La Direttiva VIA 2014/52/UE
LA DIRETTIVA VIA è uno dei più importanti atti di legislazione ambientale dell’UE, volto a garantire che tutte le azioni/politiche UE collaborino per raggiungere una transizione giusta e di successo verso un futuro sostenibile. Si è evoluta inglobando emergenti sfide come i cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e disastri, l’efficienza delle risorse, la tutela del suolo e della biodiversità, etc.
La direttiva VIA stabilisce che:
- si applichi una PROCEDURA di V.I.A. per progetti pubblici/privati che possono avere significativi effetti sull'ambiente (+ 200 tipologie)
- una Autorità Competente autorizzi/modifichi/rifiuti il progetto
- i cittadini vengano informati sulla procedura di approvazione del progetto e abbiano la possibilità di partecipare alla procedura
La prima DIRETTIVA 85/337/CEE impose la procedura di V.I.A. su opere che potevano avere un impatto ambientale "importante", individuate in 2 elenchi:
- L’Allegato I (con tipologie di progetti da sottoporre a procedura VIA obbligatoria;
- L’Allegato II (con tipologie di progetti per le quali si dava discrezionalità allo Stato UE sull’'assoggettamento alla V.I.A.)
La Direttiva VIA 85/337/CEE è stata modificata 5 volte:
- 1997 - La Direttiva 97/11/CE allinea alla convenzione UNECE Espoo sulla V.I.A. in contesto transfrontaliero, amplia le tipologie di progetti da sottoporre a V.I.A. (Allegato I), introduce “screening” e “scoping“, requisiti minimi di informazione, riferimento alla Dir. 96/61/CE sulla prevenzione ed il controllo integrato dell’inquinamento (IPPC); etc.
- 2003 - La Direttiva 2003/35/CE allinea le disposizioni alla Convenzione di Aarhus (2001) per la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; etc.
- 2009 - La Direttiva 2009/31/CE modifica gli Allegati I e II della Dir. aggiungendo progetti relativi al trasporto, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (CO2); etc.
- 2011 - La Direttiva 2011/92/UE abroga la Dir. 85/337, armonizza la legislazione in materia ambientale, rafforza la qualità della procedura e la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione Europea; etc.
- 2014 - La Direttiva VIA 2014/52/UE modifica la Dir.2011/92/UE, semplifica e armonizza la procedura con le altre autorizzazioni ambientali; rafforza la qualità della procedura; revisiona il sistema sanzionatorio in caso di inadempienze; etc.
Analisi della Direttiva con tabella comparativa, elementi di criticità e indicazioni per il recepimento
La direttiva VIA 2014/52/UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124) reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE. La direttiva è composta da 5 articoli, in ognuno dei quali il legislatore illustra le modifiche rispetto alla direttiva precedente:
- l’1 riporta in 15 punti le modifiche (integrazioni, sostituzioni, soppressioni) ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/92/UE
- l’2 amplia il precedente articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri
- l’3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale è stato avviato prima del 16/05/2014, per i quali si applicano le disposizioni previgenti – nuovo articolo
- gli 4 e 5 ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui, rispettivamente, si indicavano l’entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa, cioè gli Stati membri.
Riporta le modifiche agli allegati della direttiva 2011/92/UE:
- Allegato II A: Informazioni di cui all’art.4 per.4 (informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell’All.II) – nuova disposizione
- Allegato III: Criteri di selezione di cui all’art.4 par 3 (criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l’omonimo Allegato III della precedente direttiva
- Allegato IV: Informazioni di cui all’art. 5 par 1- (Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l’omonimo Allegato IV della precedente direttiva
Sono confermati i primi due allegati della direttiva 2011/92/UE:
- Allegato I: elenco progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
- Allegato II: elenco progetti per i quali gli SM determinano, caso per caso, se debbano o meno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (screening).
Dall’analisi del testo della Direttiva sono stati prodotti i seguenti documenti:
- “Analisi della nuova direttiva 2014/52/UE in materia di VIA”, in cui il testo viene analizzato allo scopo di individuare le modifiche sostanziali apportate e le ragioni che le hanno giustificate.
- “Tabella comparativa tra direttiva 2011/92/UE e direttiva 2014/52/UE”, in cui viene effettuato un confronto parallelo dei due testi, articolo per articolo, in modo da poter cogliere con immediatezza le modifiche apportate dal dispositivo 2014 avendo, nel contempo, una visione completa degli indirizzi comunitari vigenti in materia di valutazione dell’impatto ambientale.
- “Elementi di criticità e indicazioni per il recepimento”, in cui si individuano quelle che nel 2014, a parere di ISPRA, erano le mancate risposte della Direttiva rispetto agli obiettivi dichiarati e alcune considerazioni in merito alle ricadute sulla normativa italiana.