Metodologie per caratterizzazione dei sedimenti portuali sottoposti ad attività di escavo
DECRETO 7-11-2008. Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art.1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (G.U. n.284 del 4-11- 2008).
Il decreto 7-11-2008 del MATT introduce una dettagliata disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, rafforzando e ribadendo il ruolo di organo di consulenza tecnico scientifica in materia dell’ISPRA.
In particolare, il presente decreto prevede che in tali siti
l’idoneità del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla
base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del
dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti
nell'Allegato "A" del presente decreto.
Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse
nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti
ambientali, deve contenere:
- i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale
da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente
decreto;
- le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del
materiale;
- le modalità per l'immersione in mare, per formare
terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per
il conferimento presso strutture di contenimento.
Le analisi chimiche, effettuate ai sensi dell'Allegato "A",
stabiliscono in occasione della caratterizzazione ad ogni
effetto l'idoneità dei materiali dragati ad essere
successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di
cui all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del
1994.
In base ai risultati delle analisi chimiche, il decreto di
autorizzazione di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84
del 1994 determina altresì gli utilizzi dei materiali
dragati. Non possono essere gestiti i materiali pericolosi
derivanti dalle attività di dragaggio, e cioè
presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte
quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatto salvo,
tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater il caso in cui i
materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da
raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli
indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del decreto
legislativo n. 152/2006.
Qualora i risultati delle analisi chimiche individuino nei
materiali dragati livelli di contaminazione superiori ai limiti
stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del
decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti
dall'Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n.
152/2006, l'Autorità portuale, ovvero, laddove non
costituita, l'Ente competente, può chiedere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito del medesimo progetto di dragaggio l'autorizzazione a
refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti
finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di
contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed
ecotossicologica dell'accettabilità delle concentrazioni di
inquinanti eccedenti i suddetti limiti. In tal caso, prima di
adottare il relativo provvedimento, il Ministero deve richiedere un
parere tecnico-scientifico all’ISPRA.
Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all'analisi
del fondale dragato da effettuarsi ai sensi dell'allegato "A"
limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che
superano i valori di intervento. Nel caso i valori di
concentrazione misurati nei sedimenti di detto strato superino i
limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito di
interesse nazionale, si deve attivare la procedura di bonifica.