Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Metodologie per caratterizzazione dei sedimenti portuali sottoposti ad attività di escavo

Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare

 

DECRETO 7-11-2008. Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art.1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (G.U. n.284 del 4-11- 2008).

Il decreto 7-11-2008 del MATT introduce una dettagliata disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, rafforzando e ribadendo il ruolo di organo di consulenza tecnico scientifica in materia dell’ISPRA.

In particolare, il presente decreto prevede che in tali siti l’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla base di  apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto.
Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere:
- i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente decreto;
- le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale;
- le modalità per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.
Le analisi chimiche, effettuate ai sensi dell'Allegato "A", stabiliscono in  occasione della caratterizzazione ad ogni effetto l'idoneità dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994.
In base ai risultati delle analisi chimiche, il decreto di autorizzazione di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994 determina altresì gli utilizzi dei materiali dragati. Non possono essere gestiti  i materiali pericolosi derivanti dalle attività di dragaggio, e cioè presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatto salvo, tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli  inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.
Qualora i risultati delle analisi chimiche individuino nei materiali dragati livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti dall'Allegato D,  parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorità portuale, ovvero, laddove non costituita, l'Ente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  nell'ambito del medesimo progetto di dragaggio l'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti  finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di  contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell'accettabilità delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. In tal caso, prima di adottare il relativo provvedimento, il Ministero deve richiedere un parere tecnico-scientifico all’ISPRA.
Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all'analisi del fondale dragato da effettuarsi ai sensi dell'allegato "A"
limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che superano i valori di intervento. Nel caso i valori di concentrazione misurati nei sedimenti di detto strato superino i limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito di interesse nazionale, si deve attivare la procedura di bonifica.