Sostanze Pericolose
Il D.Lgs. n.105/2015 detta le norme per prevenire incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.
In particolare l'art. 4 demanda al Ministero dell'ambiente la cd valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale e d egli altri organi tecnici nazionali . Detta valutazione,
effettuata in base ai criteri e con le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'ambiente ' di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata,
tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o piu' delle seguenti caratteristiche:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprieta' intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;