Rifiuti
MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Il decreto 25-5-2016 stabilisce l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art.29 D.LGS.N152/96 e quelle prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto medesimo, per le attivita' di gestione dei rifiuti. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita' condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attivita', le garanzie , ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.