Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Rifiuti

DECRETO 26-5-2016. Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art.29 sexies, comma 9, septies, D.Lgs. n.152/96. (GU N.237 DEL 10-10-2016)

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA  DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il decreto 25-5-2016 stabilisce l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art.29 D.LGS.N152/96 e quelle prestate ai sensi dell'art.  208,  comma  11, lettera g), del decreto medesimo,  per le attivita' di gestione dei rifiuti. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per  la corretta esecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto  legislativo  n. 152/2006, per le attivita' condotte  sul  sito  di  bonifica  per  il periodo  nel  quale  sono  in  essere. Conseguentemente, per tali attivita', le garanzie , ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui  all'art. 248,  comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.