Istituto Superiore per la Protezione
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Conferenza di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 30-6-2016 N.127. Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi in attuazione dell'art.2 L.n.124/2015. (GU N.162 DEL 13-7-2016)

Il D.lgs. n.127/2016 modifica sostanzialmente la disciplina generale della conferenza di servizi di cui agli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies  della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La  conferenza  di  servizi istruttoria  può  essere  indetta  dall'amministrazione  procedente, anche  su  richiesta   di   altra   amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo  ritenga  opportuno per  effettuare  un  esame contestuale  degli interessi  pubblici coinvolti  in  un procedimento amministrativo, ovvero in  più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime  attività o risultati. Tale conferenza si  svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione  positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di  assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più  atti di  assenso,  comunque  denominati,  da  adottare  a  conclusione di
distinti procedimenti, di  competenza  di  diverse  amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
Per progetti di particolare  complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione  procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studi  di fattibilità, può indire una conferenza  preliminare  finalizzata  a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le  condizioni  per  ottenere,  alla loro presentazione, i necessari  pareri,  intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni,  concessioni o altri  atti  di  assenso,   comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice  entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.
La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'.
Le amministrazioni coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,  l'amministrazione procedente le  trasmette, entro cinque giorni, al  richiedente.  Ove  si  sia  svolta  la  conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta  l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea  nei  termini  e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede  di conferenza preliminare possono essere motivatamente  modificate  o integrate solo in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli interessati sul progetto definitivo.
Qualora un progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,  concessioni,  licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla  realizzazione  del   medesimo   progetto,   vengono   acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La  conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica  documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n.  152  del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di  cui  ai  commi  6 e 7.  La conferenza e' indetta dall'amministrazione  procedente  entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad  iniziativa  di parte. A tal fine l'amministrazione procedente  comunica  alle  altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da  assumere,  l'istanza  e  la relativa  documentazione  ovvero  le credenziali   per  l'accesso telematico alle informazioni e  ai  documenti  utili  ai  fini  dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni  documentali  o  chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non  direttamente  acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette  amministrazioni vi  sono  amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti  di cui all'articolo 2 non prevedano  un  termine  diverso,  il  suddetto termine e' fissato in novanta giorni;
Con riguardo alla conferenza "simultanea", la prima  riunione  della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona  si  svolge nella  data  previamente  comunicata  ai  sensi  dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella  data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile  anche  in  via  telematica,  dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni e, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale  di  conclusione  del procedimento.
Alle riunioni della conferenza possono  essere  invitati  gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto  eventualmente dedotto in conferenza.
All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2,  l'amministrazione  procedente   adotta  la determinazione motivata di conclusione  della  conferenza,  con  gli effetti di cui all'articolo 14-quater,  sulla  base  delle  posizioni prevalenti   espresse   dalle   amministrazioni   partecipanti   alla conferenza  tramite  i  rispettivi rappresentanti. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di  beni  o  servizi pubblici interessati.