Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Acque

Corte Costituzionale

14 dicembre

Sentenza n.315 del 30 novembre – 04 dicembre 2009.

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via principale. Ambiente - Acque - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2002 - Definizione delle acque reflue urbane - Ritenuta difformita’ rispetto alla definizione, prevista dalla normativa statale in materia ambientale, per mancata autonoma considerazione della categoria delle «acque reflue domestiche» - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente» nonche’ delle competenze provinciali previste dallo Statuto in materia di «tutela del paesaggio», dell’«urbanistica» ed in materia di «igiene e sanita’» - Censura proposta in termini del tutto generici - Inammissibilita’ della questione. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 14, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lettera i), come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. Ambiente - Tutela della qualita’ dell’aria - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2000 - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Presentazione, da parte del gestore dell’impianto, all’Agenzia Provinciale per l’ambiente della domanda di autorizzazione alle emissioni, corredata con una dichiarazione attestante la conformita’ dell’impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato (ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilita’ dell’entrata in esercizio degli impianti a seguito della presentazione di tale documentazione - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in materia ambientale in relazione alla necessita’ di preventiva specifica autorizzazione - Eccezione di inammissibilita’ per difetto di motivazione della censura - Reiezione. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 269 e 279; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. Ambiente - Tutela della qualita’ dell’aria - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2000 - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Presentazione, da parte del gestore dell’impianto, all’Agenzia Provinciale per l’ambiente della domanda di autorizzazione alle emissioni, corredata con una dichiarazione attestante la conformita’ dell’impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato (ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilita’ dell’entrata in esercizio degli impianti a seguito della presentazione di tale documentazione, prima che l’Agenzia provinciale per l’ambiente esegua il collaudo e rilasci l’autorizzazione alle emissioni - Indebita deroga alla norma statale secondo cui l’autorizzazione deve precedere la messa in esercizio dell’impianto - Violazione di una previsione costituente un livello uniforme di tutela dell’ambiente, dettato in materia di competenza esclusiva dello Stato - Illegittimita’ costituzionale. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 269 e 279; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. Ambiente - Impianti termici - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2000 - Definizione di impianto termico civile quando la produzione di calore e’ «prevalentemente» destinata al riscaldamento di edifici e al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari - Contrasto con la normativa statale per la mancata considerazione di impianti termici destinati, sia pure in misura non prevalente, ad usi diversi - Conseguente applicabilita’, in ambito provinciale, di un regime diverso da quello definito dalla legislazione statale, lesivo di un livello uniforme di tutela, assicurato mediante la prescrizione della preventiva autorizzazione - Illegittimita’ costituzionale. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 15, comma 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 283 e 284; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9. Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione della lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 - Riformulazione della definizione di «sottoprodotto» - Attribuzione alla Giunta provinciale di stabilire i criteri secondo i quali le terre e le rocce sono considerati come sottoprodotti - Omessa individuazione di precisi criteri e vincoli - Contrasto con direttiva comunitaria in materia di rifiuti - Illegittimita’ costituzionale. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva comunitaria 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE. Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione della lettera b) del comma 3 dell’art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita’ di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno - Previsto esonero dall’obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti - Obbligo per il gestore dell’impianto di trattamento di lasciare una conferma scritta, secondo le modalita’ fissate dalla Giunta provinciale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale in materia ambientale e con la normativa comunitaria - Intervenuta modifica della norma provinciale successivamente alla proposizione del ricorso, in senso satisfattivo (legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, art. 31) - Impedimento alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la mancata dimostrazione della non avvenuta applicazione della norma censurata nel periodo antecedente all’entrata in vigore della modifica. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 4. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; direttiva comunitaria 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, art. 5, comma 3. Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione della lettera b) del comma 3 dell’art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita’ di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno - Previsto esonero dall’obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti - Obbligo per il gestore dell’impianto di trattamento di lasciare una conferma scritta, secondo le modalita’ fissate dalla Giunta provinciale - Contrasto con la norma statale in materia ambientale, che esonera dall’obbligo di tenuta del formulario soltanto i trasporti di rifiuti non pericolosi - Violazione di direttiva comunitaria secondo cui il trasferimento di rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione - Illegittimita’ costituzionale. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 4. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; direttiva comunitaria 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, art. 5, comma 3. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aggiunta del comma 3 all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Albo nazionale dei gestori ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale del potere di emanare le disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione - Violazione della legislazione esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente» che disciplina in modo inderogabile procedure e termini di iscrizione all’Albo in adempimento di direttiva comunitaria - Illegittimita’ costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 6. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, art. 12; Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, art. 12); (Costituzione, art. 117, terzo comma). Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione dell’art. 24 della legge provinciale n. 4 del 2008 - Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti - Previsione di un termine, per la comunicazione all’Agenzia provinciale dell’installazione dell’impianto, piu’ breve di quello fissato dal legislatore statale - Violazione di un livello uniforme di tutela dell’ambiente indicato anche in adempimento di vincoli comunitari, con conseguente lesione dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente - Illegittimita’ costituzionale. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 16, comma 7. - Costituzione, art. 117, primo e secondo, lettera s); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione del testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale n. 8 del 2002 - Omessa riformulazione delle analoghe disposizioni in lingua italiana - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle disposizioni statutarie secondo cui la lingua italiana e’ lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti legislativi nonche’ nei casi di chi e’ prevista la redazione bilingue - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 14, commi 1 e 5. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 99. (GU Serie speciale Corte Costituzionale n. 49 del 9-12-2009 )