Istituto Superiore per la Protezione
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SIN

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. DECRETO 15-7-2016 N.172. Regolamento recante disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei SIN, ex art. 5 bis, comma 6, L.n.84/1994.(GU N.208 del 6-9-2016)



In attuazione dell'articolo  5-bis,  comma  6,  della  legge  n. 84/94, il  decreto disciplina le modalita' e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle  aree  portuali  e marino costiere poste in siti di  bonifica  di  interesse  nazionale, anche al fine del reimpiego dei  materiali  dragati  ovvero  per  gli utilizzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis.
Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione  del sedimento, il trasporto, la collocazione finale secondo le  modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio  1994,  n. 84, devono essere realizzate secondo modalita' tali  da  prevenire  o ridurre al  minimo  gli  impatti  sull'ambiente  circostante,  ed  in particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e  delle  loro  utilita',  nonche' eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale.
Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispetta i requisiti di qualita' stabiliti per l'utilizzo  ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84  restano soggette al regime dei rifiuti di  cui  alla  Parte  IV  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto non si applica alle  operazioni  inerenti  i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale  risultanti  da operazioni di  dragaggio  nelle  aree  portuali  e  marino  costiere, destinati  ad  essere  gestiti  al  di  fuori  di  detti  siti.  Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalita'  discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.