Rifiuti
26 settembre
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Il decerto del 20 giugno prevede che l'iscrizione all'albo gestori
ambientali delle imprese che effettuano le attivita' di commercio e
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi sia
subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai
sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, a copertura delle obbligazioni connesse alle
operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e
smaltimento dei rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori
danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto 3
aprile 2006, n.152, in dipendenza dell'attivita' svolta.