Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Gas serra

La Decisione 1359/2013/UE stabilisce che qualora una valutazione indichi per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori e sottosettori soggetti ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può in circostanze eccezionali adeguare il calendario delle aste per il periodo di cui all'art.13, paragrafo 1, con inizio il 1 gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione può esercitare il potere di adeguamento una sola volta per un numero massimo di quote pari a 900 milioni.

PARLAMENTO e COMMISSIONE UE

DECISIONE n.1359 del 17.12.2013, che modifica la Dir. 2003/87/CE, volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas ad effetto serra. (GUUE n.45 del 24.02.2014)