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Rischio sismico

Ordinanza n. 3907 del 13-11-2010. Attuazione dell'art.11 del Decreto-legge 28-04-2010 n.39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24-06-2010 n.77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6 dicembre

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

L'ordinanza n.3907/2010 disciplina la materia dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. Le somme disponibili per l'anno 2010 sarà utilizzata, in particolare, per finanziare le seguenti azioni: a) indagini di microzonazione sismica; b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.