuire agli ospiti ed ai visitatori
opuscoli e altro materiale educativo sull'ambiente circostante la
struttura ricettiva,
avendo cura di posizionare le informazioni nelle aree più
frequentate della struttura ricettiva e in posti facilmente
visibili.
b.
assicurarsi che il materiale contenga informazioni su comportamenti
responsabili verso l'ambiente;
c. fornire informazioni specifiche
per i giovani, se necessario;
d .includere alcune nozioni di
educazione ambientale nelle attività per gli ospiti, come quiz
sulla natura per i bambini, eco-rally, lavori artigianali con
materiali naturali, eventi ad argomento ambientale, visite guidate a
piedi o in bicicletta o visite ad aree naturali/protette con i mezzi
pubblici ed escursioni simili;
e. presentare i testi dei materiali
distribuiti e degli avvisi relativi alle attività ricreative
offerte, indicando dove sono affisse tali informazioni nella
struttura ricettiva;
f. fornire una spiegazione dettagliata di
come la struttura ricettiva soddisfa il criterio.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 59-60
Note:
Esempi per
tematiche ambientali e di biodiversità da comunicare:
•
Aree protette, parchi naturali, nazionali e regionali
•
Sentieri naturalistici e di ecoturismo
• Luoghi di
osservazione della fauna selvatica
• Territori NATURA 2000 ,
PAN PARK
• Aspetti particolari della biodiversità
locale
• Consigli pratici per aiutare a proteggere la
biodiversità locale
• L’importanza
dell’Ecolabel europeo
• Informazioni sui valori della
sostenibilità ambientale
• Indicazioni su guide
locali di ecoturismo
• Cartine locali per escursioni
•
Riviste sulle tematiche della protezione e restaurazione ambientale
• Film a tema ambientale
Le strutture ricettive
situate negli ambienti urbani si trovano meno facilitate a comunicare
tematiche ambientali. Il lavoro di miglioramento delle conoscenze
degli ospiti in questo campo potrebbe avvenire sui punti seguenti:
•
Mezzi di trasporto con basso impatto ambientale nella città
•
Negozi e mercati locali, gestiti da proprietari locali, che vendono
prodotti etici, biologici e di provenienza locale.
• Visite
guidate che evidenziano la biodiversità urbana, e le
possibilità per passare il proprio tempo in aree non
inquinate, o in centri benessere.
Ritornare all'inizio dei criteri
76. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze (massimo
1,5 punti)
Nel 100 % delle aree comuni interne e in almeno il
70 % delle stanze (1 punto) o in almeno il 95 % delle stanze (1,5
punti) non deve essere consentito fumare.
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è
di garantire la qualità dell'aria all'interno degli ambienti e
delle aree comuni per il confort e la sicurezza dell'ospite.
Valutazione e verifica: il richiedente indica il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che in tutte le aree comuni e
nel 70%/90% delle stanze non sia consentito fumare;
b.
indicare il numero e
il tipo delle aree in cui non è consentito fumare.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 61
Note:
I
segni di divieto di fumo dovrebbero essere chiaramente visibili e
distintivi.
Ritornare all'inizio dei criteri
77. Biciclette (1,5
punti)
Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno
3 biciclette ogni 50 stanze).
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione altri servizi e il suo scopo è di promuovere
l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che vi siano biciclette
facilmente disponibili per gli ospiti, gratuitamente o a
pagamento;
b. spiegare in che modo le biciclette sono disponibili
agli ospiti.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 62
Note:
Le
biciclette possono essere disponibili direttamente dalla struttura
ricettiva oppure il richiedente può accordarsi con un noleggio
di biciclette nelle vicinanze e informare gli ospiti della struttura
ricettiva della disponibilità di tale servizio.
Ritornare all'inizio dei criteri
78.
Servizio di trasferimento (1 punto)
La struttura ricettiva
deve offrire agli ospiti che si spostano con i trasporti pubblici un
servizio di trasferimento utilizzando mezzi di trasporto compatibili
con l’ambiente come auto elettriche o mezzi trainati da
cavalli.
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione altri servizi e il suo scopo è di promuovere
l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e un esempio di come tale servizio è proposto agli ospiti.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire una spiegazione su che tipo di
servizio di navetta rispettoso dell'ambiente offre ai suoi ospiti;
b. fornire un esempio su come comunica il servizio di navetta ai
propri ospiti.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 63
Ritornare all'inizio dei criteri
79. Bottiglie riutilizzabili o a rendere (massimo 3 punti)
Nella
struttura ricettiva le bevande devono essere offerte in bottiglie
riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1
punto) e acqua (1 punto).
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione altri servizi e il suo scopo è promuovere il
riutilizzo delle bottiglie piuttosto che la loro eliminazione.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. ricorrere a fornitori che garantiscano il
riutilizzo delle bottiglie usate dalla struttura ricettiva per le
bevande elencate nel criterio;
b. presentare una spiegazione
dettagliata di come la struttura ricettiva soddisfa questo
criterio;
c. presentare altra documentazione adeguata rilasciata
dai fornitori delle bottiglie.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 64
Note: se grazie alle procedure di riutilizzo delle bottiglie di analcolici, acqua e birra, la struttura ricettiva non vende lattine o bottiglie di plastica monouso, si soddisfa anche il criterio n n. 71!
Ritornare all'inizio dei criteri
80. Utilizzo di prodotti ricaricabili (massimo 2 punti)
La
struttura ricettiva deve utilizzare solo batterie ricaricabili per i
telecomandi (1 punto) e/o cartucce ricaricabili per i toner di
stampanti e fotocopiatrici (1 punto).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è
promuovere il riutilizzo attraverso ricarica dei prodotti
piuttosto che la loro eliminazione.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva soddisfa tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata dei fornitori delle batterie e/o degli operatori addetti alla ricarica delle cartucce di toner.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a ricorrere a fornitori che garantiscano la
ricarica delle cartucce di toner per stampanti e fotocopiatrici
b.
presentare documentazione che comprova la regolare ricarica delle
cartucce
E/OPPURE
c. calcolare e documentare il numero di
telecomandi presenti nella struttura ricettiva
d.
presentare documentazione relativa alla quantità delle
batterie ricaricabili acquistata
e. descrivere le procedure
utilizzate per la ricarica delle batterie
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 65-66
Ritornare all'inizio dei criteri
81.
Prodotti di carta (massimo 3 punti)
Almeno l’80 % della
carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio e/o della
carta stampata utilizzata deve essere munito di marchio comunitario
di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I
nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle
tre categorie di prodotti).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è
di ridurre l'impatto ambientale della produzione di carta promuovendo
l'utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo Ecolabel ISO
Tipo I. Questo criterio si riferisce a tre tipi di carta: Si assegna
un punto per ogni tipo acquistato.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a .indicare la quantità in peso
impiegata annualmente di una o più delle seguenti categorie di
prodotti:
1. carta
igienica/tessuto carta,
2. carta da ufficio ,
3. carta stampata
b.
indicare per ogni categoria la quantità di prodotto munita di
Ecolabel Comunitario o altro Ecolabel ISO Tipo I, impiegata
annualmente;
c. dimostrare che la quantità di prodotto
Ecolabel impiegato corrisponda ad almeno il 80%.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 67
Note:
I
seguenti marchi sono riconosciuti per la carta in Europa:
Ecolabel EU in Unione Europea
Nordic Swan in Scandinavia e Islanda
L'Angelo Blu in Germania
Dutch Milieukeur nei Paesi Bassi
L'Ecolabel Austriaco in Austria
I prodotti di carta marchiati con altri marchi oppure come "senza cloro" non sono sufficienti per corrispondere a questo criterio.
Ritornare all'inizio dei criteri
82. Beni
durevoli (massimo 3 punti)
Almeno il 30 % dei beni durevoli di
qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani,
biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili,
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di
pavimenti, lampadine) presenti nella struttura ricettiva, comprese le
unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito
di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio
ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto
per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).
Contesto
Questo criterio si
riferisce alla sezione altri servizi e il suo scopo è di
ridurre l'impatto ambientale dovuto alla produzione di beni durevoli
promuovendo l'utilizzo di prodotti Ecolabel. Sono accettati solo
Ecolabel ISO Tipo I. Questo criterio si riferisce a numerosi
prodotti, sempre che siano provvisti dell'Ecolabel Europeo o altri
Ecolabel ISO Tipo I.
Viene assegnato un punto per ogni tipo di
prodotto acquistato, fino a un massimo di tre punti..
Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indicare il numero di fino a tre tipi di
beni durevoli presenti nella struttura ricettiva, scelto da
biancheria da letto,
asciugamani, biancheria da tavola, personal computer, computer
portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, aspirapolvere, rivestimenti rigidi per pavimenti,
lampadine.
b.
indicare per ogni categoria di riferimento il numero di prodotti
provvisti di Ecolabel Comunitario o di altri Ecolabel ISO Tipo I
presenti all'interno della struttura ricettiva;
c. dimostrare che
la percentuale di beni durevoli di ognuna delle tre categorie scelte
provvisti di Ecolabel presenti nella struttura ricettiva corrisponde
ad almeno al 30%.
Moduli di Verifica digitali,
criteri opzionali, riga 68
Ritornare
all'inizio dei criteri
83.
Prodotti alimentari locali (massimo 3 punti)
Per ogni pasto,
compresa la prima colazione, nella composizione del menù
devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza
locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1,5
punti).
Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie
locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne
di animali selvatici e gamberetti provenienti da coltivazioni che
rappresentano una minaccia per le foreste di mangrovie (1,5 punti).
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione altri servizi ed il suo scopo è quello di
promuovere il consumo di alimenti locali, per favorire l'economia
locale e ridurre i trasporti.
Questo criterio è volto anche
ad incrementare la consapevolezza del cliente nei confronti di
pietanze a base di specie minacciate.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indicare i prodotti di
provenienza locale che vengono offerti ai pasti e/o alla prima
colazione nella struttura ricettiva;
b. dimostrare che provengono
dalla zona e non siano fuori stagione;
Laddove esistano specie
minacciate,
d. dichiarare l'esistenza di qualsiasi legge relativa
a specie minacciate o protette a livello locale e fornire una
dichiarazione attestante che nessuna di tali specie viene servita ai
pasti o venduta nella struttura ricettiva.
e. dichiarare che non
si servono o vendono all'interno della struttura ricettiva gamberi
da acquacoltura delle foreste di mangrovia a rischio di estinzione.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 69-70
Note:
Per prodotto
di provenienza locale si intende un prodotto raccolto, coltivato o
allevato entro 100 km dalla struttura ricettiva oppure, se la
geografia del paese richiede di considerare distanze più
ampie, si intende un prodotto che riflette distintamente l’economia
nazionale tradizionale.
Ritornare all'inizio dei criteri
84.
Alimenti biologici (massimo 2 punti)
Gli ingredienti
principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) o
dell’intero menu compresa la prima colazione (2 punti) devono
essere prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai
sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 oppure prodotti secondo le
modalità previste per un marchio di qualità ecologica
ISO tipo I.
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è
di promuovere l'uso di alimenti biologici.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. indicare gli ingredienti principali di due
pietanze o dell'intero menu incluso la prima colazione serviti agli
ospiti nella struttura ricettiva;
b. dimostrare che questi
ingredienti principali sono stati coltivati secondo i metodi
dell'agricoltura biologica o secondo una certificazione ambientale
ISO tipo I;
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 71
Note:
L'ingrediente principale è l'ingrediente contenuto in
maggiore quantità in una pietanza. Per esempio: la farina nel
pane e nei dolci, il latte nelle creme dolci e salate, la verdura nei
contorni e nelle insalate (facendo specifico riferimento ai tipi
maggiormente usati) ecc..
Ritornare all'inizio dei criteri
85. Qualità dell’aria negli interni (massimo 4
punti)
La struttura ricettiva deve garantire una qualità
ottimale dell’aria negli ambienti interni applicando una o
entrambe le soluzioni seguenti:
- le stanze e le aree comuni
devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, punto 3,
della direttiva 89/106/CEE e contenere solo pitture, decorazioni,
mobilio e altri materiali muniti di marchio comunitario di qualità
ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I attestanti lo scarso
rilascio di emissioni (2 punti),
- nelle stanze e nelle aree
comuni non devono essere impiegate profumazioni e le lenzuola, gli
asciugamani e i tessuti devono essere lavati con detergenti senza
profumo (1 punto) e la pulizia deve essere effettuata con mezzi senza
profumazione (1 punto).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione altri servizi e il suo scopo è
di garantire una migliore qualità dell'aria interna agli
ospiti e ai lavoratori.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata. Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare prodotti non profumati, è sufficiente che presenti un elenco dei componenti/degli ingredienti dei prodotti di lavaggio e di pulizia non profumati..
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. fornire documentazione che stanze
e spazi comuni contengono soltanto pitture, decorazioni, mobili e
altri materiali certificati con il marchio comunitario di qualità
ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I equivalenti relativi ad
un basso livello di emissioni, incluso una lista dei prodotti con i
rispettivi marchi.
E/O
b.
fornire prova che stanze e spazi comuni sono liberi da
profumi, come una lista dei prodotti utilizzati per lavare lenzuola,
asciugamani e altri tessuti E/O i prodotti utilizzati per le pulizie
con i loro ingredienti.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 72-74
Ritornare all'inizio dei criteri
86. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti)
della struttura ricettiva
La struttura ricettiva deve essere
registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma
EN ISO 14001 (2 punti).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è
quello di promuovere l'applicazione dei sistemi di gestione
ambientale nella struttura ricettiva.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. dimostrare che la struttura ricettiva è
registrata in base al sistema EMAS;
OPPURE
b. dimostrare che la
struttura ricettiva è certificata conformemente alla norma EN
ISO 14001.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 75-76
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87. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto)
dei fornitori
Almeno uno dei principali fornitori o erogatori
di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base
al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla
norma EN ISO 14001 (1 punto).
Contesto
Questo criterio rientra
nella sezione gestione generale e il suo scopo è promuovere la
scelta di fornitori che applicano un sistema di gestione ambientale.
Valutazione e
verifica: il
richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o
della certificazione ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori
principali.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. dimostrare che almeno uno dei fornitori
principali della struttura ricettiva sia registrato in base al
sistema EMAS;
OPPURE
b. dimostrare che almeno uno dei fornitori
principali della struttura ricettiva sia certificato conformemente
alla norma EN ISO 14001;
c. dichiarare che il fornitore che
applica un sistema di gestione ambientale è uno dei fornitori
principali.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 77-78
Note:
Per
fornitore principale si intende uno dei 10 fornitori principali della
struttura ricettiva in termini di quantità di prodotti forniti
o in funzione dellentità del servizio o dei servizi
erogati.
Per esempio: fornitori di sapone, detersivi, carta,
prodotti alimentari possono essere tra i principali fornitori di
beni; mentre le aziende responsabili del lavaggio della biancheria,
della manutenzione degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento o delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere
tra i fornitori principali di servizi.
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88. Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori
(massimo 4 punti)
Nel caso vengano subappaltati altri servizi
di ristorazione o attività ricreative/di fitness, tali servizi
devono essere conformi ai criteri obbligatori del presente allegato
applicabili ai servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di
ristorazione e bevande e/o strutture ricreative/di fitness presenti
nella struttura ricettiva).
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione altri servizi ed il suo scopo
principale è quello di promuovere la consapevolezza e la
gestione ambientale anche per quanto riguarda i servizi a
disposizione degli ospiti della struttura ricettiva che non sono
gestiti direttamente dal richiedente.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri obbligatori
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. verificare e definire la conformità
dei subappaltatori in questione rispetto ai criteri applicabili della
Parte A;
b. presentare la documentazione adeguata per ogni
subappaltatore atta a dimostrare la conformità con i criteri
(compilazione dei moduli di convalida digitali con allegata
documentazione richiesta per ogni criterio).
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 79
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89. Contatori per il
consumo di energia e di acqua (1 punto)
Presso la struttura
ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il
consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo
delle varie attività e/o macchine presenti, ad esempio stanze,
servizio lavanderia e cucina e/o macchine specifiche quali
frigoriferi, lavatrici ecc.
Contesto
Questo
criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo scopo è
di consentire alla struttura di monitorare dettagliatamente i propri
consumi.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui la struttura ricettiva rispetta tale criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. predisporre contatori di energia e di acqua
che rendano possibile la misurazione separata di:
1. aree
della struttura ricettiva adibite ad attività specifiche
(quale ad esempio il servizio di lavanderia, la cucina, un piano
solo,ecc.);
2. macchinari specifici (frigoriferi,
lavatrici, ecc)
b. presentare una descrizione dettagliata della
conformità al criterio unitamente ai dati già
esistenti, se disponibili..
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 80
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90.
Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)
a) Altre azioni
ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): la
direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni,
oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per
migliorare le prestazioni ambientali della struttura. L’organismo
competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a
tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.
Contesto
Questa
parte del criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo
scopo è di promuovere altre azioni ambientali che possano
rivelarsi particolarmente efficaci a seconda della situazione
specifica della struttura ricettiva.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, nonché una descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. identificare, se possibile, un'azione
ambientale che produca un effetto significativo ai fini della
riduzione di
1. consumo energetico,
2. consumo
idrico,
3. utilizzo di sostanze chimiche,
4.
produzione di rifiuti
b. presentare una descrizione dettagliata di
come la struttura ricettiva soddisfa il criterio;
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 81
OPPURE
b) assegnazione del marchio di qualità
ecologica (3 punti): alla struttura ricettiva deve essere stato
assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale
o regionale.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova che gli è stato attribuito un marchio di qualità ecologica.
Contesto
Questa
parte del criterio rientra nella sezione gestione generale e il suo
scopo è di dare un riconoscimento alle strutture che
partecipano ad Ecolabel nazionali o locali ISO Tipo I.
Conformità
e documentazione necessaria
Il
richiedente deve:
a. assicurarsi che l'Ecolabel che gli è
stato assegnato sia un Ecolabel ISO Tipo I;
b. dimostrare di avere
ottenuto l'Ecolabel.
Note:
Per Ecolabel ISO Tipo I si intende un Ecolabel sviluppato
conformemente alle linee-guida ISO 14024. Tali linee-guida
considerano il ciclo di vita del prodotto munito di marchio
ecologico, le consultazioni con le parti interessate, la trasparenza
nello sviluppo dei criteri e la verifica da parte di terzi della
conformità al criterio.
Moduli di Verifica digitali, criteri opzionali, riga 82
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Il
presente allegato descrive i diversi documenti di verifica
contemplati dalle procedure per la valutazione e la verifica della
conformità ai criteri e dall'organismo responsabile di tale
verifica. Si prega di notare che tale lista è indicativa.
Gli
organismi competenti negli altri Stati Membri possono fornire
dettagli rispetto alla non applicabilità di alcune delle
indicazioni sopra citate (i contatti degli organismi competenti sono
riportati nel sito web dell’Ecolabel della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/Ecolabel/contacts/competent_bodies_en.htm
La verifica viene effettuata al momento della domanda di assegnazione dell'Ecolabel. Il suo scopo è quello di valutare la conformità della struttura ricettiva ai criteri per la concessione dell'Ecolabel europeo ed evitare che vengano fornite informazioni ingannevoli al consumatore o che siano causati danni all'immagine del marchio.
Le procedure di verifica sono tenuti più semplici ed economici possibile. Si riferiscono principalmente alla produzione di documentazione. Le misure principali di verifica sono: documentazione, dichiarazione ed ispezione, come descritto di seguito.
La
documentazione quale strumento di verifica intende produrre un
documento che non sia proveniente dalla struttura ricettiva. Esempi
di documentazione sono rappresentati da bollette, fatture,
contratti
e quanto risulta dalle verifiche ispettive. Segue la spiegazione di
ogni documento menzionato nelle procedure di verifica.
Bollette
Ai
fini delle verifiche contemplate dalla Decisione della Commissione
relativamente ai criteri per il servizio di ricettività
turistica descritti nel presente manuale, la bolletta è il
documento che certifica la richiesta di pagamento per il consumo di
energia (riscaldamento o elettricità), ovvero di acqua,
inoltrata da un ente pubblico o privato responsabile della
distribuzione di queste risorse. La bolletta generalmente attesta il
quantitativo di risorse utilizzate. Questo numero è importante
ai fini del controllo dei consumi. Tale controllo permetterà
al responsabile della struttura ricettiva di verificare quanto denaro
stia risparmiando attraverso l'applicazione dell'Ecolabel europeo.
Contratti
Ai
fini dell'Ecolabel Ue, i contratti rappresentano il documento
giustificativo più idoneo a verificare la conformità a
un criterio che richieda l'acquisto di un servizio continuo, per
esempio lo smaltimento dei rifiuti in base a provvedimenti sulla
raccolta differenziata, o l'acquisto di elettricità da fonti
rinnovabili.
Fatture
Le
fatture attestano la conformità ai criteri che si riferiscono
alla fase di approvvigionamento.
Rappresentano la prova
dell'acquisto di un certo numero di elementi di una certa componente,
secondo quanto richiesto dal criterio. Per esempio, le fatture di
acquisto delle lampadine a basso consumo energetico, oppure delle
apparecchiature da ufficio con l'etichetta Energy Star, dimostrano
che questo tipo di apparecchiatura è in uso all'interno della
struttura ricettiva.
Inoltre attestano l'intervento di un
professionista qualificato per un'azione richiesta, quale ad esempio
un controllo di manutenzione.
Registrazione
o certificazione
Ai fini dell'Ecolabel Ue, i documenti
relativi alla registrazione o alla certificazione soddisfano la
valutazione della partecipazione ad altri sistemi di gestione
ambientale, come marchi di qualità
ambientale ed EMAS.
Manuali
tecnici
Ai fini dell'Ecolabel Ue, i manuali tecnici
rappresentano un valido documento di verifica, in quanto descrivono
le caratteristiche dell'apparecchiatura. Per esempio, una lavatrice
di classe energetica A sarà corredata di un manuale tecnico
che ne dichiara le caratteristiche.
DICHIARAZIONI (RILASCIATE DA TERZI O AUTO-DICHIARAZIONI)
Ai fini del presente manuale, una dichiarazione è un documento scritto attestante che le condizioni richieste sono soddisfatte. La veridicità della dichiarazione è responsabilità della persona o dell'Ente firmatario della dichiarazione stessa.
Dichiarazioni
rilasciate da terzi
Le dichiarazioni possono essere rilasciate
dal fabbricante, se si riferiscono a caratteristiche di prodotto, da
autorità pubbliche o private, se si riferiscono a servizi
legati alle attività della struttura ricettiva (per esempio
l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi).
Auto-dichiarazione
L'autodichiarazione
come mezzo di verifica, comporta una affermazione scritta in cui il
responsabile della struttura ricettiva afferma che ciò che
egli attesta è vero e può essere verificato da una
ispezione.
L'auto-dichiarazione è uno strumento di verifica
per quelle situazioni in cui la documentazione, quale descritta
sopra, non è facilmente disponibile o dove la verifica si
riferisce ad attività che dipendono esclusivamente dal
responsabile della struttura ricettiva.
L'autodichiarazione è
uno strumento di verifica che può essere facilmente
soddisfatto, non è discriminatorio per i richiedenti rispetto
alla loro dimensione aziendale, posizione geografica e tipo di
struttura.
Spesso è possibile effettuare un controllo
incrociato dell'autodichiarazione tramite visita ispettiva, come ad
esempio per il flusso medio dell'acqua da rubinetti e docce, la
presenza di materiale
informativo per gli ospiti, la
partecipazione del personale ai corsi di formazione. I registri che
sono richiesti dai criteri di gestione dei dati relativi ai consumi e
alle prestazioni ambientali delle
apparecchiature possono essere
considerati come giustificativi delle autodichiarazioni.
La verifica
ispettiva quale strumento di verifica è effettuata quando una
situazione deve essere controllata sul posto. Questo significa che la
valutazione della conformità richiede il
giudizio
dell'ispettore.
Le verifiche ispettive sono effettuate
da ispettori degli organismi competenti.
MODULO 1 : DICHIARAZIONI
(auto-dichiarazione, dichiarazione rilasciata da terzi)
Io sottoscritto dichiaro che la struttura ricettiva (nome registrato della struttura ricettiva) soddisfa il criterio nr.... in quanto:
(Descrizione e spiegazione di come la struttura ricettiva soddisfa il criterio)
Allego i seguenti
documenti:
- Bolletta
- Fattura
- Documentazione
tecnica/misurazioni
- Dichiarazione rilasciata da un'autorità
pubblica
- Altro ___________________________
In
fede,
_____________________________________________
Firma del
richiedente
_________________________________________
Eventuale
firma di una terza parte (tecnico, ecc)
MODULO 2: Dichiarazione di non applicabilità del criterio
Io sottoscritto dichiaro che il criterio n. ______________ non è applicabile alla struttura ricettiva (inserire nome registrato della struttura ricettiva) in quanto:
(Descrizione e spiegazione
del perché la struttura ricettiva non soddisfa il criterio)
In
fede,
_____________________________________________
Firma del
richiedente
MODULO 3: lettera di richiesta di informazioni ai fornitori/autorità locali.
Io sottoscritto dichiaro che
in data _____________ ho inviato la lettera di richiesta al seguente
fornitore/autorità locale
- Fornitore di energia
-
Fornitore di acqua potabile
- Amministrazione locale
- Agenzie
per lo smaltimento di rifiuti speciali
- Siti per lo smaltimento
di rifiuti speciali
- Associazione di categoria /Camera di
commercio
- Organismo Competente
- Altro
____________________________
richiedendo informazioni in
merito a:
- Fornitura di elettricità da fonti rinnovabili
-
Esistenza di uno studio relativo ad un piano di protezione delle
acque
- Esistenza e caratteristiche di un piano sulle acque
reflue
- Categorie di rifiuti per la raccolta differenziata
-
Raccolta differenziata di rifiuti pericolosi
- Formazione
collettiva su tematiche ambientali
- Altro
_____________________________
Includo la risposta ricevuta dall'autorità in questione.
In
fede,
_______________________________
Firma del richiedente
Dall'allegato III della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI
PERICOLOSI
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che
possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili
agliurti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2
«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con
altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte
reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»:
sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità
è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente
infiammabili), o
- che a contatto con l’aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e
infiammarsi,o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la
rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della
sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a
contatto con l’aria a pressione normale, o
- che, a
contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B
«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto
di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e
inferiore o pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze
e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione
infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che,
per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare
rischi per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»:
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e
anche la
morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e
preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono indurre il cancro o aumentarne l'incidenza;
H8
«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con
tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione
distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti
microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni
motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi
viventi;
H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che,
per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza;
H11
«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne l'incidenza;
H12 Sostanze e preparati che,
a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un
gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati
suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad
un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione
avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 «Ecotossico»:
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
immediati o differiti per uno o più settori
dell’ambiente.
Metodi di prova
I metodi di prova sono
intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui
all’allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli
descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella
versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2)
o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al
progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati
sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali
competenti, in particolare su quelli dell’OCSE.
Dall'allegato VIII della Direttiva 2000/60/CE
ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI
1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)