Biocarburanti
Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all'applicazione del decreto 23-01-2012 e s.m.i. che stabilisce le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. (GU n.18 del 23-01-2014).
La circolare esplicativa del 14-01-2014 puntualizza l'esatta portata di alcuni aspetti relativi all'applicazione del Decreto 23-01-2012 in materia di biocarburanti.
Tra questi si segnala la esatta e puntuale definizione degli operatori di cui all'art. 2, comma 3, puntualizzando che in questo caso il raccoglitore, solo ed esclusivamente se consorziato, e' il primo operatore economico che deve essere certificato. Pertanto, il trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi non e' considerato operatore economico. Si specifica che per proprietario si intende colui che ha un contratto di acquisto con il produttore.
Possono accedere all'eccezione di cui al comma 3-bis anche le mense, i ristoranti e le isole ecologiche, fermo restando il conferimento della merce ad un operatore aderente al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
Nel caso viceversa in cui il raccoglitore non e' consorziato, anche il produttore di rifiuti deve sottoporsi a certificazione. In materia di Certificazione di gruppo (art. 5 del decreto) si puntualizza che la certificazione di gruppo di cui all'art. 5, comma 4 si intende applicabile solo ad aziende appartenenti alla categoria «Produzione agricola». Per le altre categorie tutti gli operatori economici devono aderire al sistema di certificazione e quindi essere sottoposti a verifiche; non sono ammissibili criteri di campionamento. E' tuttavia permesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, che un operatore della catena si faccia carico delle spese di certificazione di altri operatori.
Relativamente, poi, al certificato di sostenibilita' (art. 7 del decreto) è previsto che il fac-simile del certificato di sostenibilita' puo' essere utilizzato dall'operatore economico che lo fornisce in accompagnamento alla partita di biocarburante o bioliquido immesso in consumo e lo stesso puo' essere in forma digitale o cartacea. Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformita'con quanto richiesto dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012. La circolare fornisce, poi, ulteriori chiarimenti in merito alle modalita' operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione (art. 5 del decreto) e in merito alle modalita' operative di verifica per gli organismi di certificazione e degli operatori che operano nell'ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che non chiedono o che chiedono l'accesso alle maggiorazioni (artt. 8, 11, 12 del decreto).