Istituto Superiore per la Protezione
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Valutazione tecnologi e ricercatori

DPCM 26 gennaio 2011. Determinazione dei limiti e delle modalita' applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. (GU n.116 del 20-05-2011)

23 maggio Emanato il DPCM riguardante la misurazione, valutazione e trasparenza,  delle performance negli  enti pubblici nazionali di ricerca. In particolare l’art. 14 del DPCM stabilisce che gli stessi, nell'adozione degli statuti di autonomia, in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, tenuto conto di quanto previsto in materia di sistemi di valutazione dalla «Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e  un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori»,adottino specifiche misure volte a garantire:
a) misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e dei tecnologi, previa definizione di obiettivi, indicatori; e standard, individuando fasi, tempi, modalita', soggetti e responsabilita', nonche' le relative procedure di conciliazione; 
b) utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze; 
c) trasparenza dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. Al fine di realizzare le predette finalita', l'ANVUR,d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche dovrà individuare specifici obiettivi, indicatori e standard nonche' le modalita' per assicurare il ciclo di gestione della performance  dei ricercatori e dei tecnologi.
Il successivo art. 15 mira a garantire la massima la  trasparenza, nel senso di una accessibilita' totale delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto degli indicatori relativi agli andamenti  gestionali e  all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e  valutazione  svolta  dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei  principi  di  buon  andamento e imparzialita'.
I relativi dati dovranno essere pubblicati nei siti informatici degli enti di ricerca in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito». Sullo stesso sito informatico è obbligatorio pubblicare anche l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi  effettivamente distribuiti  al personale; l'analisi dei dati relativi al grado di  differenziazione nell'utilizzo della premialita' del personale; i curricula dei titolari di posizioni organizzative  redatti in conformita' al vigente modello europeo e gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,  conferiti  ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.