Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Rifiuti

Decreto 20-06-2011. Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti ed intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. (GU n.221 dell 22-09-2011)

26 settembre

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il decerto del 20 giugno prevede che l'iscrizione all'albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto 3 aprile 2006, n.152, in dipendenza dell'attivita' svolta.