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Energia – fotovoltaico

Sentenza Corte Costituzionale n. 342 del 20-23 ottobre 2008 (G.U.- Serie speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 29-10-2008)

 

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Legge della Regione Abruzzo - Modalità per la costruzione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facoltà attribuita ai soli soggetti pubblici di costruire impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte, concernente la medesima disposizione - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Abruzzo, 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a), e), i), e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25; (legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere c) e d); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7 e 10, comma 3; decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005; decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2006; decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006). Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della denuncia di inizio attivita’ corredata della relativa documentazione - Divieto di prosecuzione dell’attivita’ e rimozione dei suoi effetti per mancanza di tale documentazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta sostituzione, con effetto retroattivo, della disposizione censurata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo originario). - Costituzione, artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera e); d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2. Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacita’ complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessita’ della comunicazione all’ufficio urbanistico del Comune di competenza, con allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale, lesione del principio di liberta’ di iniziativa economica e della competenza statale in materia di concorrenza - Doglianza basata su inesatto presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo sostituito dalla legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 39). - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lettera e); d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2. Energia - Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita’ non superiore a 13 m.c. - Controlli dell’assessorato regionale della sanita’ tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalita’ e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonche’ disparita’ di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere c) e d). (GU n. 45 del 29-10-2008 ) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Legge della Regione Abruzzo - Modalità per la costruzione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facoltà attribuita ai soli soggetti pubblici di costruire impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte, concernente la medesima disposizione - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Abruzzo, 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a), e), i), e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25; (legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere c) e d); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7 e 10, comma 3; decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005; decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2006; decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006). Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della denuncia di inizio attivita’ corredata della relativa documentazione - Divieto di prosecuzione dell’attivita’ e rimozione dei suoi effetti per mancanza di tale documentazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta sostituzione, con effetto retroattivo, della disposizione censurata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo originario). - Costituzione, artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera e); d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2. Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacita’ complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessita’ della comunicazione all’ufficio urbanistico del Comune di competenza, con allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale, lesione del principio di liberta’ di iniziativa economica e della competenza statale in materia di concorrenza - Doglianza basata su inesatto presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo sostituito dalla legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 39). - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lettera e); d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2. Energia - Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita’ non superiore a 13 m.c. - Controlli dell’assessorato regionale della sanita’ tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalita’ e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonche’ disparita’ di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere c) e d). (GU n. 45 del 29-10-2008 )