Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Direttiva 2005/35/CE

Modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi

14 maggio

I primi di maggio il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio Europeo sulla proposta di modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi .
La modifica della direttiva si è resa necessaria per colmare il vuoto normativo, scaturito dalla decisione della Corte di giustizia delle comunità europee, che ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAI, del 12 luglio 2005, che conteneva sanzioni penali per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi, e che in precedenza aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale.
Il maxiemendamento obbliga gli Stati membri a prevedere, entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva, sanzioni penali per chi con dolo o con colpa scarichi in mare idrocarburi o liquidi nocivi.
Le sanzioni, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive, riguarderanno sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, comprese le società di classificazione o i proprietari del carico.
La ratio dell’introduzione delle sanzioni penali è spiegata nei considerando della direttiva stessa ’’indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore contro l’inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dalla commissione di qualsiasi violazione’’
La direttiva non fa distinzioni sulla nazionalità delle navi, l’unica eccezione è prevista per le navi militari da guerra o ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.
Per i casi di minore entità i responsabili non saranno perseguibili ’’qualora l’atto commesso non produca danni alla qualità dell’acqua’’ salvo che questi si verifichino periodicamente, producendo nel loro insieme ’’danni alla qualità’’ dell’acqua e siano commessi ’’intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave’’.
È previsto, inoltre, che non siano puniti solo i diretti responsabili, ma anche chi commetta il reato di istigazione e di favoreggiamento.
L’obiettivo della direttiva e’ di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino.

Testo maxiemendamento