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Rifiuti

CORTE COSTITUZIONALE. Sentenza 19 aprile - 12 maggio 2016 N.101. (GU n.20 del 18-5-2016)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Finanza regionale - Disposizioni varie sulla gestione dei servizi locali (esercizio in forma associata di funzioni fondamentali), sulla gestione dei rifiuti (introduzione dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani nella categoria dei "rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale") e in materia di energia (prosecuzione temporanea di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche). - Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, aggiunti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015»; legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, art. 6, comma 1, lettera c) - nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lettera s), della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettera f).