Istituto Superiore per la Protezione
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Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.155. Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu'pulita in Europa ( GU n.216 del 15-09-2010 -Suppl.ordinario n.217)

20 settembre Il decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente finalizzato ad individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e a valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale. Tali obiettivi richiedono, altresì, di ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente, per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate e mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi. Per realizzare questi fini il decreto stabilisce altresi' i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono. Fissa inoltre i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di sostanze inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, PM10, ecc.); i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto e le relatve soglie di allarme per le concentrazioni; il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5. La lotta all'inquinamento atmosferico per una migliore qualità dell'aria ambiente deve essere realizzata attraverso i seguenti principi: a) il sistema di valutazione e gestione della qualita' dell'aria rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo; b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestivita' della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalita' secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicita'; c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale e' il presupposto su cui si organizza l'attivita' di valutazione della qualita' dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo scopo di individuare le modalita' di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformita' alle disposizioni del presente decreto; d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densita' abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o piu' di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneita' degli aspetti predominanti; e) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualita' dell'aria ambiente sia valutata in conformita' alle disposizioni del presente decreto; f) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualita' dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformita' alle disposizioni del presente decreto; g) ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicita', l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto; h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto; i) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto; l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o piu' aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio. Il concreto esercizio dele funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualita' dell'aria ambiente è ripartito tra lo Stato, le regioni e le province autonome e gli enti locali, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente decreto. A tal fine viene riconosciuto un ruolo primario all'ISPRA, del cui supporto tecnico scientifico il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'ambiente si potrà' avvalere secondo i modi e per le finalita' di cui al presente decreto.