Inquinamento
2 aprile
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
In allegato al decreto 15 marzo 2012 del Mattm è stato
approvato il formulario di cui all'allegato I, ai fini della
comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della direttiva
2008/1/CE, ed in particolare, della comunicazione prevista
dall'articolo 17, comma 1, della direttiva medesima dei dati
rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione
applicati agli impianti di cui all'allegato I della direttiva
2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali
sono stati desunti. Il formulario, di cui all'allegato I del
presente decreto, ha per destinatarie le Autorita' che, nel periodo
di riferimento della comunicazione, sono state competenti al
rilascio di autorizzazione integrata ambientale, in base al D.Lgs.
18 febbraio 2005, n.59, ed al D.Lgs.3 aprile 2006, n.152), ovvero
sono state competenti al rilascio di provvedimenti che, a qualunque
titolo, consentono l'esercizio di impianti di cui all'allegato VIII
della parte seconda del D.Lgs. 152/06, senza il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n.59, o del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152. La comunicazione deve essere trasmessa dalle
Autorita' competenti al Ministero dell'ambiente ogni tre anni,
entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro il
30 aprile di quest'anno e deve riferirsi al periodo compreso tra il
1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. All'ISPRA è
riconosciuto un ruolo di supporto tecnico-scientifico al MATTM per
gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche' per quelli
previsti piu' in generale dall'articolo 29-terdecies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152.