Reati ambientali
LEGGE 22-5-2015 N.68. Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n.122 del 28-5-2015)
La L.N. 68/2015 introduce nel codice penale italiano il nuovo "Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente".
In particolare vengono previsti nuove fattispecie di reati ambientali quali:
1) l' Inquinamento ambientale (Art. 452-bis cp) attraverso il quale si punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
2) Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art.452ter cp). Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
3) Disastro ambientale (Art.452 quater cp). Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Queste sono le fattispecie delittuose di maggior impatto mediatico, ma il Legislatore nella puntuale ed esaustiva individuazione dei reati ambientali include altre ipotesi delittuose di non minore gravità come il traffico ed abbandono di rifiuti radioattivi , l'impedimento alle attività di vigilanza e controllo ambientale, l'omessa bonifica.
Scatta l'applicazione delle aggravanti quando ricorra l'ipotesi di associazione a delinquere (art.416 cp), specie di stampo mafioso (art.416 bis cp).
Viene introdotta la specifica aggravante ambientale (art.452 novies cp), quando un fatto già previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.
Scatta l'applicazione delle aggravanti quando ricorra l'ipotesi di associazione a delinquere (art.416 cp), specie di stampo mafioso (art.416 bis cp).
Viene introdotta la specifica aggravante ambientale (art.452 novies cp), quando un fatto già previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.