Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Rifiuti

Legge 7 gennaio 2014. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (GU n. 11 del 15-01-2014)

E' istituita, per la durata della  XVII  legislatura,  ai  sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare  di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti  ambientali  ad  esse  correlati con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le  connessioni  tra  le attività illecite  nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) individuare  le  specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con  particolare riferimento a quelle concernenti  i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti   marittimi  con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di  inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni  e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di  comportamenti  illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica  e  dei soggetti pubblici o privati operanti nella  gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei  servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai  relativi  sistemi di affidamento;
e)  verificare l'eventuale sussistenza di attività  illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonchè alla gestione dei rifiuti radioattivi;
f) verificare la sussistenza di attività illecite relative  alla gestione degli impianti di depurazione delle  acque  nonchè  alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei  reflui  provenienti da tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa  vigente  in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della  loro puntuale  e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini  atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce alle Camere  annualmente con  singole relazioni o con relazioni generali  e ogniqualvolta  ne ravvisi  la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorità  giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza  della  corrispondenza e di  ogni altra  forma di comunicazione  nonchè alla   libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.