SIN
Il decreto, al fine della tutela dell'ambiente marino, disciplina :
a) le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109;
b) i criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di ambienti conterminati, ai quali le regioni conformano le modalita' dicaratterizzazione, classificazione ed accettabilita' dei materiali in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione;
c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in siti di interesse nazionale;
d) la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti.
a) agli spostamenti in ambito portuale e alle operazioni di ripristino degli arenili, cosi' come definite al successivo articolo 2;
b) alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.