Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Incarichi dirigenziali a pensionati

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la circolare interpretativa dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente le nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", modificando la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4-12-2014 N.6. Interpretazione ed applicazione dell'art.5, comma 9, D.L. n.95/2014, come modificato dall'art. 6 D.L. n.90/2014. (GU N.37 DEL 14-2-2015)

Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni  tipi  di  incarico  sia  utilizzato   dalle   amministrazioni pubbliche per continuare ad  avvalersi  di  dipendenti  collocati  in quiescenza o, comunque,  per  attribuire  a  soggetti  in  quiescenza rilevanti responsabilita' nelle amministrazioni stesse, aggirando  di fatto lo  stesso  istituto  della  quiescenza  e  impedendo  che  gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti  piu'  giovani.  Le nuove disposizioni  sono  espressive  di  un  indirizzo  di  politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il  ringiovanimento  del personale nelle pubbliche amministrazioni.  Come  altre  disposizioni vigenti, che gia' limitavano la possibilità di  conferire  incarichi ai  soggetti  in  quiescenza,  esse  non  sono  volte  a   introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati,  ma  ad  assicurare  il fisiologico  ricambio  di   personale   nelle   amministrazioni,   da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze  e  delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.

In considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore,  deve ritenersi che la nuova  disciplina  prevalga  su  quelle  precedenti, anche  speciali,  che  consentano  il  conferimento  di  incarichi  o cariche,  rientranti  tra  quelli  ormai  vietati,  a   soggetti   in quiescenza. Le relative previsioni,  nella  misura  in  cui  facciano riferimento alla designazione di questi soggetti,  devono intendersi implicitamente abrogate. La  nuova  disciplina,  a  norma  dell'art.  6,  comma   2,   del decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi  conferiti  a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto.
La data alla quale occorre fare riferimento, ai fini dell'applicazione del  divieto,  e'  quella della nomina o del conferimento dell'incarico, quindi  dell'atto  con il quale l'autorità titolare del relativo potere  vi  ha  proceduto, indipendentemente  da  adempimenti  successivi,  come  gli  atti   di controllo. Non  incorrono  nel  divieto  e  rimangono  soggetti  alla disciplina  precedente  gli  incarichi  a  soggetti   in   quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche  se  alla  stessa data il  trattamento  economico  o  compenso  non  era  ancora  stato definito.
La nuova disciplina e'  applicabile,  invece,  agli  incarichi  non ancora conferiti alla suddetta data, anche se sia gia' intervenuta la designazione da parte di un soggetto diverso dall'autorita' avente il potere di nominare o conferire l'incarico,  salvo  che  la  peculiare articolazione del relativo procedimento - che preveda,  per  esempio, la designazione a seguito di procedimento elettorale o  di  procedura selettiva - non induca ad applicare diversamente il principio  tempus regit actum, tenendo conto della fase alla quale il procedimento  era arrivato al momento di entrata in  vigore  della  disposizione.  Ove, peraltro,  l'incarico  sia  stato  effettivamente   conferito   prima dell'entrata in vigore del divieto e cio'  possa  essere  documentato con certezza, la sua formalizzazione può intervenire  anche  in  un momento successivo.
La  nuova  disciplina  si  aggiunge,  senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti (si veda, in particolare, l'art. 25 della legge 23 dicembre 1994,  n. 724) e che regolano il conferimento di  incarichi,  quali  quelle  in materia di incompatibilita' e inconferibilita', di limiti alle  spese per   consulenze,   di    limiti    retributivi    nelle    pubbliche amministrazioni,  di  compensi  e  rimborsi  spese  per  gli   organi collegiali, di  gratuita'  di  specifici  incarichi,  di  cumulo  tra trattamento economico e pensione.
L'ambito soggettivo  di  applicazione  dei  divieti,  per  quanto  riguarda  le amministrazioni  interessate,  rimane  quello  già  definito   dalla precedente versione della disciplina in esame: esso  comprende  tutte le amministrazioni rientranti nella definizione dell'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  o   nell'elenco annualmente redatto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), di cui all'art. 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196, nonchè  le  autorità  indipendenti,  compresa  la  Consob. Devono ritenersi soggetti ai divieti gli incarichi  conferiti  da  qualsiasi organo o ufficio delle  amministrazioni  in  esame,  compresi  quelli conferiti dai ministri, in quanto organi di  vertice  dei  ministeri, nonche' dagli organi di  governo  degli  enti  territoriali  e  dagli organi di  vertice  degli  enti  pubblici  e  degli  altri  organismi rientranti nell'ambito di applicazione indicato. Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente  collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del  precedente  datore di  lavoro  e  del  soggetto  che  corrisponde  il   trattamento   di quiescenza,   compresi,   quindi,   i   pensionati    degli  organi costituzionali.
Sotto il profilo oggettivo , la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale  il  criterio  di  stretta   interpretazione   ed   e'   esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come  chiarito  dalla  Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli  atti del Governo e delle amministrazioni  dello  Stato,  deliberazione  n.23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque,  sono solo quelli espressamente  contemplati:  incarichi  di  studio  e  di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi,  cariche  di  governo nelle  amministrazioni  e  negli  enti  e  società  controllati.  Il  legislatore ha  voluto  perseguire  gli  obiettivi  sopra  ricordati, vietando il conferimento a soggetti  in  quiescenza  di  incarichi  e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale,  consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.
Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che  soggetti  in  quiescenza  assumano  rilevanti responsabilità nelle  amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza,
in   violazione   dei   principi   enunciati  dalla   giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni  a  carico  dei  soggetti  in questione purchè imposte in relazione a  un  apprezzabile  interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989,  n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale). Ai fini dell'applicazione dei divieti,  occorre  prescindere  dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico.
Tra  gli  incarichi   vietati   rientrano   tutti   gli   incarichi dirigenziali, compresi quelli  di  cui  all'art.  19,  comma  6,  del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni  analoghe. Tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la  direzione  di uffici e la gestione di risorse umane. Vi rientrano,  quindi,  anche incarichi  in  strutture  tecniche,   quali   quelli   di   direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni.
Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che  presuppongono competenze specialistiche e  rientrano  nelle  ipotesi  di  contratto d'opera intellettuale, di cui  agli  articoli  2229  e  seguenti  del codice civile.  In assenza di esclusioni al riguardo, devono  ritenersi  rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio  o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta  collaborazione  di organi politici.
Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti  e società controllate, a parte le esclusioni  espressamente  previste dalla legge (relative alle giunte  degli  enti  territoriali  e  agli organi elettivi degli enti pubblici  associativi),  rientrano  quelle che comportano effettivamente poteri  di  governo, quali  quelle  di presidente,   amministratore   o   componente   del   consiglio    di amministrazione.  La  nomina  in  consigli  di  amministrazione,   in particolare, rientra nell'ambito del divieto indipendentemente  dalla qualifica in virtu' della quale il soggetto in quiescenza  sia  stato nominato (per esempio, in qualita' di esperto o rappresentante di una
determinata categoria), dato che il consiglio di  amministrazione  ha comunque funzioni di  governo  dell'ente.  
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali  o  direttivi  e  le cariche, va poi rilevato che l'ambito di applicazione del divieto  e' più ampio rispetto al novero  delle  amministrazioni  nominanti,  in quanto la disposizione fa riferimento anche agli enti e alle società controllate: gli incarichi  e  le  cariche,  rientranti  tra  i  tipi vietati, sono dunque vietati anche  qualora  siano  conferiti  presso enti   e   società   controllati,   anche   indirettamente,    dalle amministrazioni indicate nel paragrafo 3.
Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti  nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai  divieti  di cui  alla  disciplina  in  esame.  Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti  in  quiescenza  gli  incarichi  di  ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. Da questo punto di vista, la disposizione  in  esame  si  differenzia  da  precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra  incarichi  di  studio, consulenza o ricerca  (incluso  l'art.  19,  comma  10,  del  decreto legislativo n. 165 del 2001) e pongono limiti  alla  possibilita'  di conferirli. Peraltro, perche' non si ricada nel divieto di  conferire incarichi  dirigenziali,  gli  incarichi  in   esame   non   dovranno comportare la direzione di  strutture  stabili  dell'amministrazione, potendo  invece   comprendere   la   guida   di   unita'   costituite temporaneamente  per  la  realizzazione  del  relativo  progetto   di ricerca. E, perche' non si ricada nel divieto di conferire  incarichi di studio, dovra' trattarsi di reale attivita' di ricerca: l'incarico potra' quindi essere conferito soltanto a soggetti  che,  essendo  in possesso di  adeguato  curriculum  scientifico,  siano  in  grado  di svolgere un'effettiva attivita' di ricerca. E' bene ricordare poi che gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione  del
programma da parte dell'amministrazione  (cosi'  la  citata  delibera della Corte dei conti, Sezioni riunione in sede di controllo).
Sono poi ammessi gli incarichi di docenza.  Peraltro,  per  evitare che il conferimento di un simile  incarico  consenta  di  aggirare  i divieti esaminati, e' necessario che si tratti di reali incarichi  di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e  il compenso  sia  commisurato  all'attivita'  didattica   effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico.
Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle  commissioni  di concorso o di gara, cosi' come la partecipazione a organi  collegiali consultivi,   quali   gli   organi   collegiali   delle   istituzioni scolastiche. Ne e' altresi' esclusa la partecipazione  a  commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non  dia  luogo di fatto  a  incarichi  di  studio  o  consulenza  o  equiparabili  a incarichi direttivi o dirigenziali.
Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad  alcuna  delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono  poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o  per  lo svolgimento di compiti specifici. Similmente puo' dirsi,  ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati.   Infine, essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le cariche di governo in enti  locali,  sono  invece  consentiti  -  nei suddetti enti come nelle altre amministrazioni  -  gli  incarichi  in organi di controllo, quali i  collegi  sindacali  e  i  comitati  dei revisori,  purchè non   abbiano,   in   base  alle   disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.
Con riguardo agli incarichi gratuiti la nuova disciplina contempla  un'eccezione  ai  divieti  che  essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono  consentiti  a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile.  La  disposizione  serve  a  consentire  alle   amministrazioni   di avvalersi  temporaneamente,  senza  rinunciare  agli   obiettivi   di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in  quiescenza  - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi  siano  stati  appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e  delle esperienze  e  la   continuità   nella   direzione degli uffici.