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Fonti rinnovabili- competenze regionali

Corte Costituzionale Sentenza 10-17 dicembre 2013 n.307. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 27-12-2013)

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione di misure compensative in favore dei Comuni interessati, da stabilirsi con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA, se previste - Ricorso del Governo - Asserita esclusione della partecipazione dei Comuni, in contrasto con l'obbligo di ponderazione concertata imposto dalle linee guida ministeriali - Asserita violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 15. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n, 387, art. 12; d.m. 10 settembre 2010. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi alla presentazione del piano economico e finanziario - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata entro trenta giorni senza alcuna condizione - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 18. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera e) e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n, 387, art. 12, comma 3; d.m. 10 settembre 2010. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che la procedura abilitativa semplificata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, trovi applicazione anche per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1MWe - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilita' a VIA di competenza regionale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, comma 1, lettera f). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s) e terzo; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV, punto 2, lettera m); decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 9. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che sono soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata - Previsione che il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui e' inibito al legislatore regionale dare rilievo e attribuire effetti giuridici a procedure abilitative ulteriori e diverse da quelle indicate dalla legge statale - Generica individuazione della normativa statale utilizzata quale parametro interposto - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, commi 3 e 6. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure semplificate previste per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)» - Contrasto con il principio fondamentale che impone l'autorizzazione unica per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 5. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n, 387, art. 12, comma 3. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che le modifiche non sostanziali e le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate sono soggette alla procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per contrasto con principi fondamentali statali - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 6. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione secondo cui la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. - Insussistenza - Evocazione quale norma interposta di una disposizione che non si rivolge alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 13, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 6. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Istituzione dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili - Mancata indicazione dei mezzi per far fronte alla spesa correlata - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 16, comma 2. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica avviene con provvedimento della Giunta regionale - Mancata indicazione dei criteri cui deve ispirarsi la Giunta nello svolgimento di tale compito - Violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimita' costituzionale parziale- Assorbimento di ulteriore censura. - Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 18, comma 2, ultima parte. - Costituzione, art. 23 (art. 117, terzo comma).