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Biocidi

La Commissione UE ha adottato una serie di Regolamenti per l'approvazione di alcuni principi attivi destinati ad essere utilizzati nei biocidi

COMMISSIONE UE

  • REGOLAMENTO n.88 del 31-1-2014, che spacifica una procedura per la modifica dell'All.I del Reg.UE n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. (GUUE n.26 del 3-4-2014)
  • REGOLAMENTO n.89 del 31-1-2014 per approvare il bis[1-cicloesil-1,2, di ( idrossi- kO) diazenioato( 2-)]- rame ( CuHDO) come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8. (GUUE n.26 del 3-4-2014)
  • REGOLAMENTO n.90 del 31-1-2014, che approva l'acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4, 18, 19. (GUUE n.26 del 3-4-2014)
  • REGOLAMENTO n.91 del 31-1-2014, che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. (GUUE n.26 del 3-4-2014)
  • REGOLAMENTO n.92 del 31-1-2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21. (GUUE n.26 del 3-4-2014)
  • REGOLAMENTO n.93 del 31-1-2014 che approva l'acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 e 18. (GUUE n.26 del 3-4-2014)
  • REGOLAMENTO n.94 del 31-1-2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1,3,4, e 22. (GUUE n.26 del 3-4-2014)