Istituto Superiore per la Protezione
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Smaltimento rifiuti

Decreto 27 settembre 2010. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 agosto 2005. (GU n. 281 dell'1-12-2010)

6 dicembre

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Il Decreto del 27 settembre 2010 stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche devono essere impiegati i metodi di campionamento e analisi fissati nell'allegato 3 del decreto. Per quanto attiene alle discariche per rifiuti pericolosi che hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e' consentito il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato, invece, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.