ILVA
La L.n.20/05 stabilisce all'art.2 la disciplina applicabile ad ILVA S.p.A. a cominciare dall'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 con conseguente cessazione del commissariamento straordinario, di cui alla legge 3 agosto 2013, n.89. Per quanto attiene al rapporto di valutazione del danno sanitario, esso non puo'unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita', ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro.