Zone naturali di salvaguardia e attività venatoria
14 giugno
AREE PROTETTE
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 26 maggio 2010 - 04 giugno 2010 N.193. Giudizio di
legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Norme
della Regione Piemonte - Aree protette classificate come zone
naturali di salvaguardia - Previsione dell'esercizio di attivita'
venatoria - Contrasto con la normativa statale, che in dette aree
pone il divieto di esercizio di tale attivita' a tutela della fauna
selvatica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella
materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» -
Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 29
giugno 2009, n. 19, artt. 5, comma 1, lett. c), e 8, comma 4. -
Cost. art. 117, secondo comma, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n.
394, art. 22, comma 6. Beni culturali - Norme della Regione
Piemonte - Parchi naturali - Affidamento ai soggetti gestori dei
compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale
e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede
forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio
della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale -
Violazione della competenza esclusiva statale nella materia
«tutela dei beni culturali» - Illegittimita'
costituzionale parziale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno
2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. a), n. 3. - Cost. artt. 117,
commi secondo, lett. s), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n.
42, artt. 4 e 5. Beni culturali - Norme della Regione Piemonte -
Aree protette - Affidamento ai gestori delle «riserve
speciali» dei compiti di tutela e valorizzazione del
patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale - Contrasto
con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di
intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di
tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza
esclusiva statale nella materia «tutela dei beni
culturali» - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge
della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2,
lett. d), n. 1. - Cost. artt. 117, commi secondo, lett. s), e
terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 4 e 5. Beni
culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali -
Attribuzione ai soggetti gestori, del compito di «garantire,
attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio
urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori
paesaggistico-ambientali» - Contrasto con la normativa
statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato
per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attivita' di
tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici -
Violazione della competenza esclusiva statale nella materia
«tutela dei beni culturali» - Illegittimita'
costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n.
19, art. 7, comma 2, lett. a), n. 4. - Cost. artt. 117, commi
secondo, lett. s), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 133. Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali
protette - Redazione, ad opera dei soggetti gestori, dei piani
d'area con valore di piano territoriale regionale sostitutivo delle
norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio
di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione
ad incidenza territoriale - Illegittimita' costituzionale. - Legge
della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 26, comma 1. -
Cost. art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 gennaio
2004, n. 42, art. 145. Paesaggio - Norme della Regione Piemonte -
Aree naturali protette - Adozione, ad opera dei soggetti gestori,
di piani naturalistici e di gestione vincolanti ad ogni livello -
Contrasto con la normativa statale che pone il principio di
prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale - Illegittimita' costituzionale. - Legge
della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 27, comma 3. -
Cost. art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 gennaio
2004, n. 42, art. 145. Ambiente - Norme della Regione Piemonte -
Rete ecologica europea «Rete Natura 2000» - Previsione
di misure di mitigazione in caso di incidenza negativa degli
interventi - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la
normativa statale che pone l'obbligo di adottare misure di
compensazione e non di sola mitigazione - Conseguente ritenuta
violazione della competenza esclusiva statale nella materia
«tutela dell'ambiente» - Esclusione - Non fondatezza
della questione. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n.
19, titolo III, allegato B (artt. 39, comma 2 e 44, comma 2). -
Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.P.R. 8 settembre
1997, n. 357, art. 5. (GU n. 23 del 9-6-2010 ) ( Gu serie speciale
Corte Costituzionale n. 23 del 09-06-2010)